Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 ed efficace dal 31 ottobre 2026, non rende più agevole il recupero del denaro sottratto con una truffa online: amplia, invece, il potere dello Stato di aggredire il patrimonio del condannato. Le due cose non coincidono. La confisca per equivalente è una misura ablativa che trasferisce valore all'erario; la persona offesa conserva una pretesa restitutoria e risarcitoria che il decreto, attuativo della direttiva (UE) 2024/1260, non coordina espressamente con la nuova architettura. Chi opera nel contenzioso penale delle frodi, per la vittima come per l'indagato, deve leggere il testo per ciò che prevede, per ciò che tace e per ciò che formula in modo da generare contenzioso.
Il perimetro reale: quali truffe online rientrano nella confisca per equivalente
Il decreto si innesta su un impianto già denso. Per il reato informatico l'art. 240, secondo comma, n. 1-bis, c.p., introdotto nel 2012 e integrato dalla L. 28 giugno 2024, n. 90 con la truffa aggravata di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, impone la confisca dei beni e degli strumenti informatici utilizzati, del profitto o del prodotto e, quando la confisca diretta non sia possibile, di somme e utilità di valore corrispondente. L'art. 640-quater c.p., richiamando l'art. 322-ter c.p., estende la confisca per equivalente alla truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, nn. 1 e 2-ter, alla truffa per erogazioni pubbliche e alla frode informatica del secondo comma, con esclusione dell'abuso della qualità di operatore del sistema.
Il primo dato critico è dunque questo: per le frodi informatiche e per la truffa aggravata a distanza la confisca per equivalente esisteva già. Resta priva di tale strumento la truffa non aggravata (art. 640, primo comma, c.p.), esposta alla sola confisca facoltativa del profitto diretto ex art. 240, primo comma, c.p. La Suprema Corte ha del resto ribadito, con riguardo al testo allora vigente, la tassatività del catalogo dell'art. 640-quater c.p., dal quale restano fuori anche le truffe tentate (Cass. pen. n. 23402/2024). Il decreto non interviene sull'ipotesi base: la truffa priva di aggravanti, anche quando consumata attraverso canali digitali ma senza il n. 2-ter, resta fuori dalla confisca per equivalente.
Il contributo del decreto, per il versante delle truffe, si concentra in tre innesti nel codice penale:
Confisca allargata (art. 240-bis c.p.). Il catalogo comprende ora l'art. 640-ter, secondo comma, c.p. Poiché tale comma ricomprende il fatto che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la confisca per sproporzione diventa applicabile, di fatto, alla quasi totalità delle frodi informatiche a esito patrimoniale.
Confisca per equivalente dei beni strumentali (art. 240-ter c.p.). Opera per un elenco di delitti che include, tra gli altri, gli artt. 493-ter, 493-quater, 615-ter, 617-quater, 635-bis e seguenti, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. e l'associazione per delinquere finalizzata a delitti puniti con pena detentiva non inferiore a quattro anni. Non include gli artt. 640 e 640-ter.
Confisca nei confronti dei terzi (art. 240-quater c.p.). Riguarda i beni trasferiti a persona estranea al reato per sottrarli alla confisca.
Una nota sulla formula «pena detentiva non inferiore a quattro anni», che delimita l'associazione per delinquere rilevante ai fini degli artt. 240-ter e 240-quater: il testo non chiarisce se il parametro sia il minimo o il massimo edittale. Dalla risposta dipende l'ingresso nel catalogo dell'associazione dedita alle frodi informatiche aggravate dal secondo comma, punite da uno a cinque anni: la soglia dei quattro anni è raggiunta guardando al massimo, non al minimo. La Procura della Repubblica che contesta l'art. 416 c.p. e la difesa che ne discute la qualificazione dovranno misurarsi con questa incertezza.
