Responsabilità penale del medico: Quando è esclusa ?

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Responsabilità penale del medico: Quando è esclusa ?

In tema di responsabilità penale del medico, la legge ‘GELLI-BIANCO’ ha introdotto, all’art. 590sexies cod. pen., la previsione di non punibilità per la responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesione cagionate al paziente.

Appare opportuno chiarire quando questa scriminante può essere invocata dal medico o dal sanitario.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 8770/2018, l’esercente la professione sanitaria può incorrere nella responsabilità penale per morte o lesioni derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurga quando si discosti, per colpa, dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali.

Infatti, la previsione di non punibilità, opera quando il medico (o il sanitario) correttamente individui le pratiche sanitarie da dover applicare alla specificità del caso concreto e le esegua senza commettere errori macroscopici che non siano riconducibili al concetto di colpa lieve.

Nella fase esecutiva dell’intervento medico, certamente, si terrà conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico da praticare.

Qualora il caso concreto non sia regolato da raccomandazioni o linee-guida clinico assistenziali, si farà ricorso alla diligenza ed alla prudenza del medico relativamente all’approccio ed all’esecuzione della prestazione sanitaria.

Il legislatore, inoltre, ha previsto l’istituzione di un osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predisponga linee d’indirizzo da praticare in maniera tale da gestire (e tentare di limitare) il rischio della malpractice sanitaria derivante dallo scostamento imprudente da parte degli operatori sanitari dalle accreditate pratiche clinico-assistenziali che, d’ora in poi, dovranno essere una guida per l’operatore sanitario.

Tali linee-guida saranno pubblicizzate dall’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet dopo aver verificato la conformità della metodologia adottata a standard definiti resi pubblici dallo stesso istituto.

L’operativa della clausola di non colpevolezza, come detto, non esclude qualsiasi tipo di responsabilità in quanto l’osservanza e l’efficacia delle linee-guida sono dipendenti dalla dimostrata adeguatezza alle specificità del caso concreto.

La scelta del legislatore è quella di pretendere che il medico sia non solo accurato e prudente nel seguire l’evoluzione del caso clinico ma, soprattutto, preparato sulla leges artis e impeccabile nella diagnosi in maniera tale che le residue attività clinico-assistenziali da praticare potranno escludere la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.

È bene precisare, in ultimo, che è comunque fatta salva la responsabilità civile del medico (o del sanitario) ai sensi dell’art. 2043 del cod. civ. il quale, seppur esente da responsabilità penale, dovrà comunque risarcire il paziente per eventuali errori commessi.

 

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