Foglio di Via obbligatorio: Quali sono i presupposti per applicarlo ?

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Foglio di Via obbligatorio: Quali sono i presupposti per applicarlo ?

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Andiamo adesso a vedere il motivo per il quale la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dell’imputato rigettando il ricorso del Procuratore Generale per un caso di inottemperanza e violazione al foglio di via emanato dal Questore.

IL CASO TRATTATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il Tribunale di Vicenza ha assolto l’imputato che aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio da parte del Questore.

L’imputato era stato considerato un soggetto pericoloso in quanto aveva commesso dei reati. 

Per tale motivo era stato allontanato dal Questore che ha applicato l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 il quale stabilisce testualmente che:

“qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.

Art. 2 Decreto Legislativo 159 del 2011

Il Tribunale di Vicenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’imputato dal reato di cui all’art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 consistito nell’inottemperanza al provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio dei comuni di riferimento.

Il Tribunale argomentava che il foglio di via obbligatorio costituisce un atto a contenuto composito che deve contenere una duplice previsione: l’ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica ed il divieto – per la stessa persona – di fare ritorno (senza previa autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni) nel comune dal quale è stata allontanata. 

Il correlato reato di cui all’art. 76, comma 3 d. lgs. 159 del 2011, implica, a sua volta, una condotta omissiva plurima, ripartita in due elementi tra loro interdipendenti, rappresentati dal mancato allontanamento del soggetto dal luogo dal quale è stato bandito, e dall’inadempimento dell’obbligo di rientro nel luogo di abituale residenza. 

La conseguente nullità del provvedimento del Questore, privo nel caso di specie dell’ordine di rimpatrio nel luogo di residenza (essendo l’imputato senza fissa dimora), per carenza di un elemento essenziale dell’atto ex art. 21-septies legge n. 241 del 1990, era rilevabile dal giudice ordinario in sede di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il Procuratore della Generale Presso la Corte D’appello di Venezia ha proposto ricorso in Cassazione perché chiedeva la condanna dell’imputato e insisteva per l’annullamento del provvedimento.

I MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore Procuratore della Generale Presso la Corte D’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione argomentando che non necessitassero i due presupposti ritenuti imprescindibili dal giudice ordinario del Tribunale di Vicenza. 

Lo stesso ricorrente riteneva inoltre che il provvedimento amministrativo del Questore fosse insindacabile da parte del Giudice penale con riguardo al rilievo di una nullità il cui accertamento rientra nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Vediamo come ha deciso la Corte di Cassazione.

COSA HA DECISO LA CORTE DI CASSAZIONE ?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30950 del 2019 ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale confermando l’assoluzione dell’imputato. 

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione qui in commento, al fine di ritenere valido il del foglio di via obbligatorio emanato dal Questore, lo stesso deve prevedere i due presupposti sopra esposti.

Inoltre, in merito alla competenza nel giudicare da parte del Giudice penale di primo grado spiega che la conseguente nullità del provvedimento del Questore, privo nel caso di specie dell’ordine di rimpatrio nel luogo di residenza (essendo l’imputato senza fissa dimora), per carenza di un elemento essenziale dell’atto ex art. 21-septies legge n. 241 del 1990, era rilevabile dal giudice ordinario in sede di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.

Dunque la Corte di Cassazione ritiene insussistente il reato derivante dall’inottemperanza di un ordine di allontanamento contenuto in un provvedimento invalido, perché privo di uno dei suoi elementi essenziali, e ritiene corretta la decisione di assoluzione del Tribunale rigettando il ricorso proposto dal Procuratore Generale.

Inoltre, il provvedimento nullo emanato dal Questore, secondo la decisione della Corte di cassazione, ben può essere rilevata dal Giudice del processo penale.

Leggi qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 30950 del 2019.

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Nel caso trattato è stato importante conoscere la normativa sul foglio di via obbligatorio emanato dal Questore. 

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