Avvocato diritto d’autore: Rivolgiti al nostro team di legali per assistenza specializzata in materia

Argomenti:

Avvocato diritto d’autore: Rivolgiti al nostro team di legali per assistenza specializzata in materia

Se vuoi ricevere assistenza o consulenza legale contattaci qui, Avvocato Penalista H24 vanta esperienza in materia di diritto d’autore.

 

Cosa tutela il diritto d’autore ?

Il diritto d’autore tutela le opere di carattere creativo, ossia quelle opere che, ai sensi dell’art. 1 L. 633/1941 (L.A. – Legge sul diritto d’Autore), appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro ed alla cinematografia, in qualunque modo o forma siano espresse.

Il diritto d’autore è il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi.

Il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera e il diritto d’autore sorge nello stesso momento in cui l’opera viene creata.

Infatti, autore dell’opera è colui che,  salvo prova contraria, è in essa indicato come tale.

Differentemente da quanto previsto per i brevetti ed i marchi, per le opere creative non è necessario alcun tipo di deposito per ottenere la protezione del diritto d’autore, ma è sufficiente dimostrare di esserne gli autori e di avere creato l’opera prima di altri.

Per fornire la prova della paternità di un’opera e, quindi, ricevere la protezione del diritto d’autore, è consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso l’ente che ne certifichi la data, anche mediante l’ausilio e l’assistenza di un avvocato esperto per il diritto d’autore. In Italia il ruolo di ente certificatore è svolto dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

A questo punto, la SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito ma non effettua alcuna verifica sul contenuto di quanto depositato, ragion per cui se viene depositata presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con tale deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

 

Quali sono le opere tutelabili dal diritto d’autore ?

Le opere creative tutelabili dal diritto d’Autore sono elencate all’art. 2 L.A. e sono:

  1. Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
  2. Opere e le composizioni musicali;
  3. Opere coreografiche e pantomimiche;
  4. Disegni e le opere dell’architettura;
  5. Opere dell’arte cinematografica;
  6. Opere fotografiche;
  7. Programmi per elaboratore;
  8. Banche di dati.

Se vuoi proteggere la tua opera creativa puoi farti assistere da un avvocato esperto in tema di diritto d’autore. Se hai bisogno di assistenza o consulenza legale puoi contattarci qui e ti metteremo in contatto con un avvocato che si occupa di diritto d’autore.

 

Cosa prevede la legge in tema di diritto d’autore ?

La legge sul diritto d’Autore sanziona la violazione del diritto d’autore per i programmi per elaboratore  e per le banche dati all’art. 171-bis L.A.

La norma, infatti, punisce al primo comma chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

 

Al secondo comma punisce chi al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

 

La condotta descritta nel comma 1, art. 171 bis in argomento contempla due ipotesi tra loro distinte:

 

  1. il fatto di chi abusivamente duplica, per trame profitto, programmi per elaboratore;
  2. il fatto di chi, per trame profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. 

 

Le condotte punite sono, quindi, diverse: nel primo caso, la duplicazione; nel secondo caso, la importazione distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione del programma duplicato (quest’ultima se volta a scopi commerciali e/o imprenditoriali). 

 

Il diritto di autore per i programmi per elaboratore prevede l’illiceità della detenzione di programmi duplicati quando tale detenzione avvenga a scopo commerciale o imprenditoriale, con la conseguente esclusione dall’area della punibilità, di condotte poste in essere da liberi professionisti non imprenditori ovvero non commercianti.

 

La Corte di Cassazione, infatti, ha da tempo affermato che il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell’ambito di un’attività libero professionale. L’illecita detenzione, per gli scopi sanzionati, riguarda i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, ma non i programmi abusivamente duplicati.

Poiché lo Stato italiano non ha rispettato l’impegno di comunicare alla Commissione europea l’introduzione nel proprio ordinamento dell’obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale regola tecnica in materia di commercializzazione di programmi informatici, tale obbligo non è opponibile ai privati e, pertanto, non è contestabile a questi né la relativa violazione né la conseguenza sul piano penale dettata dall’articolo 171-bis della legge sul diritto d’autore. (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 49385/2009).

 

Perché rivolgersi ad un avvocato competente in diritto d’autore ?

Se sei sottoposto a processo penale per violazione del diritto d’autore oppure vuoi tutelare il tuo diritto d’autore, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24 esperto in materia di diritto d’autore, forniremo assistenza legale specializzata in materia per tutelare i tuoi diritti.

    RICHIEDI UNA PRIMA CHIAMATA GRATUITA