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Approfondimento

Truffa investimenti online: portiamo a processo i truffatori

8 ottobre 2026 · Avvocato Penalista H24

La truffa investimenti online non si decide sul raggiro, ma nel punto in cui il denaro tocca un IBAN: è lì che l'imputazione regge o cede, ed è lì che la persona offesa deve costruire la propria strategia processuale. Quando la Procura della Repubblica formula la richiesta di rinvio a giudizio, il procedimento approda all'udienza preliminare, fase nella quale la vittima dispone di facoltà precise, presidiate da decadenze, e di pochissime occasioni per rimediare a un errore.

L'analisi muove da un procedimento pendente, seguito dal nostro studio per conto di una persona offesa e qui integralmente anonimizzato. Non è una cronaca: serve a isolare ciò che la letteratura divulgativa omette, cioè la qualificazione plurima del fatto, il regime di procedibilità, il perimetro del concorso dei titolari dei conti di destinazione e la tenuta delle circostanze aggravanti. Gli imputati restano presunti non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile (art. 27, comma 2, Cost.): ogni valutazione che segue riguarda l'imputazione, non la responsabilità.

Anatomia di una truffa investimenti online: dal bonifico simbolico al controllo remoto del computer

Lo schema è ormai codificato. Il contatto avviene tramite WhatsApp, da un'utenza estera: l'interlocutore prospetta investimenti finanziari presentati come vantaggiosi. Segue un primo bonifico di importo simbolico verso una società estera con IBAN europeo, che assolve a una funzione precisa: abbattere la soglia di diffidenza e collaudare il canale. Poi una serie di disposizioni di entità crescente verso IBAN differenti — conti italiani intestati a persone fisiche e coordinate estere — per un totale nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.

Nella fase terminale intervengono falsi «consulenti finanziari», che spendono identità fittizie e la denominazione di un intermediario inesistente o millantato. Con il pretesto di guidare la vittima nell'operatività della piattaforma, la inducono a installare un software di assistenza remota. Ottenuto il controllo del PC e delle credenziali di home banking, predispongono ulteriori bonifici di rilevante importo, che non si perfezionano per cause indipendenti dalla loro volontà. È questa seconda fase, non la prima, a far emergere la dimensione di reato informatico dell'intera vicenda, e a dilatare il catalogo delle fattispecie contestabili.

Un solo disegno criminoso, quattro delitti: come l'autorità giudiziaria scompone l'imputazione

L'accusa non contesta una «truffa» in senso atecnico, ma quattro fattispecie, ciascuna con un proprio baricentro probatorio. Nella truffa investimenti online di questo tipo la scomposizione non è un vezzo formale: determina procedibilità, pena, regime delle aggravanti e perimetro dell'onere della prova.

Capo

Fattispecie

Nucleo della contestazione

Nodo critico

A

Truffa continuata in concorso, art. 640 c.p., con aggravanti

Induzione in errore con artifizi e raggiri; profitto ripartito tra i titolari dei conti e soggetti ignoti

Prova del concorso dei titolari dei conti; contestazione delle aggravanti valutative

B

Accesso abusivo a sistema informatico, art. 615-ter c.p., con art. 61, n. 2, c.p.

Ingresso nell'home banking tramite software di controllo remoto

Consenso viziato dall'inganno e «abusività» dell'accesso

C

Frode informatica tentata, artt. 56 e 640-ter c.p.

Più bonifici disposti da remoto e non perfezionati

Idoneità degli atti; aggravante del trasferimento di denaro nel delitto solo tentato

D

Sostituzione di persona continuata, art. 494 c.p., con art. 61, n. 2, c.p.

