Avvocato per intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori

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Avvocato per intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori

Se sei indagato o imputato del reato di trasferimento fraudolento di valori, anche noto come intestazione fittizia, puoi rivolgerti al team Avvocato Penalista H24, scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo studio legale esperto avvocato per intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori.

Qual è l’articolo di riferimento?

Il delitto di “trasferimento fraudolento di valori” – di cui all’abrogato art. 12 quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 –  è stato collocato dal D. Lgs. n. 21 del 2018 all’art. 512 bis c.p. che chiude il titolo relativo ai “delitti contro l’economia pubblica” .

L’art. 512 bis c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 512bis Cod. Pen.

Qual è la condotta incriminata con il delitto di intestazione fittizia?

L’art. 512 bis cod. pen., quindi, prevede una fattispecie a forma libera, che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, specificamente elencati.

Come affermato costantemente dalla Suprema Corte (Sez. 1, n. 14373 del 28/2/2013, Rv. 255405), il tratto fondamentale del delitto di trasferimento fraudolento di valori è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione indicata dall’art. 512 bis cod. pen..

Tale finalizzazione, oltre all’elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, può avere ad oggetto l’agevolazione della commissione dei reati specificamente indicati dall’art. 512 bis cod. pen. e non anche altri. Ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, nei casi in cui una disposizione ricolleghi determinati effetti giuridici sfavorevoli alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elenco degli articoli di legge che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve affermarsi che gli effetti sfavorevoli si producono esclusivamente per le fattispecie richiamate.

La norma sull’intestazione fittizia dunque sanziona la condotta di chi, pur rimanendo l’effettivo titolare, fittiziamente trasferisca ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite, ovvero elidere l’applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

La norma sull’intestazione fittizia è una norma di chiusura, dotata di clausola di sussidiarietà  (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che copre la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Quali sono le due diverse ipotesi di intestazione fittizia?

L’intestazione fittizia, quindi, può avere due diverse finalità:

LA FINALITÀ DI ELUSIONE.

Nella prima parte dell’attuale art. 512 bis c.p. acquista rilievo il comportamento di trasferimento fraudolento teso ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale. La condotta fraudolenta deve essere improntata e funzionale alla elusione della normativa di prevenzione patrimoniale. L’intestazione fittizia può anche avere ad oggetto beni non necessariamente provento di delitto; l’origine illecita dei beni può presumersi dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto nel cui interesse è stata realizzata l’intestazione fittizia.

LA FINALITÀ DI AGEVOLAZIONE.

L’intestazione fittizia può essere finalizzata all’agevolazione della commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Nonostante il silenzio della norma, costituisce requisito essenziale per la configurazione del reato di cui all’art. 512 bis c.p. seconda parte, l’esistenza di un precedente delitto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità che formeranno oggetto del negozio simulato. È necessario quindi, che il reato presupposto sia anteriore e quindi autonomo, rispetto alla commissione del delitto di trasferimento fraudolento costituendone un antecedente necessario. Però non è  necessario, ai fini della configurazione del delitto di intestazione fittizia, né l’esatta individuazione, né l’accertamento giudiziale del delitto presupposto essendo sufficiente che lo stesso risulti astrattamente configurabile.

Qual è l’elemento psicologo richiesto per la configurabilità del reato di intestazione fittizia?

La fattispecie di trasferimento fraudolento di valori richiede il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio, in capo sia a colui che effettua il trasferimento, sia la prestanome che riceve il bene, concorrente necessario nel reato.

L’intestatario fittizio in quali termini viene punito?

L’intestatario fittizio non viene punito dalla norma, pertanto si ritiene che l’intestazione fittizia configuri un’ipotesi di fattispecie plurisoggettiva impropria, dato che per la configurabilità del delitto è necessaria la collaborazione di un terzo il quale, tuttavia, per scelta legislativa, non viene punito. Ma la giurisprudenza ha colmato tale lacuna prevedendo la punibilità del falso intestatario ai sensi dell’articolo 110 c.p., quindi, come concorrente nel reato di intestazione fittizia.

Intestazione fittizia e società. Cosa prevede la legge?

È stato infatti affermato che «ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2019, Amato, Rv. 281423; cfr. anche Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024, ove si è precisato che «non è sufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l’applicazione di misure di prevenzione»).

Inoltre, si è sottolineato che il delitto in esame «può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento» (Sez. 5, n. 1886 de 17/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645), essendosi altresì chiarito che il delitto è ravviabile «anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la “ratio” dell’incriminazione che persegue unicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi» (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). Va infine ribadito che il reato ha natura istantanea e che peraltro nel caso in cui la condotta si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, esso si consuma nel momento in cui è realizzata l’ultima di esse (Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, Vitagliano, Rv. 282129, principio che può declinarsi anche prospettando condotte plurime o frazionate, con consumazione coincidente nel momento in cui si stabilizza e si rende definitiva la nuova apparenza: sul punto Sez. 6, n. 1587 del 30/09/2021, Meluzio, Rv. 282662)

Perché rivolgersi ad un avvocato competente per il reato di intestazione fittizia?

Nel caso in cui si è sottoposti ad un procedimento penale per il reato di trasferimento fraudolento di valori, anche noto come intestazione fittizia, è opportuno affidarsi ad un esperto avvocato avvocato per intestazione fittizia al fine di predisporre la giusta difesa penale.

Se sei indagato o imputato per il reato di intestazione fittizia puoi rivolgerti al team Avvocato Penalista H24, scrivendo qui o contattando info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo studio legale esperto avvocato per intestazione fittizia e, in generale, di reati contro l’economia pubblica.