Avvocato per Stalking: Quando Sussiste il reato previsto dall’art. 612bis cod. pen.

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Avvocato per Stalking: Quando Sussiste il reato previsto dall’art. 612bis cod. pen.

I fatti di cronaca, ormai con una cadenza quotidiana, ci pongono a conoscenza di episodi di “femminicidio” che quasi sempre sono anticipati da molestie ed intimidazioni poste in essere nei confronti della vittima dal loro carnefice. Episodi gravi che vanno denunciati, affinché si possa ricevere tutela e affinché non sfocino in qualcosa di ancora più grave ed irreparabile, anche con l’ausilio di un avvocato competente per lo stalking.

Lo Stato proprio per favorire la tutela legale delle vittime di stalking, prevede per queste la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non rientrano nella categoria di reddito normalmente previste, e difatti non è necessario allegare alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi. Rivolgiti ad un avvocato esperto per lo stalking per sapere si puoi accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Se sei vittima o imputato di stalking rivolgiti qui ad un avvocato competente per lo stalking che potrà fornirti l’assistenza necessaria.

 

CHE COS’È LO STALKING?

Il fenomeno dello stalking (dall’inglese “to stalk”, in italiano inseguire, pedinare) configura l’insieme di comportamenti intrusivi ripetuti nel tempo, di ricerca di contatto e comunicazione con la vittima che risulta infastidita e/o preoccupata di tali attenzioni non gradite, ossia i cosiddetti atti persecutori.

La legge disciplina lo stalking all’art. 612 bis c.p., rubricato Atti persecutori, nei termini seguenti:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

La norma che disciplina la condotta di stalking ha quale scopo quello di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte più gravi, quali le violenze sessuali o addirittura l’omicidio.

Il comportamento di stalking presenta diverse sfaccettature sia nelle modalità di realizzazione della persecuzione (a mezzo telefono, email, appostamenti) sia nelle motivazioni che portano all’ossessione dello stalker nei confronti della vittima.

Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a a sottoporre abitualmente la vittima ad una condotta offensiva. Ma non è necessaria la preordinazione di tali condotte potendo queste ultime, invece, essere anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

Il quid pluris che caratterizza il reato di stalking rispetto alle minacce è costituito da due elementi:

  1. la reiterazione;
  2. l’idoneità della condotta a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura o a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona allo stesso legata da una relazione affettiva o a costringere o stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

 

QUANDO VI È UNA CONDOTTA REITERATA NEL TEMPO?

Per quanto concerne la reiterazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018).

 

E QUANDO SI È IN  PRESENZA DI UNO STATO DI ANSIA E DI PAURA ?

Per il secondo elemento, invece, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cass. sez. 5, Sentenza n. 18646 del 17/02/2017).

Infatti, la vittima di stalking, per quanto possa essere breve il periodo in cui viene perseguitata, si porta addosso nel tempo stati d’ansia, problemi di insonnia, incubi e  flashback. E proprio a causa delle molestie ripetute subite, la vittima è costretta a cambiare il proprio modo di vivere: diminuisce le attività sociali, trasloca, cambia o cessa il lavoro. Per capire se si è verificato tale reato è opportuno rivolgersi ad un avvocato competente per stalking.

 

COME POSSONO TUTELARSI LE VITTIME DI STALKING. L’IMPORTANZA DI RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO ESPERTO PER LO STALKING

La querela. Lo stalking è procedibile a querela della persona offesa per le condotte descritte ai commi I e II dell’art. 612 bis c.p. ed il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità o quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Nelle ipotesi di stalking procedibile a querela di parte, la remissione della querela può essere soltanto processuale, cioè può essere effettuata dinanzi ad un ufficiale di polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria.

La querela però non è rimettibile se lo stalking è stato commesso mediante minacce reiterate poste in essere nei modi di cui al comma II dell’art. 612 c.p. ossia minacce gravi o compiute avvalendosi di armi o da persona travisata o mediante uno scritto anonimo, o  avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete oppure, ancora, qualora ricorra l’aggravante delle più persone riunite.

Se vuoi proporre querela o vuoi assistito in un procedimento penale per stalking, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 specializzato per il reato di stalking.

I provvedimenti cautelari. La legge per la tutela delle vittime di stalking ha introdotto strumenti cautelari volti ad interrompere la condotta di stalking prima dell’accertamento della responsabilità penale.

Gli strumenti di cautelari forniti alla vittima di stalking sono:

  • prima dell’inizio del procedimento penale, la persona offesa può infatti chiedere al questore di ammonire oralmente l’autore della condotta di stalking;
  • dopo l’inizio del procedimento penale, può essere applicata la misura cautelare coercitive del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

 

Se hai bisogno di assistenza o consulenza legale in materia di atti persecutori, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 competente per lo Stalking.

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