Uso di false identità e della qualità di consulenti finanziari

Procedibilità d'ufficio; connessione teleologica con i capi precedenti


Truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p.: il paradosso della procedibilità a querela

L'aggravante del fatto commesso «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione» è stata introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. t), l. 28 giugno 2024, n. 90, ed è stata richiamata anche tra le ipotesi di confisca obbligatoria dei beni e strumenti informatici utilizzati per commettere il reato (art. 240, comma 2, n. 1-bis, c.p.). Il legislatore ha dunque inasprito il trattamento sanzionatorio, ma ha escluso la circostanza dal novero di quelle che rendono il delitto procedibile d'ufficio: l'art. 640, comma 3, c.p. la sottrae espressamente. La truffa investimenti online aggravata dall'anonimato digitale resta quindi condizionata alla querela, da proporre entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.) e suscettibile di remissione (art. 152 c.p.).

Sul diritto intertemporale, Cass. pen., Sez. II, n. 22257/2025, ha chiarito che per i fatti commessi prima dell'introduzione della circostanza e della correlata previsione di procedibilità a querela il termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della legge, in assenza di norme transitorie. Nel procedimento che ci occupa i fatti sono successivi alla novella e il problema non si pone; resta però un monito sulla fragilità del filtro della querela, che chi assiste la persona offesa deve presidiare sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria.

Il nodo critico è un altro. La circostanza contiene una componente valutativa — l'«idoneità» a ostacolare l'identificazione — e già in sede di commento si è rilevata l'incertezza sul punto se essa colpisca l'impiego tout court del mezzo telematico o soltanto i casi in cui l'identificazione degli autori sia stata effettivamente resa difficoltosa. Le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. U, n. 24906/2019, Sorge) hanno chiarito che la contestazione «in fatto» di una circostanza con componente valutativa esige che l'imputazione ne renda esplicito il risultato valutativo: la mera indicazione dello strumento non basta. Trasposto qui: la persona offesa ha interesse a che il capo d'imputazione espliciti in che modo utenze estere, identità fittizie e IBAN esteri fossero idonei a ostacolare l'identificazione; in caso contrario l'aggravante, con il suo peso sulla pena, rischia di cadere in giudizio. Lo stesso vale per il danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.), il cui rilievo sulla procedibilità va verificato caso per caso nel combinato disposto dell'art. 640, comma 3, e dell'art. 649-bis c.p. prima di impostare qualunque trattativa sulla remissione.

Accesso abusivo e frode informatica: il consenso carpito con l'inganno e il concorso formale

Il capo relativo all'art. 615-ter c.p. poggia su un'affermazione tutt'altro che scontata: che si introduca «abusivamente» in un sistema protetto chi vi accede perché la vittima gli ha consentito, di sua mano, l'installazione di un software di controllo remoto. La difesa dispiegherà l'argomento del consenso. Il percorso per neutralizzarlo passa dalle Sezioni Unite Savarese (n. 41210/2017): integra il delitto la condotta di chi accede o si mantiene nel sistema violando le condizioni e i limiti fissati dal titolare per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero per ragioni ontologicamente estranee a quelle per cui la facoltà è stata attribuita. Il consenso prestato per un'assistenza simulata, e viziato dall'errore indotto, non copre l'esecuzione di disposizioni di denaro: la facoltà concessa aveva un perimetro funzionale, e il suo superamento è l'abuso. Resta un punto da argomentare con cura, la titolarità dello ius excludendi sul sistema di home banking, che appartiene anche all'istituto di credito; è un profilo su cui la persona offesa ha interesse a sollecitare, con memoria, una contestazione adeguata.

Quanto al rapporto con la frode informatica, la giurisprudenza ammette il concorso formale tra gli artt. 615-ter e 640-ter c.p. (Cass. pen., Sez. V, n. 26604/2019; già Cass. pen., Sez. VI, n. 3067/1999), perché diversi sono i beni giuridici e le condotte: la frode informatica richiede l'alterazione del funzionamento del sistema o l'intervento senza diritto su dati e programmi, l'accesso abusivo la sola intrusione. Va colta poi la linea di demarcazione tra truffa e frode informatica: nella prima l'attività fraudolenta investe la persona, indotta a disporre del proprio patrimonio; nella seconda investe il sistema. I primi bonifici, eseguiti dalla vittima in errore, ricadono nell'art. 640; i bonifici tentati dall'esterno, nell'art. 640-ter, qui nella forma del delitto tentato (art. 56 c.p.).