Un rilievo di tecnica legislativa, infine. Gli elenchi degli artt. 240-ter e 240-quater includono l'art. 640-quater tra i «delitti». Ma l'art. 640-quater non descrive alcuna condotta punibile: si limita a richiamare l'art. 322-ter c.p. Una svista redazionale, verosimilmente destinata a una correzione o a un'interpretazione correttiva, in una disciplina che per la sua natura sanzionatoria esige tassatività.
Beni strumentali e confisca per equivalente: una sanzione senza cornice edittale
L'art. 240-ter c.p. introduce un istituto inedito: quando non è possibile confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca di altri beni nella disponibilità del reo, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale. È la traduzione dell'art. 12, par. 2, della direttiva. Il problema è nell'ultimo comma: nel determinare il valore dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, il giudice «tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economico e patrimoniali del condannato». Il testo pretende due cose difficilmente conciliabili: che il valore sia equivalente a quello del bene strumentale e che sia modulato sulla gravità del fatto e sulla ricchezza del condannato. O il parametro della gravità è un limite, e allora serve a ridurre; o è un moltiplicatore, e allora l'equivalenza è soltanto nominale.
La questione non è accademica. Nella giurisprudenza costituzionale la confisca per equivalente ha una connotazione eminentemente sanzionatoria, che la attrae nel perimetro dell'art. 25, secondo comma, Cost. e dell'art. 7 CEDU (Corte cost. n. 68/2017). Le Sezioni Unite Massini (n. 13783/2025) hanno rimodulato il quadro: la confisca per equivalente del profitto ha funzione ripristinatoria e assume carattere punitivo quando sottrae valore eccedente il vantaggio conseguito. Applicato al bene strumentale, quel ragionamento conduce a un esito scomodo: l'equivalente di un computer, di una scheda SIM, di un dominio o di un wallet non ripristina alcuno squilibrio patrimoniale, perché non vi è vantaggio da restituire. È sanzione pura, e come tale sconta il divieto di retroattività. L'art. 240-ter dovrebbe dunque operare soltanto per fatti commessi dopo il 31 ottobre 2026, posto che il decreto non contiene alcuna disposizione transitoria.
Confisca ai terzi: la soglia della «conoscenza» e il confine con il riciclaggio
L'art. 240-quater c.p. consente, quando l'imputato non ha la disponibilità di beni di valore equivalente, di confiscare i beni che ha trasferito a una persona estranea al reato per sottrarli alla confisca, ma solo se è accertato che il terzo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità perseguite dall'imputato. La direttiva (art. 13) è più severa: impone di rendere possibile la confisca quando il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere, e indica come circostanze rilevanti la gratuità o la palese sproporzione del corrispettivo e il trasferimento a parti strettamente collegate, con il bene che resta sotto il controllo effettivo dell'indagato. Il legislatore italiano ha scelto la sola conoscenza effettiva: una soluzione garantista, ma con un costo di conformità, perché il «avrebbe dovuto sapere» non trova spazio nel testo, e con un costo probatorio, perché il dolo del terzo andrà ricostruito su indici che il decreto non codifica.
Il secondo profilo critico è sistematico. Nella prassi delle frodi il «terzo estraneo» è raramente tale. Chi mette a disposizione il proprio conto su cui confluiscono i proventi di una frode informatica, pur senza concorrere nel reato presupposto, risponde di riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale (Cass. pen., Sez. II, n. 8793/2024; Cass. pen., Sez. II, n. 19125/2023). Gli stessi elementi che provano la conoscenza rilevante ai fini dell'art. 240-quater c.p. sono quelli che sorreggono l'elemento soggettivo dell'art. 648-bis c.p.: il confine tra il terzo da spogliare e il concorrente da condannare si assottiglia fino a coincidere con la linea di imputazione scelta dal pubblico ministero. Per la difesa del money mule la qualificazione, terzo, riciclatore o concorrente, non è un dettaglio: determina l'istituto applicabile, il limite quantitativo e le garanzie.
