Se sei indagato del reato di omissione di soccorso stradale o sei stato coinvolto in un incidente stradale puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24, scrivendo qui o contattando info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo organico un esperto avvocato per omissione di soccorso.
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IN CASO DI INCIDENTE STRADALE QUANDO SI VERIFICA L’OMISSIONE DI SOCCORSO?
L’art. 189 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) rubricato “Comportamento in caso di incidente” descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento ed impone l’obbligo di fermarsi in ogni caso a cui si aggiunge, qualora vi siano persone ferite, l’obbligo di prestare loro assistenza.
Il codice della strada ha, difatti, introdotto all’art.189, comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza.
L’art. 189 sanziona, in particolare, tre possibili comportamento che si possono realizzare in caso di sinistro stradale:
- l’obbligo di fermarsi dopo un incidente senza feriti: la condotta di chi non si ferma dopo un incidente senza feriti, punita con una mera sanzione amministrativa pecuniaria da 296 a 1.184 euro (comma 5). Se il danno procurato all’altro veicolo è grave, può operare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
- l’obbligo di fermarsi dopo un incidente con feriti: la condotta di chi non si ferma dopo un incidente con feriti, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché con la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (comma 6), con possibilità di arresto in flagranza;
- l’obbligo di prestare assistenza: la condotta di chi non presta i soccorsi dopo un incidente con feriti, punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (comma 7).
LA FUGA E L’OMISSIONE DI SOCCORSO DOPO L’INCIDENTE STRADALE CONFIGURANO DUE IPOTESI DELITTUOSE DIVERSE?
Sì.
La violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente con danno alle persone e quella dell’obbligo di prestare loro assistenza integrano due distinte ipotesi di reato, lesive di distinti beni giuridici ed attinenti, nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà. Nel caso di infrazione di entrambi gli obblighi, si avrà pertanto un concorso materiale di reati e si risponderà di entrambi i reati.
IN COSA CONSISTE L’OMISSIONE DI SOCCORSO STRADALE DI CUI ALL’ART. 189 C.D.S.?
L’art. 189 co. 7 Codice della Strada sanziona, quindi, l’omissione di soccorso in caso di incidente stradale ossia la condotta di omissione di soccorso che si verifica allorquando il conducente, a seguito di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.
La fattispecie di omissione di soccorso di cui all’art. 189 co. 7 Cod. strada è collegata al verificarsi di un incidente stradale che rappresenta l’antefatto non punibile da cui nasce una situazione di pericolo attuale che determina l’obbligo di agire in capo all’utente della strada al cui comportamento sia ricollegabile l’incidente.
COSA SIGNIFICA “PRESTARE L’ASSISTENZA OCCORRENTE” NELL’OMISSIONE DI SOCCORSO?
Il concetto di assistenza nell’omissione di soccorso significa prestare quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. L’omissione di soccorso va, difatti, accertata con valutazione ex ante e non ex post.
Il reato di omissione di soccorso stradale di cui al comma 7 dell’art. 189 cod. strada trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art.189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.
Ma è bene chiarire che non ogni situazione di pericolo, determinato da un incidente stradale in cui si è comunque coinvolti, fa sorgere l’obbligo di prestare l’assistenza occorrente; tale obbligo va escluso quando le conseguenze del sinistro non si sono manifestate in ferite, nel senso tecnico del termine, indicative del pericolo che dal ritardato soccorso possa derivare un danno alla vita o all’integrità fisica della persona.
QUANDO SI RISPONDE DI OMISSIONE DI SOCCORSO?
Affinché l’utente della strada che ha causato l’incidente venga chiamato a rispondere penalmente di omissione di soccorso occorre l’accertamento del dolo, quantomeno nella forma di quello eventuale, che va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.
Difatti, nel reato di omissione di soccorso
“non è sufficiente ravvisare una posizione di garanzia in capo al conducente alla cui condotta alla guida il sinistro sia ricollegabile, occorrendo anche che egli abbia commesso il fatto nella consapevolezza di aver verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nell’incidente” .
(Cass. sezione IV, sent. n. 5914/2019)
La Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale,
punito ai sensi dell’art. 189 co. 7 cod. strada, non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorre invece che tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.
(Cass. Sez. IV, sent. N. 23177 del 2016)
PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN ESPERTO AVVOCATO PER OMISSIONE DI SOCCORSO?
Se sei stata vittima di un incidente stradale e vuoi chiedere il risarcimento dei danni patiti già nel corso del procedimento penale, puoi rivolgerti ad un esperto avvocato per omissione di soccorso stradale la cui assistenza è necessaria per la costituzione di parte civile.
Se, di contro, sei indagato/imputato per l’omissione di soccorso è opportuno richiedere l’assistenza legale per predisporre la difesa più consona al caso concreto.Se vuoi chiedere assistenza o consulenza legale per il reato di omissione di soccorso puoi rivolgerti al team Avvocato Penalista H24, scrivendo qui o contattando info@avvocatopenalistah24.it, che vanta nel suo organico un esperto avvocato per omissione di soccorso.
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