L'imputazione contesta, per la frode informatica tentata, l'aggravante del trasferimento di denaro, che a norma dell'art. 640-ter, comma 4, rende il delitto procedibile d'ufficio. La conseguenza pratica è rilevante: quale che sia la sorte della querela per la truffa, quel capo non è nella disponibilità della vittima. Ma è anche il punto in cui l'accusa è più esposta. Il testo dell'art. 640-ter, comma 2, parla di fatto che «produce» un trasferimento di denaro; per un bonifico mai perfezionato la formula «teso a produrre» è una forzatura lessicale che la difesa non mancherà di sfruttare. Si tratta di un'osservazione critica di sistema, non di un orientamento consolidato: va maneggiata come tale.

I titolari dei conti di destinazione: concorso nella truffa o riciclaggio?

Due dei beneficiari dei bonifici sono, nel procedimento, imputati in concorso: titolari di conti italiani su cui è confluito il profitto. Contestare il concorso nella truffa significa dover provare un contributo causale e un dolo anteriore o contestuale alla consumazione. È il punto di maggiore fragilità di ogni procedimento per truffa investimenti online in cui l'unico dato certo sia l'intestazione dell'IBAN. Cass. pen., Sez. II, n. 8793/2024, ha affermato che, quando il profitto illecito confluisce su un conto messo a disposizione da un terzo estraneo al perfezionamento del reato presupposto, che non abbia precisa cognizione della specifica operazione, manca il concorso e la condotta integra riciclaggio ex art. 648-bis c.p., punibile anche a titolo di dolo eventuale. La distinzione incide su pena, procedibilità e onere probatorio sul dolo, e di riflesso sulla pretesa risarcitoria.

Per la persona offesa la lezione strategica è duplice. Primo: il concorso nella truffa va sostenuto con elementi ulteriori rispetto alla titolarità del conto: cronologia dei flussi, rapidità dei trasferimenti successivi, rapporti tra i titolari e gli autori, messaggistica, tracciamento IP e log di accesso. Secondo: la qualificazione non è immutabile. Il pubblico ministero può modificare l'imputazione nel corso dell'udienza (art. 423 c.p.p.) e la persona offesa può sollecitarlo con memoria. Non è però scontato che la vittima del reato presupposto rivesta la medesima posizione in un diverso addebito di riciclaggio: è profilo da argomentare, non da presumere.

Udienza preliminare e «ragionevole previsione di condanna»: lo spazio reale della persona offesa

Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 425, comma 3, c.p.p.): una regola di giudizio più esigente del previgente criterio dell'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio. In una truffa investimenti online la prova è prevalentemente documentale e digitale — informativa della polizia giudiziaria, estratti conto, tracciamento degli IP, log del software di controllo remoto — e il vaglio si concentra sull'attitudine di quel compendio a reggere in dibattimento, in particolare quanto all'elemento soggettivo dei titolari dei conti.

Qui si innesta una trappola che l'avviso dell'udienza non rende evidente. L'avviso informa la persona offesa che non ha l'obbligo di comparire se non intende costituirsi parte civile. L'informazione è corretta ma incompleta: a norma dell'art. 79 c.p.p., come riformulato dalla Cartabia, la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, a pena di decadenza. Non comparire equivale a rinunciare al ruolo di parte nel processo penale; resta ferma l'azione civile separata, ma si perdono il simultaneus processus e l'accesso alle cautele reali ex art. 316 c.p.p.

