Se vuoi ricevere assistenza o consulenza legale per il reato di illecita concorrenza, puoi rivolgerti ad AvvocatoPenalista H24.it, scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo team un esperto avvocato per illecita concorrenza.
Compila la richiesta di contatto per la richiesta di assistenza legale.
Hai Domande? RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA
COS’È IL REATO DI ILLECITA CONCORRENZA ?
L’art. 513 bis c.p., “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”, punisce con la reclusione da due a sei anni chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
Al secondo comma l’articolo prevede una circostanza aggravante qualora gli atti di illecita concorrenza vengono compiuti in relazione ad attività finanziate in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.
La norma sull’illecita concorrenza è volta a tutelare la libera concorrenza nell’esercizio di un’attività industriale o commerciale.
QUALI SONO GLI ATTI DI CONCORRENZA CARATTERIZZATI DALL’ILLICEITÀ?
Per atti di concorrenza si intendono quegli atti che esprimono la libera competizione tra imprenditori, vale a dire gli atti che assicurano a ciascun operatore di contrapporre la propria iniziativa economica alla altrui iniziativa.
L’individuazione della condotta punita dal reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia è oggetto di dibattito giurisprudenziale in quanto vi è un contrasto in ordine al perimetro applicativo del reato di illecita concorrenza.
Ci si chiede, in giurisprudenza, se il reato di illecita concorrenza reprime solamente le condotte tipicamente concorrenziali, definite dal codice civile, poste in essere con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero se essa abbracci anche gli atti intimidatori comunque idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
Per dirimere tale contrasto la III sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato l’ordinanza n. 26870/2019 con la quale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
In tale ordinanza la Corte descrive i due orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità:
-) Secondo il primo orientamento che si attiene alla lettere della norma, l’elemento oggettivo del reato di illecita concorrenza consiste nella repressione delle sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare) realizzate con atti di violenza o minaccia che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale. Non rientrano, invece, nella fattispecie astratta di illecita concorrenza quelle condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare e contrastare l’altrui libera concorrenza e però poste al di fuori dell’attività concorrenziale (quali i casi di diretta aggressione ai beni dell’imprenditore concorrente o della sua persona), ferma restando l’applicabilità, in casi del genere, di altre fattispecie di reato. Pertanto, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite sotto il profilo civilistico, che siano realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale. L’art. 513-bis c.p., quindi, non è applicabile ad atti di violenza e minaccia, in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dell’agente.
-) Secondo l’orientamento che fa leva sulla voluntas legis, l’illecita concorrenza è configurabile ogni qualvolta sia realizzato un comportamento che, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia, sia idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Sicché, sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia “attivi” che “impeditivi” dell’altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell’imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa. Di conseguenza, rientrano nella fattispecie in esame non solo le condotte tipicamente concorrenziali, ma anche tutti quegli atti intimidatori finalizzati a contrastare o ad ostacolare l’altrui libertà di concorrenza.
La III sezione penale della Corte di Cassazione, valutato inconciliabile il contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite.
PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN COMPETENTE AVVOCATO PER L’ILLECITA CONCORRENZA?
Poiché diversi aspetti del reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia non sono ancora chiari, tanto da determinare l’insorgere di un contrasto giurisprudenziale, non ancora superato, sugli effettivi confini dell’ambito di applicabilità della norma incriminatrice, qualora si è coinvolti nel reato di concorrenza illecita, quale vittima o quale autore, è opportuno richiedere l’assistenza legale di un avvocato specializzato nell’illecita concorrenza che sappia decidere la strategia processuale più consona al caso specifico.
Se sei sottoposto ad un procedimento penale per il reato di illecita concorrenza oppure ne sei vittima e vuoi tutelarti e chiedere il risarcimento dei danni subiti già nel corso del processo penale, puoi scrivere ad AvvocatoPenalistaH24.it, contattandoci a info@avvocatopenalistah24.it, che ti garantirà l’assistenza legale di un esperto avvocato per illecita concorrenza.
Compila la richiesta di assistenza qui sotto.