Ordine di Espulsione: cosa fare?

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Ordine di Espulsione: cosa fare?

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Leggendo quest’articolo, sarai in grado di capire come puoi rimanere in Italia se hai ricevuto un’ordine di Espulsione. Il team di AvvocatoPenalistaH24.it in pochi passaggi ti spiegherà i differenti decreti di espulsione come possono essere impugnati per restare in Italia.

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Vediamo subito cos’è l’ordine di espulsione. 

Cosa è l’ordine di espulsione?

L’ordine di espulsione è un decreto tramite cui lo Stato Italiano allontana un cittadino non appartenente all’Unione europea o apolide, al di fuori del territorio italiano. 

È regolato dal Testo Unico dell’immigrazione con decreto legislativo 23.07.1998 n. 286/98.

Vediamo i differenti decreti di espulsione. 

Come si dividono i decreti di espulsione?

Il decreto legislativo 23.07.1998 n. 286/98 del Testo Unico dell’immigrazione  (agli articoli 13, 15 e 16) divide i decreti di espulsione in 3 diversi tipi :

Primo tipo di espulsione.

Il primo tipo di espulsione a sua volta si divide in due parti :

1) Espulsione amministrativa emanata dal Ministero dell’Interno (art. 13 Testo Unico Sull’Immigrazione).

Riceve l’espulsione amministrativa da parte del Ministero dell’Interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri, chi costituisce un pericolo alla sicurezza dello Stato o all’ordine pubblico, anche se non residente nel territorio dello stato e se titolare del permesso di soggiorno temporale o della carta di soggiorno (permesso permanente).

Il destinatario sarà accompagnato immediatamente alla frontiera dello Stato italiano tramite le forze dell’ordine. 

È possibile proporre ricorso ?

Si, Entro 30 giorni si può ricorrere al T.A.R. del Lazio, tramite il consolato italiano del paese d’origine.

2) Espulsione amministrativa emessa dal Prefetto.

Riceve l’espulsione amministrativa da parte del Prefetto chi : 

  • è entrato clandestinamente nel territorio Italiano;
  • chi è entrato legalmente in territorio Italiano, ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;
  • chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo;
  • chi ha il permesso revocato o annullato;
  • chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con soldi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
  • chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;
  • chi è già stato espulso con un foglio di via e non se ne è andato entro 15 giorni;
  • chi è già stato espulso, è tornato nel suo paese, ma è ritornato in Italia prima di 5 anni, senza la speciale autorizzazione del Ministero degli Interni.

Se è la prima volta che l’immigrato viene espulso, costui riceverà un foglio di via, ovvero è un decreto che intima all’immigrato a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni dal ricevimento del predetto documento.

Invece, se l’immigrato ha avuto già un foglio di via e non se n’è già andato, oppure è privo di documenti di riconoscimento, o non ha un buon inserimento sociale, sarà accompagnato coattivamente alla frontiera tramite le forze dell’ordine. 

È possibile proporre ricorso ? 

Sì, sono possibili due ricorsi : 

  •  contro il foglio di via: entro 5 dalla data in cui si è ricevuto il decreto di espulsione si può fare ricorso al Giudice Unico del Tribunale (del luogo in cui la polizia ha dato l’espulsione), che deve rispondere entro 10 giorni, con un’unica udienza ove l’immigrato può essere sentito. L’immigrato che ricorre non può essere espulso prima di aver ricevuto la risposta del giudice.

Se il ricorso viene rigettato si può proporre ricorso per Cassazione, ma trascorsi i 15 giorni l’espulsione può essere eseguita, perché il ricorso per Cassazione non ha effetto sospensivo.

  • contro l’accompagnamento immediato alla frontiera si può ricorrere allo stesso modo come per l’espulsione amministrativa emanata dal Ministero dell’Interno. 

Secondo tipo di espulsione.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15 Testo Unico sull’immigrazione).

Riguarda l’immigrato che è stato sottoposto ad un processo penale, per qualsiasi reato previsto dall’articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza di reato) o 381 (arresto facoltativo in flagranza di reato) del codice di procedura penale, ed è considerato dal Giudice socialmente pericoloso. 

Si eseguirà l’espulsione con accompagnamento alla frontiera una volta estinta la pena. 

Sarà possibile anche in questo caso proporre ricorso ?

Si, se il processo non è terminato si può fare Appello o ricorrere per Cassazione allorquando si appella o ricorre avverso la sentenza di condanna.

Invece, se la condanna è definitiva, si può ricorrere dinanzi al Magistrato di Sorveglianza, per dimostrare l’assenza di pericolosità sociale: l’assenza di pericolosità sociale non consente l’espulsione. 

Vediamo ora il terzo e ultimo decreto di espulsione. 

Terzo tipo di espulsione.

Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16 Testo Unico sull’immigrazione).

Questo decreto di espulsione è emesso avverso l’immigrato condannato per un reato se la pena è inferiore a due anni, se non si può applicare la condizionale e solo se il cittadino straniero è clandestino o irregolare.

Se il condannato è titolare di un regolare permesso di soggiorno, dovrà scontare la pena in carcere.

L’immigrato tramite il suo Avvocato per Ordine di Espulsione potrà far richiesta al Giudice di espiare la pena in carcere o tramite l’espulsione. 

L’immigrato se sceglierà l’espulsione sarà accompagnato immediatamente alla frontiera tramite le forze dell’ordine. In nessun caso la persona espulsa può tornare prima di 5 anni.

In questo caso è possibile proporre ricorso ? 

No. 

Per quanto tempo vale l’espulsione dal territorio italiano?

Il divieto di ritornare in Italia, a seguito dell’ordine di Espulsione vale per 5 anni.

Quando si presenta il ricorso contro l’espulsione si può chiedere di ritornare dopo 3 anni, motivando la richiesta.

Se si vince il ricorso in Cassazione quando si è ormai stati espulsi, si può tornare anche subito con il relativo permesso o visto. 

Se c’è un motivo molto grave e urgente, si può chiedere al Ministero degli Interni l’autorizzazione speciale a tornare in Italia, anche prima che scada il divieto.

Lo straniero che è stato espulso con sanzione sostitutiva della detenzione non può tornare in nessun caso prima dei 5 anni.

Chi vuole tornare per assistere a un processo che lo riguarda, deve chiedere l’autorizzazione al Questore del luogo dove si tiene il processo. 

La richiesta può essere fatta tramite il proprio avvocato per ordine espulsione e deve essere accompagnata dalla documentazione del processo (art. 17 del testo unico, D.L. 23.7.1998 n° 286/98).

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per ordine di espulsione?

Nel caso tu sia un immigrato ed hai ricevuto un ordine di Espulsione dal territorio Italiano, dovrai subito affidarti ad un Avvocato per Ordine Espulsione.

È opportuno intervenire nell’immediatezza ed in maniera efficace: rivolgersi ad un esperto del settore non è mai un errore. La disciplina è complessa ed articolata e richiede specifica preparazione.

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