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Indice dei contenuti
Come viene punito l’abuso di ufficio?
L’art. 323 c.p. rubricato Abuso D’ufficio punisce con la reclusione da uno a quattro anni
“il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita’)) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.
Questo è l’articolo dopo la modifica apportata dal Decreto Legge 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020.
Il testo previgente dell’art. 323 del codice penale prevedeva che la condotta del pubblico ufficiale dovesse essere genericamente posta in violazione di norme di legge o di regolamento.
Con la nuova riforma, invece, sussiste il reato di abuso di ufficio solo quando la condotta del pubblico agente sia contraria ad una legge specifica. Il campo di applicabilità dell’abuso di ufficio si è dunque ristretto notevolmente.
Quale è la condotta penalmente sanzionata dall’abuso d’ufficio?
La condotta punita dal reato di abuso d’ufficio si sostanzia nel:
- Specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano martin di discrezionalità, ossia eseguire un’azione che pone in rapporto di contraddittorietà l’atto compiuto dall’agente pubblico e una norma di legge, il contrasto può configurarsi o come mancata applicazione del disposto normativo o come falsa applicazione dello stesso;
- Violare l’obbligo di astensione del pubblico ufficiale in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
La configurabilità dell’abuso di ufficio si ha soltanto quando il comportamento illecito dell’agente pubblico viene posto in essere nell’esercizio del proprio ufficio e non anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio agisce come soggetto privato in relazione a negozi giuridici che vedono come parte la pubblica amministrazione.
Il secondo comma dell’articolo 323 codice penale prevede una circostanza aggravante qualora la condotta incriminata produca un vantaggio o un danno di notevole gravità.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, affermando che “sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poichè lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione” (Cass. Sez. Un. 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, CED 251498).
Quali sono i soggetti attivi e passivi abuso d’ufficio?
Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio nella loro veste pubblica e “nello svolgimento delle funzioni di servizio”.
Il dolo richiesto è generico ed è caratterizzato dal requisito dell’intenzionalità che esclude la rilevanza del dolo eventuale e va inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.
L’interesse tutelato è sia l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione che il patrimonio del terzo danneggiato (articolo 97 della Costituzione).
I soggetti passivi del reato di abuso d’ufficio sono, quindi, la Pubblica Amministrazione ed anche il terzo danneggiato dall’abuso del funzionario pubblico.
Quale è la finalità dell’abuso d’ufficio?
L’abuso d’ufficio è un reato di evento che consiste nella effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto.
La condotta illecita deve essere eseguita al fine di:
- Procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale: rileva il solo vantaggio patrimoniale, ossia quello economicamente valutabile;
- Arrecare ad altri un danno: e non essendoci specificazione normativa, la lesione subita può essere sia patrimoniale che non patrimoniale.
È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.
Deve infatti richiamarsi il principio secondo cui «in tema di abuso di ufficio, è necessaria l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione» (Sez. 6, n. 12075 del 6/2/2020, Stefanelli, Rv. 278723).
Pertanto, il delitto di abuso d’ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della:
- condotta che deve essere connotata da violazione di norme di legge;
- che dell’evento che deve essere costituito da un vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi fare discendere l’ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall’accertata illegittimità della condotta.
In altri termini: il reato si configura se ricorrono sia un atto amministrativo illegittimo sia un risultato di vantaggio parimenti illegittimo (Sez. 6, n. 17676 del 18/03/2016, Rv. 267171; Sez. 6, n. 10133 del 17/02/2015, Rv. 262800; Sez. 6, n. 1733 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 254208).
Il cittadino che subisce l’abuso di ufficio è una persona offesa?
Sì.
Il reato di abuso di ufficio, quando sia commesso in danno di privati, ha natura plurioffensiva, in quanto oltre a ledere l’interesse al buon andamento ed alla trasparenza della P.A., pregiudica il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale.
In tale evenienza il privato può anche proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 5746 de! 19/01/2016, P.O. in proc. D’Amico, Rv. 266174-01).
La riforma sull’abuso di ufficio del 2020: Cosa prevede?
L’art. 23, d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con l. n. 120 dell’11 settembre 2020, ha riformulato il delitto di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), incidendo su una delle due modalità tipiche di realizzazione.
Ora il delitto di abuso di ufficio non s’innesta più su di una violazione “di
norme di legge o di regolamento”, bensì su una violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Rispetto alla precedente condotta, il pubblico ufficiale, per essere condannato, deve contravvenire ad una specifica condotta imposta dalla legge ove non sono previsti Margini di discrezionalità.
Perché rivolgersi ad un avvocato per abuso ufficio?
Tale figura di reato è particolarmente grave e, una volta condannati non risulta possibile beneficiare di misure alternative alla detenzione così come previsto dalla legge n. 3_2019 cd. ‘spazzacorrotti’.
Se sei indagato o imputato di abuso di ufficio o sei stato danneggiato da tale condotta illecita è opportuno ricevere adeguata tutela legale richiedendo l’intervento di un esperto avvocato per abuso di ufficio.
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