Se vuoi richiedere assistenza legale a spese dello Stato puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, nel cui team potrai trovare anche un avvocato per gratuito patrocinio, iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
Indice dei contenuti
QUAL È IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE AMMESSI AL GRATUITI PATROCINIO?
Per essere ammessi al gratuito patrocinio – anche detto patrocinio a spese dello Stato
- in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (salvo aggiornamenti dei limiti di legge).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
In ambito penale il limite di reddito viene elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Invece, si tiene conto del solo reddito personale quando nel procedimento penale gli interessi del richiedente il gratuito patrocinio sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
CHI PUÒ ESSERE AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO ?
I soggetti che possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio sono:
-) i cittadini italiani;
-) gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
-) l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
-) colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato;
-) La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
PER QUALI PROCEDIMENTI VALE L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo (quindi anche per gli eventuali giudizi di impugnazione) e per tutte le procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Invece, per la fase dell’esecuzione, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza occorre presentare una nuova ed autonoma istanza di ammissione al beneficio.
QUANDO NON SI È AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio non può essere richiesto:
-) nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte (salvo casi particolari);
-) se il richiedente è assistito da più di un difensore;
-) per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
DOVE VA PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, quindi:
-) alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
-) alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva (Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello);
-) alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
COME SI REDIGE L’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda ma può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido.
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare:la richiesta di ammissione al patrocinio;
-) le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
-) l’attestazione in autocertificazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda;
-) l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
Nel caso in cui l’istante è straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
COME DECIDE IL GIUDICE COMPETENTE SULLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?
Il giudice decide, con decreto motivato, entro 10 giorni (termine non perentorio) da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta e verifica l’ammissibilità della domanda e può:
-) dichiarare l’istanza inammissibile;
-)accogliere l’istanza;
-) respingere l’istanza.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al gratuito patrocinio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
COSA SI PUÒ FARE SE L’ISTANZA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO VIENE RIGETTATA?
Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN COMPETENTE AVVOCATO PER IL GRATUITO PATROCINIO?
La redazione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio non è semplice, soprattutto perché vengono successivamente compiuti accertamenti dall’autorità competente per verificare che quanto in essa dichiarato in termini di reddito sia conforme al vero e nel caso in cui da tali accertamenti emergono delle difformità tra quanto dichiarato ed il reddito realmente percepito si configura il reato di false dichiarazioni nell’istanza per il gratuito patrocinio. Proprio per evitare di essere sottoposti ad un procedimento penale è necessario richiedere l’assistenza di un esperto avvocato per il gratuito patrocinio che si occupi della redazione dell’istanza.
Se vuoi richiedere assistenza legale a spese dello Stato puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24 nel cui team potrai trovare anche un avvocato per il gratuito patrocinio iscritto nell’apposito elenco.
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