Legittima Difesa: cosa prevede la riforma Salvini

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Legittima Difesa: cosa prevede la riforma Salvini

Se hai subito un’aggressione e ti sei difeso dalla stessa, per comprendere se la tua reazione difensiva sia qualificabile quale legittima difesa e sia tale da escludere l’antigiuridicità della condotta, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24, scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo team un esperto avvocato per legittima difesa.

Che cosa è la legittima difesa?

La legittima difesa, oggetto della cd riforma Salvini, è disciplinata all’art. 52 del codice penale rubricato “difesa legittima” che recita:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a)la propria o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistente e vi è pericolo di aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo comma ed al quarto si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”

Art. 52 codice penale

Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una causa di giustificazione che esclude l’antigiuridicità dell’azione di chi reagisce a un aggressione. La legittima difesa rappresenta una sorta di “autotutela” da esercitare nel caso in cui  si dovesse verificare un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale ci si deve difendere e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. 

Quali sono i presupposti della legittima difesa?

In linea generale, la legittima difesa rende non punibile la reazione di colui che   reagisce nell’immediato a una aggressione ove tale reazione rappresenta l’unico rimedio possibile  per evitare una offesa ingiusta; la legittima difesa non può escludere l’antigiuridicità di una reazione futura rispetto all’aggressione o lesione.

I presupposti essenziali della legittima difesa sono:

  • l’insorgenza del pericolo, di solito determinato da un’aggressione ingiusta;
  • una reazione difensiva necessaria e proporzionata all’offesa.

L’aggressione ingiusta deve concretizzarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene subito neutralizzata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge.

La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non potere evitare il pericolo e vi deve comunque  essere una proporzione tra difesa ed offesa. 

La difesa è legittima quando tra l’offesa temuta e la reazione difensiva vi sia, temporalmente, una immediata prossimità. L’offesa, invece, è ingiusta in presenza di una  minaccia o un’omissione contraria alle regole del diritto.

Quali sono le novità introdotte dalla riforma sulla legittima difesa?

Preliminarmente va precisato che la riforma riguarda esclusivamente la legittima difesa nel domicilio: abitazioni, e altri luoghi di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali.

Quindi, fuori dall’ipotesi della legittima difesa nel domicilio, i presupposti e i requisiti della scriminante restano quelli sopra enunciati e sanciti al primo comma dell’art. 52 c.p., ossia il pericolo attuale di un’offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui e la difesa necessaria e proporzionata all’offesa.

La riforma della legittima difesa, per garantire l’impunità a chi si difende nel domicilio, ha esteso l’ambito di applicazione della legittima difesa intervenendo su due fronti: da un lato, rafforzando  la presunzione di proporzione tra difesa e offesa, di cui al secondo comma; dall’altro lato, introducendo nel nuovo quarto comma un’inedita presunzione di legittima difesa (cioè di tutti i requisiti della scriminante, compresa la necessità della difesa).

Nella legittima difesa domiciliare adesso si considera «sempre sussistente» il rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, difatti “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

La proporzionalità sempre presunta tra la difesa e l’offesa per chi viene aggredito in casa ma anche in un negozio o in ufficio mette sullo stesso piano beni primari come la vita, la salute, l’incolumità personale (da tutelare anche quando appartengono a un soggetto che commette un reato) e beni patrimoniali.

Sostanzialmente, sarà consentito in ogni situazione scriminare la condotta della persona, legittimamente presente nell’abitazione, oppure nel luogo privato in cui si esercita un’attività commerciale professionale o imprenditoriale, che usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Quali sono gli aspetti civilistici della riforma sulla legittima difesa?

La riforma della legittima difesa interviene anche sul piano civilistico per evitare che colui che agisce nella propria abitazione per difendere se o altri sia responsabile del danno cagionato.

L’attuale art. 2044 c.c. stabilisce che la responsabilità di ha compiuto il fatto sia esclusa nei casi di cui all’art. 52 (commi secondo, terzo e l’aggiunto quarto) c.p. come modificato.

Nei casi di eccesso colposo di colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità, invece, sarà dovuta al danneggiato un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, che dovrà però tenere conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.

Per rafforzare la difesa di chi ha agito per legittima difesa la riforma è intervenuta anche in materia di spese di giustizia inserendo nel Testo Unico delle spese di giustizia un nuovo art. 115-bis (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).

La norma estende il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo “domiciliare” (ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del quale è disposta l’archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per legittima difesa?

Nel caso in cui hai subito un’aggressione e hai reagito alla stessa è opportuno rivolgersi ad un competente avvocato per legittima difesa per comprendere se la tua condotta sia qualificabile quale legittima difesa e, quindi, se resterà impunita.

Soprattutto a seguito delle novità introdotte dalla riforma Salvini è consigliabile rivolgersi ad un esperto avvocato per legittima difesa che sappia preparare la giusta strategia difensiva. Se hai subito un’aggressione e ti sei difeso dalla stessa, per comprendere se la tua reazione difensiva sia qualificabile quale legittima difesa tale da escludere l’antigiuridicità della tua condotta, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24, che vanta nel suo team un esperto avvocato per legittima difesa, abilitato anche al gratuito patrocinio.

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