Terzo profilo: il decreto non disciplina il contraddittorio con il terzo. La direttiva (art. 24, par. 7) riconosce ai terzi la possibilità di far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali anche nei casi di confisca nei loro confronti; il testo italiano si limita a prevedere il potere del giudice, senza norme su avviso, intervento nel giudizio e impugnazione. Sarà la giurisprudenza a colmare il vuoto, con l'inevitabile disomogeneità.
Confisca allargata e correlazione temporale: una condizione scritta come un obbligo
La modifica dell'art. 240-bis c.p. aggiunge un comma secondo cui il giudice dispone la confisca «quando accerta la correlazione temporale» tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento dell'attività delittuosa. Le intenzioni sono chiare: recepire il limite della ragionevolezza temporale, che le Sezioni Unite n. 27421/2021 hanno ricostruito come limite strutturale della confisca allargata e che la Prima Sezione ha da ultimo qualificato requisito indefettibile, la cui assenza rende la misura illegale e revocabile d'ufficio (Cass. pen., Sez. I, n. 6072/2026).
La formula, però, è infelice. «Dispone la confisca quando accerta» si legge come condizione sufficiente, non come presupposto ulteriore: isolato dal contesto, il testo potrebbe sostenere che la correlazione temporale basti a fondare l'ablazione, senza sproporzione né mancata giustificazione della provenienza. È un'interpretazione da respingere, perché capovolgerebbe la natura della misura e contrasterebbe con l'art. 14 della direttiva, che richiede il convincimento del giudice sulla derivazione dei beni da condotte criminose. Ma una norma penale patrimoniale non dovrebbe richiedere un'interpretazione costituzionalmente orientata per non dire il contrario di ciò che intende.
Per le truffe online la novità reale è l'ingresso dell'art. 640-ter, secondo comma, c.p. nel catalogo dell'art. 240-bis. Il catalogo resta però incoerente. Manca l'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, che la L. 90/2024 aveva appena portato nell'art. 240 e nell'art. 640-quater. Manca l'aggravante del terzo comma dell'art. 640-ter, punita da due a sei anni, ossia il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, che la Cassazione riferisce anche alle credenziali di accesso a sistemi privati, come l'home banking (Cass. pen., Sez. II, n. 13559/2024). Nella prassi l'effetto si attenua, perché l'identità digitale è spesso utilizzata per un trasferimento di denaro e l'imputazione ricomprende entrambe le circostanze; ma se si contesta il solo terzo comma, o se la circostanza del trasferimento cade in giudizio, la confisca allargata non è applicabile. L'incoerenza non è stilistica: decide quale condannato può essere sottoposto alla verifica di sproporzione patrimoniale.
Il decreto non detta norme transitorie. La confisca allargata è tradizionalmente qualificata misura di sicurezza atipica, soggetta al regime dell'art. 200 c.p., ma la Cassazione ha costruito nel tempo uno statuto di garanzie intertemporali (Cass. pen. n. 1778/2020; Sez. U, n. 8052 del 26 ottobre 2023, Rizzi, sul divieto di giustificare la sproporzione con l'evasione fiscale). L'applicazione delle nuove voci del catalogo a fatti anteriori al 31 ottobre 2026 è terreno di contenzioso sin d'ora.
Art. 536-bis c.p.p.: la confisca per equivalente si quantifica, concorrente per concorrente
La nuova norma impone al giudice che dispone una confisca per equivalente di individuare specificamente i beni di valore equivalente oppure di determinare la somma di denaro oggetto del provvedimento. È la generalizzazione di un modello già presente nell'art. 322-ter c.p., e va salutata come risposta ai provvedimenti a perimetro mobile che rimettono alla fase esecutiva ogni scelta. Ma incrocia un principio che la giurisprudenza ha appena fissato: in caso di concorso nel reato è esclusa ogni forma di solidarietà passiva, e la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto da lui concretamente conseguito (Sez. U, n. 13783/2025, Massini; nello stesso senso Corte EDU, Sez. I, Petrignani e altri c. Italia, 28 maggio 2026, resa in materia di reati tributari).
