Avvocato Immigrazione Protezione Internazionale in questo articolo farà chiarezza sugli aspetti fondamentali della domanda di protezione internazionale e sulla Convenzione di Ginevra.
Vuoi sapere in cosa consiste la domanda di protezione internazionale? Vuoi saperne di più sulla Convenzione di Ginevra? Se la risposta è sì, allora leggi l’articolo! Te lo spiega avvocato immigrazione protezione internazionale.
Se vuoi chiedere protezione internazionale puoi rivolgerti ad Avvocato Immigrazione in Italia H24. Il nostro studio legale si è già occupato di casi di protezione internazionale e vanta nel suo team professionisti esperti nella protezione internazionale Convenzione di Ginevra.
Indice dei contenuti
Cos’è la Convenzione di Ginevra?
La Convenzione di Ginevra: quando e perché è stata adottata
La Convenzione di Ginevra nasce per dare una condizione giuridica stabile a quegli stranieri o apolidi che restavano sfollati o fuggitivi perché temevano di rientrare in patria dopo gli sconvolgimenti politici, etnici e territoriali successivi alla Seconda Guerra Mondiale e nel clima della Guerra Fredda.
La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati venne firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 da 144 Stati contraenti (entrata in vigore il 22 aprile 1954, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 24 luglio 1954, n. 722). Definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.
Il principio del non-refoulement
Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, in forza del quale nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la sua vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.
La definizione di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra
Il rifugiato viene definito dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra come colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Cos’è la protezione internazionale?
La protezione internazionale è quell’insieme di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi; è valida ovviamente quando questo si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Tale istituto risponde ad un’esigenza umanitaria di protezione di ogni essere umano dalle persecuzioni che può subire in altri Paesi.
I beneficiari
I beneficiari della protezione internazionale sono:
- gli stranieri, ossia quelli che hanno cittadinanza di Stati terzi;
- gli apolidi, ossia coloro che nessuno Stato, in base al proprio ordinamento giuridico, considera come cittadini propri.
Quali sono le forme della protezione internazionale?
Avvocato Immigrazione Protezione Internazionale in Itala te lo spiega.
L’istituto della protezione internazionale comprende due distinte categorie giuridiche:
- I rifugiati. Il rifugiato è un cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.
- La protezione sussidiaria. Le persone ammissibili alla protezione sussidiaria sono quei cittadini stranieri che sono privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Rientrano in questa categoria coloro che non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che quindi non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine.
I gravi danni che fondano la domanda di protezione sussidiaria
Sono considerati danni gravi:
- La condanna a morte o all’esecuzione;
- La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
I casi in cui viene esclusa la protezione internazionale
Ci sono ipotesi in cui, sebbene il richiedente abbia tutti i requisiti essenziali per l’ottenimento della protezione, lo Stato ospitante ha un dovere di diniego della protezione.
La prima causa di esclusione
La prima causa di esclusione si verifica quando i soggetti possono avvalersi di una forma alternativa di protezione rispetto a quella richiesta. Tale forma di protezione deve tuttavia, essere offerta da Organizzazioni Internazionali ed essere effettiva e non temporanea.
La seconda causa di esclusione
La seconda causa di esclusione sussiste in capo a coloro i quali si siano macchiati di gravi crimini contro l’umanità. Precisamente:
- chi abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- chi abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato o chi, prima del momento del riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune, anche qualora fossero stati perpetrati con un dichiarato obiettivo politico;
- chi si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale?
La presentazione della domanda di protezione internazionale
La protezione internazionale è individuale e può essere richiesta all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
Il richiedente è tenuto a presentare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso necessari a motivare la sua domanda. L’assenza di documentazione rispetto alla propria identità o di altri elementi significativi relativi alla propria condizione di richiedente asilo non è motivo di inammissibilità o di diniego.
Per la domanda di protezione internazionale non sono previsti termini per la sua presentazione. Una domanda di protezione non può quindi essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente.
Una volta che il richiedente è stato sottoposto alla procedura di fotosegnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda che viene poi inviata alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il richiedente ha il diritto di restare in Italia fino alla decisione relativa alla sua domanda di protezione o, in caso di ricorso giurisdizionale, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio.
Inoltre, la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio, che ha validità nel territorio nazionale per un tempo di sei mesi. Questo permesso è rinnovabile fino alla decisione della domanda.
Leggi qui la guida pratica per la richiesta di protezione internazionale.
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