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Approfondimento

Riciclaggio money mule: dal rinvio a giudizio alla prova del dolo eventuale

7 ottobre 2026 · Avvocato Penalista H24

Chi mette a disposizione di sconosciuti la propria carta prepagata e ne trasferisce il contenuto a terzi non commette una semplice ingenuità: secondo l’impostazione ormai ricorrente nelle Procure della Repubblica, integra il delitto di riciclaggio previsto dall’art. 648-bis c.p. Il money mule — il «prestacarte» che funge da terminale e da schermo per i proventi delle frodi online — è diventato il bersaglio privilegiato delle indagini sulle truffe finanziarie in criptovalute, per una ragione elementare: è l’unico anello identificabile della catena. Ma identificabilità non significa colpevolezza, e una richiesta di rinvio a giudizio non è una sentenza. Questo contributo esamina in chiave critica la contestazione di riciclaggio a carico di un money mule nella fase che precede il dibattimento, l’udienza preliminare, e le sue ricadute concrete sulla persona offesa.

Il caso da cui muove l’analisi è reale ma riportato in forma anonima e a soli fini divulgativi. In un procedimento seguito dallo studio per conto di una persona offesa da una truffa finanziaria, la Procura della Repubblica ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un presunto money mule, e il giudice dell’udienza preliminare ha fissato la relativa udienza. L’imputato è presunto innocente fino a sentenza irrevocabile (art. 27, comma 2, Cost.); l’esito di ciascun procedimento dipende dalle sue prove e non è né prevedibile né replicabile.

Il capo d’imputazione: come si costruisce l’accusa di riciclaggio money mule

La richiesta, formulata ai sensi degli artt. 416 e 417 c.p.p., contesta il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nella forma della continuazione (art. 81, comma 2, c.p.). Il fatto, nella versione accusatoria, è lineare: il soggetto, contattato per via telematica da sedicenti investitori esteri in criptovalute, avrebbe accettato consapevolmente il «rischio evidentissimo» che si trattasse di un’operazione di riciclaggio; avrebbe fornito le coordinate della propria carta prepagata, fatto accreditare su di essa una somma inferiore a diecimila euro versata dalla persona offesa e trasferito più volte il denaro a favore di ignoti, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. L’arco temporale contestato è inferiore al mese.

Tre elementi meritano attenzione. Il primo è la clausola «fuori dal caso di concorso con gli autori ignoti della truffa»: la Procura sceglie deliberatamente di non contestare il concorso nel reato presupposto. Il secondo è la qualificazione dell’elemento soggettivo come accettazione del rischio, cioè dolo eventuale, con richiamo a un precedente di legittimità del 2018 (Cass. pen. n. 6633/2018). Il terzo è la struttura plurima della condotta — accredito, comunicazione delle coordinate, trasferimenti reiterati — che consente di sostenere l’idoneità ostacolante senza dover dimostrare alcuna trasformazione materiale del denaro.

È una scelta di politica accusatoria precisa. Contestare il concorso in truffa (artt. 110 e 640 c.p.) imporrebbe di provare che il money mule conoscesse e condividesse il raggiro; contestare il riciclaggio a carico del money mule, delitto a dolo generico, richiede invece la rappresentazione e l’accettazione del rischio della provenienza illecita. L’onere probatorio si alleggerisce in misura sensibile e, come si vedrà, la cornice sanzionatoria si appesantisce.

Truffa o riciclaggio? Il discrimine temporale con il concorso nel reato presupposto

L’art. 648-bis c.p. punisce, «fuori dei casi di concorso nel reato», chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La clausola di riserva non è ornamentale: segna la linea oltre la quale la condotta del money mule scivola dal riciclaggio al concorso nella truffa, con conseguenze radicalmente diverse sul piano sanzionatorio e della strategia difensiva.

