Bancarotta fraudolenta documentale: necessario il dolo specifico per la sussistenza del reato

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Bancarotta fraudolenta documentale: necessario il dolo specifico per la sussistenza del reato

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COS’È LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA?

L’art. 216 della c.d. Legge Fallimentare (L. 267/1942) al primo comma punisce con la reclusione da tre a dieci anni l’imprenditore che, se è dichiarato fallito:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE);

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE).

Nella sentenza n. 12544/2019 la V sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi all’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente, a mezzo del proprio avvocato, impugnava la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano lo aveva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In particolare, con tale ricorso ci si doleva del mancato accertamento da parte dei giudici di merito dell’elemento soggettivo richiesto, ossia agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di danneggiare i creditori.

Difatti, l’imputato pur avendo omesso di controllare la documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, non aveva sottratto o distrutto nulla di quanto ricevuto e poi consegnato al curatore fallimentare.

La Suprema Corte rilevava come la bancarotta fraudolenta documentale si distingue in due ipotesi autonome ed alternative:

  • la sottrazione e la distruzione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari che richiede il dolo specifico;
  • la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede, invece, il dolo generico.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano ritenuto integrata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale senza però affermare quale delle due condotte alternative era stata effettivamente compiuta ed avevano quindi ritenuto sufficiente la sussistenza del dolo generico, costituito dalla consapevolezza dell’agente che la confusa tenuta delle scritture contabili rendeva impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.

Invero, secondo la Suprema Corte, la bancarotta fraudolenta documentale addebitabile al ricorrente consisteva nella sottrazione o occultamento delle scritture contabili, ragion per cui andava accertata la sussistenza del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, accertamento che non era stato compiuto dai giudici di merito.

Con altro motivo il ricorrente chiedeva la riqualificazione della bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice.

Anche in questo caso, secondo i giudici di legittimità, vi era la preliminare necessità di inquadrare quale fosse l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale da addebitare al ricorrente.

Infatti, se da una parte l’esistenza dell’elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l’elemento  materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l’omissione sia contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti. In questo caso è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l’oggettiva impossibilità per i creditori di ricostruire il patrimonio e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest’ultimo caso, viene ad essere integrato l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014,Pavone, Rv. 26238401).

D’altra parte, la Corte ribadiva che, poiché la condotta di sottrazione o occultamento delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, allo stesso modo si colora l’elemento soggettivo del reato qualora la condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, anziché di bancarotta semplice.

Pertanto, i motivi di ricorso venivano ritenuti fondati poiché la sentenza impugnata non affrontava né il tema della prova del dolo specifico e né le ragioni del diniego di una eventuale riqualificazione della condotta ascritta  come bancarotta semplice documentale e la sentenza veniva annullata con rinvio.

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