Avvocato abilitato al Patrocinio Legale a Spese dello Stato

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Avvocato abilitato al Patrocinio Legale a Spese dello Stato

Se vuoi richiedere assistenza legale a spese dello Stato puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, nel cui team potrai trovare anche un avvocato per il libero patrocinio, iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al libero patrocinio.

La disciplina del libero patrocinio mira ad assicurare l’assistenza legale nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In tali casi occorre rivolgersi ad un avvocato per il libero patrocinio che sia regolarmente iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

QUAL È IL LIMITE DI REDDITO PER ESSERE AMMESSI AL LIBERO PATROCINIO?

Il libero patrocinio è assicurato alle persone che abbiano un reddito annuo familiare inferiore a € 11.528,41.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio del libero patrocinio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.

In ambito penale il limite di reddito viene elevato di €  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Invece, si tiene conto del solo reddito personale quando nel procedimento penale gli interessi del richiedente il gratuito patrocinio sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

CHI PUÒ ESSERE AMMESSO AL LIBERO PATROCINIO? 

I soggetti che possono richiedere l’ammissione al liberopatrocinio sono:

-) i cittadini italiani;

-) gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

-) l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

-) colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Vi è, poi, una determinata categoria di soggetti che possono essere ammessi al libero patrocinio in deroga ai limiti di reddito: ossia le vittime di violenza sessuale; le persone offese dai reati di prostituzione e pornografia minorile; le persone offese dai reati di maltrattamenti, atti persecutori, mutilazioni e lesione di organi genitali femminili.

PER QUALI PROCEDIMENTI VALE L’AMMISSIONE AL LIBERO PATROCINIO?

L’ammissione al libero patrocinio copre ogni grado e ogni fase del processo (quindi anche eventuali giudizi di impugnazione) e tutte le procedure, derivate ed incidentali connesse.

Invece, per la fase dell’esecuzione e nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del Tribunale di sorveglianza occorre presentare una nuova ed autonoma istanza di ammissione al beneficio.

QUANDO NON SI È AMMESSI AL LIBERO PATROCINIO?

La disciplina del libero patrocinio prevede una presunzione di superamento del reddito, rispetto ai limiti previsti per poter usufruire del beneficio economico, per i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per gravi reati, quali i reati di associazione mafiosa e quelli connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

Il libero patrocinio non può essere richiesto neppure nei procedimenti penali aventi ad oggetto  reati di evasione in materia di imposte o quando il richiedente è assistito da più di un difensore.

DOVE VA PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL LIBERO PATROCINIO?

L’istanza di ammissione al libero patrocinio si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, quindi:

-) alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

-) alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva (Tribunale monocratico o collegiale, Corte di Appello);

-) alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

COME REDIGERE L’ISTANZA DI AMMISSIONE AL LIBERO PATROCINIO?

L’istanza di ammissione al libero patrocinio deve essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda ma può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido.

La domanda di ammissione al libero patrocinio deve contenere:

-) la richiesta di ammissione al patrocinio;

-) le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

-) l’attestazione in  autocertificazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda;

-) l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

Nel caso in cui l’istante sia straniero (extracomunitario), la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

COME DECIDE IL GIUDICE COMPETENTE SULL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL LIBERO PATROCINIO?

Il giudice decide, con decreto motivato, entro 10 giorni (termine non perentorio) da quando è stata presentata la domanda o da quando essa è pervenuta e verifica l’ammissibilità della domanda e può dichiarare l’istanza inammissibile, accoglierla o rigettarla.

In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al libero patrocinio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN COMPETENTE AVVOCATO PER IL LIBERO PATROCINIO?

Poiché le persone ammesse al libero patrocinio vengono sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento, per evitare che da tali controlli emergano delle difformità tra quanto dichiarato nell’istanza ed il reddito realmente percepito e per evitare di dover poi rispondere del reato di  false dichiarazioni nell’istanza per il libero patrocinio, è consigliabile richiedere l’assistenza di un esperto avvocato per il libero patrocinio che si occupi della redazione dell’istanza.

Se vuoi richiedere assistenza legale a spese dello Stato puoi rivolgerti ad qui ad Avvocato Penalista H24 nel cui team potrai trovare anche un avvocato per il libero patrocinio iscritto nell’apposito elenco.

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