La giurisprudenza ragiona sul tempo del contributo. Se la messa a disposizione dello strumento di pagamento precede e rende possibile la percezione del profitto, il contributo è causalmente rilevante per la consumazione della truffa e si discute di concorso nel reato presupposto; se interviene dopo che il profitto è stato conseguito ed è diretto a occultarne l’origine, si resta nell’alveo dell’art. 648-bis c.p. Nelle truffe online con accredito su carta ricaricabile il tema è reso ancora più sfuggente dall’orientamento secondo cui il reato presupposto si consuma nel momento in cui l’agente ottiene l’immediata disponibilità della somma versata dalla vittima. Ne deriva, secondo una lettura coerente con quel principio, che l’accredito sulla carta coincide con la consumazione della stessa truffa e che solo i successivi movimenti possono qualificarsi come riciclaggio.

Ne discende un rilievo critico. Quando il capo d’imputazione valorizza come condotta ostacolante anche l’accredito e la comunicazione delle coordinate, rischia di sovrapporre il momento di perfezionamento del reato presupposto e quello del riciclaggio, attribuendo al medesimo segmento di condotta due qualificazioni difficilmente compatibili. Quando invece il baricentro è nei trasferimenti reiterati a favore di terzi, la contestazione è ancorata con maggiore solidità alla tipicità. La differenza non è accademica: incide sulla possibile riqualificazione in concorso (art. 110 c.p.) o in ricettazione (art. 648 c.p.), delitto a dolo specifico di profitto con cornice edittale inferiore, e dunque sul calcolo della pena.

Dolo eventuale e «rischio evidentissimo»: dove finisce la colpa cosciente

La giurisprudenza ammette pacificamente il riciclaggio del money mule a titolo di dolo eventuale: l’elemento soggettivo sussiste quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa del denaro e, ciò nonostante, agisce accettandone il rischio. La categoria, mutuata dalla ricettazione dopo l’intervento delle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. U, n. 12433/2010, Nocera), ha una storia travagliata, e il suo discrimine con la colpa cosciente — ricostruito dalle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp (Cass. pen., Sez. U, n. 38343/2014) — esige la prova di una vera adesione volitiva al rischio, non di una semplice negligenza o di un’ingenuità.

Nel riciclaggio da money mule la prova dell’accettazione del rischio è quasi sempre indiziaria. Gli indicatori valorizzati dai giudici sono ricorrenti: il contatto con soggetti sconosciuti per via telematica; l’assenza di qualunque causale economica plausibile; la promessa di una provvigione, spesso in percentuale, per un’attività priva di contenuto professionale; il successivo trasferimento del denaro attraverso canali scarsamente tracciabili; la consegna di strumenti di pagamento a chi non ha alcun titolo per riceverli. In una recentissima decisione (Cass. pen., Sez. II, n. 32392 del 31 agosto 2026) la Seconda Sezione ha ritenuto sussistente il dolo, anche nella forma eventuale, valorizzando tra l’altro il compenso ricevuto da uno sconosciuto per l’attivazione della carta.

Il rischio sistemico è la trasformazione dell’indizio in presunzione. Il «rischio evidentissimo» evocato nell’imputazione è una valutazione ex post: ciò che appare evidente al giudice, che conosce l’esito della vicenda, non coincide necessariamente con ciò che si rappresentava il money mule al momento della condotta. Non a caso il precedente del 2018 richiamato dall’accusa viene letto dai commentatori anche come monito sull’insufficienza delle sole presunzioni semplici per provare l’elemento psicologico. La difesa del money mule dispone di strumenti concreti: la ricostruzione del profilo informatico e culturale dell’agente, l’analisi delle conversazioni (chat, e-mail, messaggistica) per accertare quale narrazione gli fu proposta, la verifica dell’eventuale compenso, la sorte effettiva delle somme.

Per la persona offesa la medesima analisi è decisiva per una ragione opposta: sono questi stessi indici, introdotti nel fascicolo dalle indagini della polizia giudiziaria, a sostenere la ragionevole previsione di condanna. Il tracciamento IP, l’acquisizione dei log di accesso e dei movimenti della carta da parte dell’autorità giudiziaria sono le fonti che consentono di verificare se il money mule abbia operato personalmente sullo strumento di pagamento e in quali tempi. Nel linguaggio delle indagini sul reato informatico e sulle frodi finanziarie, è la ricostruzione del flusso — non la sola titolarità della carta — a fare la differenza.