Per le truffe organizzate, come associazioni, call center e reti di conti intermedi, ciò significa che la sentenza dovrà quantificare, per ciascun imputato, la quota di profitto effettivamente appresa. Per il money mule che trattiene una percentuale su somme di importo molto superiore il tema non è marginale: è la differenza tra rispondere di una commissione e rispondere dell'intero importo. Resta un vuoto sul versante investigativo. Il nuovo comma 1-bis dell'art. 430 c.p.p. consente al pubblico ministero «ogni attività di indagine» utile a individuare i beni da confiscare dopo il decreto che dispone il giudizio, mentre il comma 1 della stessa norma esclude gli atti per i quali è prevista la partecipazione del difensore; se tale limite valga anche per il comma 1-bis è questione che il testo non risolve. Quanto alla fase successiva alla condanna, la direttiva (art. 17) chiede strumenti di reperimento anche dopo la condanna definitiva, ma il decreto non crea una disciplina dedicata e rinvia, implicitamente, alle regole generali dell'esecuzione.
Vendita pre-confisca: quindici giorni a pena di decadenza e un appello senza effetto sospensivo
L'art. 151-bis D.P.R. 115/2002 consente la vendita dei beni sequestrati che non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie. Il giudice informa il pubblico ministero e l'interessato; l'interessato può chiedere di essere sentito, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione; segue udienza camerale ex art. 127 c.p.p., salvo urgenza o mancata richiesta; il vincolo si trasferisce sulla somma ricavata. L'ordinanza è appellabile ex art. 322-bis c.p.p., ma l'appello non sospende l'esecuzione, a meno che lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento disponga diversamente con decreto motivato per grave e irreparabile danno.
Tre rilievi. Primo: il termine di decadenza decorre dalla comunicazione, con l'ovvia conseguenza che l'attenzione alle notifiche, in particolare alla posta elettronica certificata, diventa un adempimento difensivo essenziale. Secondo: il potere di sospensione è affidato al giudice che ha disposto la vendita, mentre la disposizione gemella introdotta nel codice antimafia (art. 40-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011) lo affida alla Corte d'appello: due livelli di controllo diversi per la stessa misura, difficili da giustificare. Terzo: la nozione di «interessato» non è definita, mentre la direttiva (art. 3, n. 10) vi include il terzo i cui diritti siano pregiudicati direttamente dal provvedimento. Se la persona offesa titolare di una pretesa restitutoria possa chiedere di essere sentita è questione aperta; e una volta venduto il bene la sua pretesa si converte in diritto sulla somma ricavata, determinata al momento della vendita.
Cripto-attività: custodia di Stato affidata a un DPCM e a risorse invariate
Il Titolo IV è il più rilevante per le truffe che si concludono in valuta virtuale. Il nuovo art. 104, comma 1, lett. e-ter, disp. att. c.p.p. disciplina il sequestro delle cripto-attività mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, al fondo cui afferisce il Fondo unico giustizia, o, in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare custodia e controllo esclusivi; il provvedimento è comunicato all'emittente e al prestatore di servizi incaricato della custodia. L'art. 14 istituisce presso il Fondo unico giustizia un servizio di gestione del portafoglio delle cripto-attività sequestrate.
Le criticità sono tre. Le modalità operative, inclusa la vendita «anche d'urgenza», sono interamente rimesse a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il quale il decreto non fissa alcun termine. L'art. 16 prevede l'invarianza finanziaria, mentre il D.Lgs. 188/2026 stanzia, per il solo adeguamento dei sistemi informatici dell'e-evidence, 1.865.412 euro per il 2026: la custodia statale di asset ad alta volatilità, con requisiti di sicurezza sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a costo zero è un'ipotesi che richiede dimostrazione. Infine, per un'attività la cui valutazione oscilla, la scelta tra conservazione e vendita incide direttamente sul valore da restituire alla persona offesa; e il decreto tace su come ottenere le chiavi da chi non intende consegnarle, lasciando fuori dal perimetro normativo il tema del privilegio contro l'autoincriminazione.
