Esclusione punibilità particolare tenuità del fatto

Esclusione punibilità particolare tenuità del fatto

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (nei reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni): approvato lo schema di decreto legislativo
In arrivo un nuovo art. 131 bis c.p.

Come è stato ampiamente segnalato dai principali quotidiani, giovedì scorso, 12 marzo 2015, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67.

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo – che introduce l’istituto in esame in un nuovo art. 131 bis del codice penale -, e degli approfondimenti che la nostra Rivista dedicherà all’importante novità normativa, riportiamo di seguito il relativo comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.

“Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla Commissione ministeriale Palazzo in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie oltre ad alcune specifiche indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.
Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l’offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell’entità dell’offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell’autore e della natura del bene tutelato.
Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto”, secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:

la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
la non abitualità del comportamento dell’autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.
Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.
Nel decreto legislativo vengono infine introdotte le modifiche necessarie ai fini dell’iscrizione in un apposito casellario giudiziario dei provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto”. (Fonte: governo.it)

www.penalecontemporaneo.it

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