La condotta ostacolante: forma libera, consumazione prolungata e irrilevanza del prelievo

Nel riciclaggio di un money mule, l’art. 648-bis c.p. è reato a forma libera: la condotta tipica — sostituire, trasferire, compiere altre operazioni — è unificata dall’idoneità ostacolante. La giurisprudenza ha progressivamente attratto nell’area del tipico il mero trasferimento di denaro da un conto a un altro diversamente intestato e la messa a disposizione del proprio conto o della propria carta. La già citata sentenza n. 32392/2026 ha ritenuto perfezionato il riciclaggio anche in assenza di prelievi o di successive movimentazioni, in un caso in cui il profitto della truffa era stato frazionato su più carte intestate a soggetti diversi e in parte convertito in vaglia postali, richiamando la natura di reato a consumazione potenzialmente prolungata e riconoscendo l’idoneità ostacolante già nella messa a disposizione dello strumento.

L’esito è un’espansione del tipico che solleva più di un interrogativo sul piano della legalità. Se la sola messa a disposizione della carta basta a consumare il reato, la distinzione rispetto al contributo al reato presupposto si assottiglia, e il requisito dell’ostacolo concreto — che dottrina e parte della giurisprudenza continuano a pretendere — rischia di ridursi a formula di stile. In presenza di somme tracciabili su uno strumento intestato a un titolare identificato, quale ostacolo all’identificazione si realizza davvero? La risposta della Cassazione è che l’interposizione di un soggetto formalmente estraneo interrompe il collegamento diretto tra l’autore del reato presupposto e il provento. È una risposta che sposta il baricentro dalla condotta all’effetto e che, nel giudizio sulla ragionevole previsione di condanna, va verificata caso per caso e non data per scontata.

Trattamento sanzionatorio, procedibilità d’ufficio e confisca per equivalente

La cornice base del riciclaggio è la reclusione da quattro a dodici anni, con multa da 5.000 a 25.000 euro. L’art. 648-bis, comma 3, c.p. prevede una diminuzione quando il denaro o le altre utilità provengono da delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni: è il caso della truffa non aggravata, per la quale l’art. 640 c.p. stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni. L’applicazione della diminuente dipende però dall’esatta qualificazione del reato presupposto, e nelle truffe finanziarie la questione non è mai scontata: per la truffa aggravata ex art. 640, comma 2, c.p. il massimo edittale non è inferiore a cinque anni, con conseguente esclusione dell’attenuante. Aggiungono rigore la continuazione contestata e la confisca del prodotto o del profitto, anche per equivalente, prevista dall’art. 648-quater c.p.

Sotto il profilo della procedibilità, il riciclaggio è perseguibile d’ufficio. L’art. 648-bis c.p. richiama l’ultimo comma dell’art. 648 c.p., in forza del quale la disciplina si applica anche quando manca una condizione di procedibilità riferita al reato presupposto: la remissione di una querela per la truffa non estingue, dunque, il procedimento per riciclaggio. È un punto da non trascurare nelle trattative stragiudiziali con l’indagato o l’imputato, dove la rinuncia agli atti dell’azione penale non è mai nella disponibilità della persona offesa.

Udienza preliminare dopo la Cartabia: la «ragionevole previsione di condanna» come filtro

Con la riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 425, comma 3, c.p.p.). Il criterio supera la vecchia verifica sull’insufficienza o contraddittorietà delle prove e introduce una prognosi sul dibattimento: gli elementi raccolti, se completati nel contraddittorio, reggerebbero una condanna? Nel riciclaggio da money mule la prognosi si gioca quasi per intero sull’elemento soggettivo: la carta e i flussi sono documentali, la rappresentazione del rischio è argomentativa. È qui che l’accusa è più esposta e dove il lavoro di inquadramento probatorio svolto fin dalla denuncia-querela diventa determinante.

