Piccolo Spaccio Droga Stupefacenti | Art. 73.5 Dpr 309 del 1990

Piccolo Spaccio Droga Stupefacenti | Art. 73.5 Dpr 309 del 1990

Avvocato Penalista H24 in questo articolo cercherà di analizzare le ipotesi in cui  si configura il piccolo spaccio di droga e stupefacenti.

Sei stato arrestato per piccolo spaccio droga/stupefacenti? Vuoi conoscere quando è rilevabile il piccolo spaccio di stupefacenti? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo!

Lo studio legale Avvocato Penalista H24 vanta esperienza nei procedimenti penali per piccolo spaccio droga/stupefacenti, pertanto se devi difenderti dall’accusa di piccolo spaccio puoi chiederci assistenza o consulenza legale e ti affiancheremo un Avvocato esperto in materia. Avvocato Penalista H24 si è occupato anche in altri articoli (arresto spaccio droga, traffico droga e stupefacenti) di tale materia, se ti interessa approfondire il tema.

1.  Quando si configura il piccolo spaccio di droga e stupefacenti?

1.1 La norma che sanziona il piccolo spaccio

A norma dell’articolo 73 del DPR 309/90 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”.

1.2 I parametri  del piccolo spaccio

Il piccolo spaccio di droga/stupefacenti anche noto come fatto di lieve entità’ è riconoscibile in casi in cui ci sia minima offensività, che può dedursi sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dai mezzi, modalità e circostanze della condotta. Quindi, per valutare un’ipotesi di spaccio di stupefacente come piccolo spaccio di droga occorre analizzare la quantità e la qualità dello stupefacente, nonché i mezzi, le modalità e circostanze dell’azione unitamente alla potenzialità offensiva della condotta.

1.3 Sostanze qualitativamente diverse escludono il piccolo spaccio?

No. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione” (Sezioni Unite, sentenza numero 51063 del 27/09/2018).

2. L’esistenza di un’associazione stabile esclude il piccolo spaccio di droga/stupefacente?

2.1 Articolo 74 comma 6, DPR 309/90.

No. È il disposto dell’articolo 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 a contemplare la fattispecie dell’associazione minore dedita al narcotraffico, avente ad oggetto il compimento di reati fine caratterizzati dalla lieve entità. L’articolo 74 comma 6 recita: “se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale”.

2.2 L’associazione dedita al piccolo spaccio.

L’esistenza di una qualche forma di organizzazione (associazione) e la continuità delle condotte di spaccio non escludono la configurazione dell’ipotesi minore del piccolo spaccio. Il cosiddetto piccolo spaccio, quale forma socialmente tipica di attività illecita, è caratterizzata da un’offensività minore e può configurarsi anche con la detenzione di dosi di droga conteggiabili a decine, a prescindere dal mero profilo della continuatività della condotta, sempre, però, mantenuta entro un “minimogrado di offensività.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “il «piccolo spaccio» è caratterizzato quindi da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati.

Questa condotta comprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che comunque non sia superiore, a seconda del valore delle sostanze, a dosi conteggiate a «decine»” (Cassazione penale, sentenza n. 41090 del 13).

3. Perché rivolgersi ad un avvocato competente per il piccolo spaccio droga stupefacenti?

Nel caso di procedimenti penali per spaccio di stupefacente è sempre consigliabile affidarsi ad un  avvocato che abbia esperienza in materia e  che conosca quali sono le caratteristiche delle diverse condotte di spaccio punite dall’ordinamento giuridico (ad esempio se il caso specifico è qualificabile quale piccolo spaccio droga stupefacenti) di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

Se sei stato arrestato o sei  imputato per piccolo spaccio di droga/stupefacenti, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24, che vanta nel suo organico avvocati specializzati in materia di spaccio e che ti fornirà un’adeguata assistenza legale per il piccolo spaccio droga stupefacenti.

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