In tema di assegno di mantenimento, grazie all’art. 2 del Decreto Legislativo nr. 21 del 2018 il legislatore ha inserito all’interno del codice penale una nuova norma, l’art. 570bis, che sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
La condotta delittuosa (che sostanzialmente ripercorre la vecchia norma abrogata) consiste nella mancata corresponsione dell’assegno al coniuge e ai figli in caso di divorzio.
Il nuovo art. 570bis cod. pen., infatti, prevede che:
<<Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.>>
Le pena prevista, dunque, può arrivare fino ad un anno di reclusione con la multa da 103 sino a 1.032 euro oltre il risarcimento del danno dovuto alla vittima per il denaro non versato così come stabilito nella causa di divorzio o scioglimento del vincolo matrimoniale.
La normativa di riferimento è posta a tutela del nucleo familiare in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio come previsto dalle norme del codice civile: la violazione degli obblighi di assistenza materiale si può dunque realizzare anche nei confronti del figlio attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale civile come stabilito attraverso una precedente sentenza emessa proprio dall’Autorità Giudiziaria competente.
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