Se tu, un tuo parente o un tuo conoscente siete detenuti in carcere e volete richiedere l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari potete rivolgervi ad AvvocatoPenalistaH24.it, studio di diritto penale che potrà sempre garantirvi l’assistenza immediata in tutta Italia di un esperto avvocato per arresti domiciliari.
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L’art. 284 del codice di procedura penale, nello stabilire le modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari non ci fornisce, in realtà, indicazioni sulla base delle quali detta misura può essere applicata in sostituzione della detenzione in carcere. Da questo punto di vista, al fine di richiedere l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della detenzione in carcere dovrà farsi sempre riferimento ai presupposti normativi di cui agli articoli 299, 273 e 274 del codice di procedura penale i quali stabiliscono gli elementi sulla base dei quali si può ottenere la revoca della misura cautelare, ovvero la sostituzione della stessa con altra misura cautelare meno afflittiva.
Tutta la fase della richiesta di sostituzione della misura cautelare, andando ad incidere direttamente sulla libertà del soggetto che si trova detenuto, riveste importanza fondamentale nella vita della persona indagata o imputata di reato dal momento che, determinando una inesorabile compressione della libertà personale dello stesso, va ad incidere su elementi di imprescindibile importanza, ragione per la quale sarà sempre opportuno procedere con la massima celerità e con l’ausilio di un esperto avvocato per arresti domiciliari.
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Quando può essere formulata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari?
Come abbiamo precedentemente anticipato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari, oltre a trovare fondamento nei presupposti di cui agli articoli 299, 273 e 274 del codice di procedura penale richiede sempre l’esistenza di un’abitazione idonea ad ospitare il soggetto detenuto.
In questo caso la richiesta andrà indirizzata direttamente al Giudice che ha applicato il provvedimento cautelare, ovvero al Giudice competente per la fase processuale o finanche al Tribunale del Riesame, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 309 del codice di procedura penale con richiesta da effettuarsi entro 10 giorni dalla notificazione, ovvero dall’esecuzione del provvedimento cautelare.
Chiaramente, dal punto di vista giuridico e normativo, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari andrà sempre effettuata sulla base della dimostrazione dell’assenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo alla persona indagata o imputata di reato ovvero in relazione alla assenza o anche all’affievolimento in capo alla stessa delle esigenze cautelari.
Quando si parla di esigenze cautelari si fa sempre riferimento ai presupposti previsti dall’art. 274 del codice di procedura penale per l’applicazione della misura cautelare, ovvero: 1) pericolo che la persona indagata o imputata, in caso di revoca o affievolimento della misura cautelare, si dia alla fuga; 2) pericolo che la persona indagata o imputata, con l’applicazione di un provvedimento meno afflittivo, possa inquinare il quadro probatorio in relazione al procedimento penale per il quale è stata applicata la misura cautelare; 3) pericolo che il soggetto possa commettere ulteriori delitti della stessa specie ovvero ulteriori gravi delitti in materia di armi o criminalità organizzata.
L’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, pertanto, potrà essere fondata sia sulla assenza ovvero sulla insufficienza di elementi di natura indiziaria che giustifichino l’applicazione di un provvedimento cautelare tanto gravoso come la custodia cautelare in carcere, sia sulla base dell’assenza ovvero dell’affievolimento delle esigenze cautelari.
Molto importante chiaramente, in questo caso, è procedere con tempismo sin dal momento dell’arresto e con l’ausilio di un esperto avvocato per arresti domiciliari, così da indirizzare sin da subito l’Autorità Giudiziaria nell’applicazione di una misura cautelare che possa essere quanto meno afflittiva possibile.
Quali sono le prescrizioni da rispettare in caso di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari?
Come sopra anticipato, le modalità di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, e quindi anche le prescrizioni da rispettare, vengono chiaramente riportate dal Codice di procedura penale all’art 284.
Ovviamente, principale obbligo che incombe in capo alla persona gravata dalla misura degli arresti domiciliari è il divieto della di allontanarsi senza autorizzazione dal luogo di espiazione della misura, condotta questa che, oltre ad integrare gli estremi del delitto di evasione di cui all’art. 385 c.p., comporterebbe finanche la possibilità di revoca degli arresti domiciliari con sostituzione della stessa misura con altra più gravosa.
