Sull’accesso abusivo SKYPE del coniuge e successiva produzione in giudizio di separazione dei messaggi ivi contenuti. Quali sono le responsabilità penali. |
Tribunale di Milano, GIP Manzi, ord. 17 aprile 2013REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO – Accesso abusivo alla pagina SKYPE di altro utente – Sussistenza REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA – Presa di cognizione dei messaggi registrati sul profilo SKYPE di altro utente allo scopo di produrli in giudizio – Susssistenza – Produzione in giudizio dei messaggi – Rivelazione a terzi senza giusta causa – Susssistenza L’accesso abusivo alla pagina del profilo personale di SKYPE del coniuge, effettuato contro la volontà dell’interessato, integra il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico di cui all’art. 615 ter c.p., qualunque sia stato il metodo per carpire la password e anche nell’ipotesi in cui l’agente si sia limitato a utilizzare abusivamente la password memorizzata automaticamente dal coniuge sul computer, mentre la successiva presa di cognizione e produzione nel giudizio di separazione personale dei messaggi ivi registrati scambiati via chat con altri utenti integra il delitto di violazione e sottrazione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p., primo e secondo comma, non sussistendo nella specie alcuna “giusta causa” della rivelazione della corrispondenza medesima. Se vuoi ricevere una consulenza su questo argomento, contattaci qui o scrivi a info@avvocatopenalistah24.it. |
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