Tracciamento IP e ordine europeo di produzione: la prova digitale prima del vincolo reale
Non si confisca ciò che non si trova, e non si trova ciò che non si traccia. Il Regolamento (UE) 2023/1543 è applicabile dal 18 agosto 2026; il D.Lgs. 8 ottobre 2026, n. 188, che ne completa l'adeguamento nazionale, entra in vigore il 4 novembre 2026, oltre due mesi dopo. Per le frodi online il nuovo strumento consente all'autorità giudiziaria di rivolgersi direttamente al prestatore di servizi stabilito in altro Stato membro per ottenere dati relativi agli abbonati e i dati necessari a identificare l'utente, tra cui l'indirizzo IP, nonché dati sul traffico e sul contenuto a condizioni più stringenti. L'ordine europeo di conservazione impone di preservare i dati per sessanta giorni: blocca i log, non i fondi.
Il decreto n. 188 disciplina i mezzi di ricorso. Contro l'ordine emesso o convalidato dal giudice si procede ex art. 324 c.p.p.; contro quello emesso o convalidato dal pubblico ministero il ricorso è proposto entro dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuta acquisizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari, che decide ex art. 127 c.p.p.; il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Il regime è asimmetrico: per l'ordine del pubblico ministero manca il riesame, e il termine decorre da una conoscenza che l'informazione alla persona interessata, differibile nei limiti del Regolamento, può ritardare. Quanto alle sanzioni, i prestatori inadempienti rischiano sanzioni pecuniarie da 10.000 a 1.200.000 euro, elevabili fino al 2 per cento del fatturato mondiale nei casi più gravi. La persona offesa non può emettere l'ordine, ma può presentare memorie e indicare elementi di prova ex art. 90 c.p.p., sollecitando la Procura della Repubblica a muoversi prima che i dati scompaiano.
Prime settimane decisive: strategie per persone offese e indagati
Per la persona offesa
Querela e indicazione dei flussi. La truffa aggravata soltanto dalla commissione a distanza (art. 640, secondo comma, n. 2-ter) resta punibile a querela, con il termine ordinario di tre mesi; le ipotesi del secondo e terzo comma dell'art. 640-ter sono procedibili d'ufficio. In ogni caso la denuncia-querela deve indicare IBAN, wallet e piattaforme coinvolte e sollecitare il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
Parte civile e sequestro conservativo. La confisca beneficia lo Stato; il risarcimento resta una pretesa autonoma, e la Cassazione ha escluso che il sequestro conservativo civile duplichi la sanzione (Cass. pen., Sez. II, n. 28921/2020). La costituzione di parte civile e la richiesta di sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del credito, restano il presidio principale.
Azioni civili parallele. Sequestro conservativo ante causam ex art. 671 c.p.c. e ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'intestatario del conto beneficiario, da valutare in relazione al caso concreto.
Per l'indagato o il money mule
Riesame. Contro il sequestro preventivo la richiesta di riesame va proposta entro dieci giorni dalla notificazione del decreto o dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro (art. 322 c.p.p.); nelle vendite pre-confisca, il termine di quindici giorni per chiedere l'audizione è a pena di decadenza.
Qualificazione e quota. Terzo estraneo, riciclatore o concorrente: la distinzione determina l'istituto applicabile. Se si è concorrenti, la confisca per equivalente non può eccedere quanto concretamente conseguito (Massini).
Patteggiamento. L'applicazione della pena su richiesta non neutralizza la confisca: gli artt. 240-ter e 240-quater operano anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., e la confisca per equivalente obbligatoria è ordinata pur quando non rientri nell'accordo (Cass. pen., Sez. II, n. 28921/2020).
Una avvertenza finale. Chi promette alla vittima di una truffa online la restituzione garantita delle somme, chiedendo anticipi o commissioni, replica la dinamica del reato. La confisca non è uno strumento a disposizione del privato, e nessun professionista può garantirne l'esito, né quello dei sequestri o delle azioni di recupero.
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