Capita di frequente che una persona detenuta agli arresti domiciliari possa allontanarsi dal domicilio per impellenti esigenze di salute, dovendosi magari recare con urgenza presso il pronto soccorso più vicino per gravi e motivate esigenze; in questo caso sarà sempre buona norma, al fine di evitare qualsiasi tipo di problema di carattere giudiziario, avvertire immediatamente le forze dell’ordine circa l’urgenza dell’allontanamento dall’abitazione, rappresentando quindi con precisione tutti gli spostamenti che si faranno, così da permettere alle Forze dell’ordine di monitorare costantemente la situazione e gli spostamenti della persona detenuta.
Nel novero delle limitazioni che il Giudice potrà applicare in sede di concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari può rientrare altresì il divieto di comunicare con altre persone, diverse da quelle che coabitano o assistono la persona detenuta agli arresti domiciliari.
Si evidenzia inoltre come la misura degli arresti domiciliari potrà essere sempre concessa, sulla base dei presupposti di cui all’art. 16, c. 1, della Legge 19 gennaio 2001, n. 4, finanche con l’utilizzo del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
Oltre alle limitazioni di cui sopra si evidenzia che, nel caso in cui la persona detenuta agli arresti domiciliari non abbia alcuna altra persona che possa prendersi cura dello stesso, si potrà sempre richiedere all’Autorità Giudiziaria che lo stesso benefici di un permesso per il tempo necessario a provvedere alle proprie esigenze di vita.
Allo stesso tempo, qualora la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari avesse necessità di lavorare, al fine di provvedere alle esigenze di vita proprie e della propria famiglia, potrà essere formulata istanza di concessione di autorizzazione all’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per il tempo strettamente necessario ad esercitare la propria attività lavorativa.
Anche in questo caso, al fine di formalizzare in maniera chiara e giuridicamente valida la richiesta alla competente Autorità Giudiziaria, vi sarà sempre la necessità che la parte richiedente formuli l’istanza attraverso un esperto avvocato per arresti domiciliari.
Cosa fare in caso di rifiuto da parte del giudice competente alla concessione degli arresti domiciliari?
Come precedentemente rappresentato la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare andrà sempre indirizzata presso il Giudice competente per la singola fase processuale.
In caso di rigetto da parte dello stesso dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare, il provvedimento di rigetto potrà sempre essere appellato di fronte al Tribunale per il Riesame ai sensi dell’art. 310 del Codice di procedura penale.
L’estrema delicatezza e complessità di detta fase, chiaramente, andando ad incidere profondamente sulla libertà del soggetto detenuto, rende sempre ampiamente consigliabile l’ausilio di un avvocato per arresti domiciliari di comprovata esperienza.
È possibile richiedere che la misura degli arresti domiciliari venga concessa in un’abitazione occupata abusivamente?
In seguito all’emanazione dell’art. 31 bis comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e la conseguente introduzione nell’art. 284 del codice di procedura penale del comma 1-ter non è più possibile che la misura degli arresti domiciliari venga concessa in un immobile occupato abusivamente, pertanto, al fine dell’accoglimento dell’istanza, si sconsiglia vivamente l’inserimento della disponibilità ad ospitare il soggetto detenuto all’interno di un immobile che sia stato occupato in maniera abusiva.
Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di arresti domiciliari?
L’intera fase cautelare riveste un’importanza fondamentale nell’ambito del procedimento penale dal momento che, attraverso detta fase processuale, è possibile applicare, ancor prima di una sentenza di condanna passata in giudicato, un provvedimento restrittivo della libertà personale.
È chiaramente molto importante, pertanto, essere sempre assistiti da un avvocato per arresti domiciliari di comprovata esperienza professionale, così da tutelare al meglio i diritti dell’indagato o dell’imputato durante l’intero procedimento.
Qualora sia applicata una misura cautelare è pertanto necessario rivolgersi sin da subito ad un esperto avvocato per arresti domiciliari che possa prontamente formulare tutte le opportune eccezioni volte ad ottenere la revoca del provvedimento cautelare ovvero la sostituzione dello stesso con il provvedimento meno afflittivo possibile.
Se tu, un tuo parente o un tuo conoscente, avete bisogno di aiuto o volete richiedere una consulenza in tema di arresti domiciliari, potere richiedere assistenza o consulenza legale rivolgendovi ad AvvocatoPenalistaH24.it, vantando il nostro studio legale nel suo team avvocati di comprovata esperienza in materia di arresti domiciliari.