C'è poi un secondo profilo di asimmetria. La persona offesa dispone di mezzi di reazione limitati contro l'eventuale sentenza di non luogo a procedere: l'art. 428, comma 2, c.p.p. le consente l'impugnazione nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7. L'udienza preliminare è dunque il momento in cui la partita si gioca davvero: memorie e indicazione di elementi di prova ai sensi dell'art. 90 c.p.p., sollecitazione all'integrazione delle indagini e all'attività di integrazione probatoria (artt. 421-bis e 422 c.p.p.), eventuale richiesta di modifica dell'imputazione.

L'avviso ricorda inoltre agli imputati le facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta. Per la vittima non sono scelte neutre: nel patteggiamento il giudice non decide sulla domanda civile (art. 444, comma 2, c.p.p.) e il risarcimento va fatto valere in altra sede; nel giudizio abbreviato la parte civile è chiamata a una scelta di rito con effetti sulla successiva azione. Quanto ai programmi di giustizia riparativa, richiamati nell'avviso, l'accesso è volontario e non surroga in alcun modo la tutela patrimoniale.

Cautele patrimoniali nella truffa investimenti online: sequestro conservativo e confisca prima che i fondi si disperdano

Il profitto della frode non resta sul conto di arrivo: viene frazionato, trasferito, convertito. La parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2, c.p.p.): servono il fumus boni iuris, cioè la fondatezza della pretesa risarcitoria, e il periculum in mora, cioè il rischio concreto di dispersione del patrimonio.

Altra cosa è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p. e art. 240 c.p.), che risponde a una logica pubblicistica e non è congegnato a tutela del credito risarcitorio della persona offesa. L'avviso stesso ammonisce gli imputati sulla possibilità di confisca, ma le due cautele non sono fungibili: affidarsi alla sola iniziativa del pubblico ministero è un rischio. E poiché il sequestro conservativo presuppone la costituzione di parte civile, la decadenza dell'art. 79 c.p.p. pesa anche sul piano cautelare.

Il recovery scam: la seconda truffa che segue la prima

Chi ha subito una truffa investimenti online è, statisticamente, il bersaglio ideale di una seconda aggressione: soggetti che si presentano come studi legali, autorità o intermediari «specializzati nel recupero» e che richiedono anticipi o commissioni per sbloccare somme asseritamente recuperabili. Nessuna autorità giudiziaria chiede pagamenti per restituire fondi. Ogni contatto non richiesto, specie via messaggistica, va trattato come sospetto; la qualità di avvocato si verifica presso il Consiglio dell'Ordine competente, non sul sito di chi si propone.

Prima dell'udienza: sei passaggi operativi per la persona offesa

  1. Verificare notifica e termini: la decadenza dell'art. 79 c.p.p. non ammette rimessione in termini per via di prassi.

  2. Conferire procura speciale al difensore per la costituzione di parte civile (art. 100 c.p.p.).

  3. Quantificare il danno e ricostruire i flussi: contabili dei bonifici, estratti conto, chat, e-mail, tracce del software di assistenza remota; preservare i dispositivi senza formattarli.

  4. Depositare memoria ex art. 90 c.p.p. con indicazione degli elementi di prova e rilievi sull'imputazione.

  5. Valutare l'istanza di sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) con documentazione del periculum in mora.

  6. Impostare la strategia sul rito e sulla remissione di querela, tenendo presente che i capi procedibili d'ufficio non sono nella disponibilità della vittima.

La truffa investimenti online come banco di prova dell'udienza preliminare

L'udienza preliminare è l'ultimo luogo in cui la persona offesa può incidere sulla forma dell'accusa, sulla qualificazione dei fatti e sulla garanzia patrimoniale del proprio credito. Nella truffa investimenti online, dove la prova è digitale e i conti di destinazione sono il nodo probatorio, chi arriva a quell'udienza senza una costituzione di parte civile tempestiva, una memoria motivata e un'istanza cautelare calibrata ha già consumato gran parte del proprio spazio di tutela.

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