Avvocato per Autoriciclaggio: art. 648ter1 cod. pen.

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Avvocato per Autoriciclaggio: art. 648ter1 cod. pen.

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Art. 648-ter1 c.p., rubricato “Autoriciclaggio”, recita:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Articolo 648ter1 Codice Penale

Quali sono le pene previste per il reato di autoriciclaggio?

La norma prevede due diverse ipotesi di autoriciclaggio che si differenziano per il delitto presupposto e per la sua pena edittale: l’autoriciclaggio che presuppone un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni è punito con la reclusione da uno a quattro anni (II comma); invece, qualora per il delitto presupposto  sia prevista una pena superiore, la reclusione sarà da due ad otto anni (I comma).

Chi è il soggetto attivo dell’autoriciclaggio?

L’autore dell’autoriciclaggio deve essere colui che ha commesso o ha concorso nel commettere il delitto presupposto non colposo dal quale provengono il denaro o le utilità su cui cade la condotta. Trattasi, quindi, di reato proprio, che può essere commesso solamente dall’autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

Il quinto comma della norma sull’autoriciclaggio prevede una circostanza aggravante qualora i fatti “sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale”, aggravando la pena in relazione al contesto professionale dell’autore dell’autoriciclaggio.

Qual è la condotta incriminata dalla norma sull’autoriciclaggio?

L’autoriciclaggio punisce ogni forma di uso (impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative) del provento di un delitto che ostacoli concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del provento stesso.

La condotta tipica dell’autoriciclaggio deve avere la caratteristica di “ostacolare concretamente l’identificazione” e quindi deve essere oggettivamente idonea ad impedire l’identificazione della provenienza illecita dei beni stessi.

Il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. è ravvisabile dunque dopo la commissione di un delitto non colposo il soggetto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

L’autoriciclaggio si consuma nel momento in cui viene compiuta la condotta tipica di impiego, sostituzione, trasferimento; senza che rilevi, a tal fine, il momento successivo, in cui venga concretamente ostacolata qualsivoglia attività volta ad identificare la provenienza di quanto impiegato.

Si tratta, quindi, di un reato di pericolo concreto per il quale occorre valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

L’interesse tutelato dalla norma sull’autoriciclaggio consiste nel monitoraggio e nella tracciabilità da parte dello Stato dei beni e dei mezzi finanziari utilizzati e impiegati dai consociati e della loro provenienza, al fine di impedire che un delitto possa produrre attività utili agli investimenti produttivi e speculativi.

Secondo la Suprema Corte di cassazione <<in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità “ex ante”, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva» (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407), deve tuttavia osservarsi che la concreta valenza dissimulatoria non può non correlarsi al tipo di operazione di volta in volta compiuta, che deve di per sé sottendere un’artificiosa strumentalità, che nel caso di specie è stata tuttavia solo apoditticamente prospettata, ma non dimostrata>>.

È necessario individuare il delitto presupposto in caso di sequestro preventivo per autgoriciclaggio?

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio o autoriciclaggio, non si richiedono l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (ex multis: Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Rv. 282629).

Si è però anche precisato che ciò non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia di delitto all’origine del bene da sottoporre a vincolo, in quanto appunto di provenienza delittuosa, non risultando all’uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità, oggetto di espropriazione, e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di danaro (in termini, Sez., 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non massimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 2415/2016, Asia, non massimata).

Deve quindi affermarsi che, ai fini della legittimità del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l’accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato: situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l’esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (in tal senso, ex multis Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2014, Rv. 228382).

La circostanza attenuante e la clausola di non punibilità

Il sesto comma prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale (con diminuzione della pena fino alla metà) per i casi di ravvedimento, ossia quando l’agente si sia adoperato per evitare che le condotte delittuose siano portate a conseguenze ulteriori, o quando l’agente si sia adoperato per assicurare le prove del reato e l’individuazione delle attività provenienti dal delitto.

Il quarto comma della disposizione sull’autoriciclaggio prevede una clausola di non punibilità del fatto qualora i beni, oggetto materiale della condotta, siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

In pratica la non punibilità riguarda le condotte tipiche dell’autoriciclaggio che però hanno una destinazione di carattere personale; in sintesi, non deve trattarsi di un impiego a fini di investimento speculativo.

Qualora l’autoriciclaggio sia commesso in concorso con altre persone e l’uso personale riguardi solo uno o taluno dei concorrenti, la clausola di non punibilità non si estenderà agli altri concorrenti.

Perché rivolgersi ad uno specializzato avvocato per autoriciglaggio?

Nel caso in cui si è sottoposti ad un procedimento penale per il reato di autoriciclaggio è opportuno affidarsi ad un esperto avvocato per autoriciclaggio per predisporre la giusta ed adeguata difesa.

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