L’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 419 c.p.p. informa l’imputato delle conseguenze dell’assenza (artt. 420-bis e seguenti c.p.p.), della facoltà di rinunciare all’udienza e chiedere il giudizio immediato, di formulare richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), di accedere ai programmi di giustizia riparativa (artt. 42-67 D.Lgs. n. 150/2022) e di chiedere la sospensione con messa alla prova (art. 168-bis c.p.). Sul punto occorre realismo: la messa alla prova presuppone limiti edittali che la cornice dell’art. 648-bis c.p. difficilmente consente di rispettare, anche nell’ipotesi diminuita. Restano percorribili abbreviato e patteggiamento, con un effetto che la persona offesa deve conoscere: nel patteggiamento il giudice non decide sulla domanda di restituzioni e risarcimento della parte civile (art. 444, comma 2, c.p.p.), che dovrà essere coltivata in sede civile.

La persona offesa e la costituzione di parte civile: perché la decadenza non perdona

L’avviso notificato alla persona offesa contiene l’informazione più rilevante e più sottovalutata: la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, deve intervenire all’udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 79 c.p.p.), con le sole eccezioni previste dalla legge. Occorre la nomina di un difensore munito di procura speciale. La notifica avviene tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e della L. n. 890/1982: è prassi verificare con attenzione la data di perfezionamento della notifica e il termine a comparire, perché da esse dipende la regolarità dell’intero meccanismo.

Altrettanto cruciale è il rovescio della medaglia. L’art. 428, comma 2, c.p.p. consente alla persona offesa di appellare la sentenza di non luogo a procedere soltanto nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, c.p.p.: se l’udienza preliminare si chiude con il proscioglimento, il margine di reazione è dunque minimo. La presenza attiva nell’udienza — con memorie, produzioni documentali e una costituzione tempestiva — non è una facoltà da esercitare quando conviene, ma l’unico presidio effettivo. Quanto alla formula generale dell’avviso sulla «remissione tacita di querela» per chi, citato come testimone, non compaia, essa riguarda i reati perseguibili a querela e non il riciclaggio, procedibile d’ufficio: la mancata comparizione non estingue il reato, ma indebolisce comunque la posizione processuale e patrimoniale del danneggiato.

Sul fronte patrimoniale, la costituzione di parte civile consente di far valere nel processo penale le pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti dell’imputato e di valutare, ricorrendone i presupposti, l’istanza di sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. a garanzia delle obbligazioni civili. Non è una promessa di recupero: la capienza patrimoniale del money mule è, nella prassi, spesso modesta, e le somme transitate sono state generalmente trasferite a ignoti. Ma è l’unico percorso che innesta la pretesa civile nel processo penale e preserva la possibilità di agire.

Dopo il rinvio a giudizio: il secondo raggiro delle false promesse di recupero

Chi ha subito una truffa in criptovalute è un bersaglio ricorrente di una seconda frode: soggetti che, spesso informati dell’esistenza di un procedimento o semplicemente del danno subito, offrono di «recuperare» le somme dietro il pagamento anticipato di commissioni, tasse o garanzie. Nessun professionista serio può promettere il recupero di somme, né subordinarlo a un anticipo non documentato; le informazioni sul procedimento penale, inoltre, non transitano per canali commerciali. Prima di versare qualunque importo, è indispensabile verificare l’identità dell’interlocutore, l’iscrizione all’albo e la sussistenza di un mandato scritto e documentato.

Hai subìto una truffa in criptovalute o ti è stata contestata una condotta da money mule?

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Avvertenza: il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce consulenza legale né promessa di risultato. Ogni vicenda ha caratteristiche proprie: l’esito di un procedimento penale o di un’azione civile dipende dalle prove, dalla valutazione dell’autorità giudiziaria e da circostanze non prevedibili; non è possibile garantire il recupero delle somme né un determinato esito processuale. Il caso richiamato è presentato in forma anonima; l’imputato è presunto innocente fino a condanna definitiva.

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