DASPO: i cortei dei tifosi non rientrano nella nozione di “manifestazioni sportive” di cui all’art. 6 L. 401/89

DASPO: i cortei dei tifosi non rientrano nella nozione di
“manifestazioni sportive” di cui all’art. 6 L. 401/89

Cassazione Penale, Sez. III, 28 gennaio 2014 (ud. 8 gennaio 2014), n. 3713
Presidente Squassoni, Relatore Ramacci, P. G. Lettieri (concl. diff.)

Depositata il 28 gennaio 2014 la pronuncia numero 3713 della terza sezione penale (relatore Ramacci) relativa alla nozione di “manifestazioni sportive” rilevante al fine di delimitare l’ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO), di cui all’art. 6 l. 401/1989.

Questi, brevemente, i fatti: l’imputato era stato condannato, sia in primo grado sia in appello, per il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 6, perché, sottoposto a provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto da e verso i luoghi medesimi, nonché all’obbligo di presentarsi presso la locale Questura trenta minuti prima e trenta minuti dopo gli incontri disputati dalla squadra dell’Inter, contravveniva allo stesso partecipando al corteo di tifosi che dallo stadio  raggiungeva varie zone della città, tra cui la sede RAI manifestando in esito agli avvenimenti relativi alla sospensione della prevista partita tra le squadre di Inter e Lazio.


Proponeva, allora, ricorso per Cassazione osservando, preliminarmente, come la zona ove egli venne filmato non fosse né adiacente allo stadio, nè soggetta al transito di tifosi in occasione di una manifestazione sportiva; in secondo luogo, veniva fatto notare come nel daspo non può mai mancare il collegamento diretto con l’espletamento di una manifestazione sportiva che, nel caso di specie, non è mai avvenuta.

I giudici della terza sezione hanno ritenuto il motivo fondato.
Il divieto in questione – nella parte in cui vieta l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto da e verso i luoghi medesimi – non può ritenersi violato nell’ipotesi in cui il soggetto colpito dal divieto questorile partecipi ad una manifestazione inscenata da alcun tifosi per le vie cittadine dopo la sospensione della partita che avrebbe dovuto disputarsi.


La manifestazione, infatti, non può intendersi come una fase di deflusso dall’impianto sportivo e, dunque, ricompresa, in quanto tale, nel provvedimento del questore.
Si tenga presente, inoltre, che nessun dubbio può aversi su cosa si intenda per “manifestazione sportiva”, dal momento che il Legislatore, con la Legge 377/2001, nel convertire il d. l. 336/2001 – con il quale veniva modificata la legge 401/89 – ha introdotto nel suddetto decreto l’art. 2-bis – come norma di interpretazione autentica – la quale dispone che «per manifestazioni sportive ai sensi degli artt. 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal CONI».

La fattispecie in esame, per di più, è del tutto simile ad altre già affrontate dalla giurisprudenza nelle quali la Corte ha chiarito come «il fine perseguito dalla disposizione dalla norma è quello della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non anche in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all’attività sportiva» (v. Cass. Pen., Sez. III, n. 44431, 30 novembre 2011) e che «non sussistono  i presupposti per l’applicazione del DASPO nel caso di un raduno di tifosi presso uno stadio con fumogeni e striscioni per ascoltare la radiocronaca di un incontro giocato altrove e manifestare contro l’adozione della “tessera del tifoso”, in quanto trattavasi di evento verificatosi in luogo in cui non si stava svolgendo alcuna manifestazione sportiva e per diversa finalità» (v. Cass. Pen., Sez. III, n. 27067, 13 luglio 2010).

In conclusione, privilegiando un’interpretazione letterale – evitando, così, di sfociare nel divieto di analogia in malam partem – deve respingersi la tesi, pur sostenuta dalle corti territoriali, secondo cui la manifestazione debba considerarsi come una fase di deflusso dall’impianto sportivo e, in quanto tale, ricompresa nel provvedimento del questore.
Non essendosi in quel giorno disputata alcuna manifestazione sportiva, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

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