Circolare 2 novembre 2015 – Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti. #detenuti #carcere #internet #accesso #possibilità #StudioLegaleVincenzoEsposito

Circolare 2 novembre 2015 – Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti. #detenuti #carcere #internet #accesso #possibilità #StudioLegaleVincenzoEsposito

prot 0366755 – 02/11/2015

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ai Sigg. Provveditori Regionali
Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI
e, p. c.
Ai Sigg. Direttori Generali
Al Sig. Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari
Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti.

L’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari, appare oggi un indispensabile elemento di crescita personale ed un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi.

Sono, infatti, sempre più numerose le iniziative di natura trattamentale che richiedono l’utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nel campo del lavoro, dell’istruzione/formazione, nella gestione del servizio biblioteca interno.

Tali iniziative, di insostituibile valore risocializzante, pongono tuttavia problemi legali alla sicurezza ed al rispetto della normativa vigente, in considerazione della particolari del contesto detentivo.

D’altro canto, l’esclusione dalla conoscenza e dall’utilizzo delle tecnologie informatiche potrebbe costituire un ulteriore elemento di marginalizzazione per i ristretti.

Le Regole Penitenziarie Europee del 2006 hanno, sul punto, riaffermato il principio di un trattamento penitenziario che si avvicini il più possibile alle condizioni di vita, di organizzazione del lavoro e di studio delle persone libere.

Pertanto, nella ratio dell’art. 40 del DPR 230/2000 che ha previsto la possibilità di tenere ed utilizzare personal computers, per motivi di studio e lavoro, sia nella camera di pernottamento che nelle sale comuni con l’autorizzazione del Direttore dell’Istituto l’accesso ad Internai può e deve costituire per i detenuti e gli internati un proficuo strumento da impiegare in sicurezza per incrementare le offerte trattamentali.

Si tratta, quindi, di valorizzare le esperienze innovative dì telelavoro, formazione e didattica a distanza, già realizzate in alcuni Istituti, dando nuova linfa al rapporto tra il carcere e il territorio in tutte le espressioni significative (imprese, scuola, università, biblioteche. Enti e servizi locali etc.) che sostengono la partecipazione dei detenuti alla vita sociale e familiare.

A questo riguardo, le circolari ministeriali diramate per regolamentare l’uso ed il possesso del PC all’interno delle camere detentive (n.3556/6006 del 15 giugno 2001 e n.000826 del 4 novembre 2002), hanno già escluso ogni possibilità di collegamento all’esterno per i PC in possesso ed uso di singoli soggetti; tale preclusione viene confermata con la presente disposizione.

II monitoraggio sulle sperimentazioni in corso di accesso ad Internet nell’ambito dei percorsi trattamentali, espletato presso gli Istituti del territorio nello scorso mese di agosto, ha evidenziato una diversificata modulazione degli accorgimenti tecnici adottati e dei contesti organizzativi, facendo emergere la necessità di definire linee guida uniformi ed aggiornate.

Nella materia, l’Ufficio per la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato sta predisponendo un modello di riferimento omogeneo, sicuro e controllato, per tutte le strutture periferiche.

II modello individuato consentirà di utilizzare l’infrastruttura tecnologica che sovraintende ai servizi di connettività e sicurezza in uso al Ministero della Giustizia.

La configurazione delle postazioni e la predisposizione delle politiche di sicurezza saranno curate a livello centrale; mentre le limitazioni poste all’infrastruttura di rete consentiranno di instradare il singolo utente esclusivamente verso i siti (white list) per i quali è stato autorizzato.

In proposito, sarà, in tempi brevi, avviata una fase di sperimentazione dell’architettura tecnica ed organizzativa.

In attesa dell’avvio del citato modello, per le esperienze già in corso e per quelle in via di realizzazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

I detenuti e gli internati possono accedere ad internet solo nelle sale comuni dedicale alle attività trattamentali, con esclusione quindi delle stanze di pernottamento, per consentire un agevole controllo da parte degli operatori;
La navigazione è consentita verso siti selezionali, in funzione delle esigenze legate ai percorsi trattamentali individuali, sulla base delle convenzioni/accordi stipulati con i soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali. Tali convenzioni devono prevedere in ogni caso modalità di accesso guidale e sicure verso i siti previsti nella convenzione stessa:
È consigliabile la presenza di un tutor di sostegno durante le attività, adeguatamente formato dagli operatori specializzati presenti in tutti i Provveditorati Regionali:
I controlli sull’hardware, sui software e sulla navigazione devono essere garantiti periodicamente, mediante apposita regolamenta/ione da parte della Direzione dell’istituto, senza inficiare la produttività del lavoro e la regolarità dei percorsi di studio;
L’accesso deve essere effettuato su rete separata rispetto a quella dell’istituto, esclusivamente mediante collegamento via cavo, escludendo wireless, bluetooth e dispositivi USB;
L’accesso ad Internet è consentito di regola nei circuiti a custodia attenuala e Media Sicurezza. Per i detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza o sottoposti a regimi particolari, le Direzioni devono considerare caso per caso le particolari ragioni ed i benefici attesi secondo il progetto d’Istituto ed il programma di trattamento individualizzato, dandone comunicazione al competente Ufficio III della Direzione Generale Detenuti e Trattamento per eventuali osservazioni:
Non è consentito l’accesso ad Internet ai detenuti sottoposti al regime ex ari 41 bis O.P. :
I soggetti pubblici e privati (istituzioni, professionisti, imprese e cooperative, università e scuole. Enti locali e terzo settore) che offrono ai detenuti opportunità trattamentali che prevedono l’utilizzo di Internet. devono essere informati sulle modalità individuate, ai fini di una verifica sul piano della funzionalità, compatibilità dei sistemi ed essere inoltre informati degli eventuali oneri di spesa;
La Direzione dell’Istituto deve assumere tutte le informazioni ed espletare tutte le verifiche sull’affidabilità dei soggetti esterni e dei detenuti ammessi al percorso, richiamando nei contratti, accordi, protocolli d’intesa e altri atti convenzionali, gli obblighi relativi al rispetto delle regole tecniche per l’utilizzo sicuro di Internet, l’obbligo di segnalare alla Direzione l’eventuale trasmissione di contenuti non consentiti e accettazione di controlli a campione o in casi sospetti;
Qualora i controlli dessero esito positivo, verrà trasmessa tempestivamente una segnalazione al Magistrato di Sorveglianza e/o all’Autorità giudiziaria competente, con la proposta di censura, applicando per analogia l’ari 18 ter O.P. relativo alla corrispondenza postale e telegrafica, con le conseguenze e i provvedimenti del caso sia nei confronti del detenuto, sia del soggetto esterno, compresa la risoluzione unilaterale del contratto e/o accordo;
Per quel che concerne i rapporti con fa famiglia, nel quadro normativo europeo (Regola 24 – 4/5 e commentario alle Regole Penitenziarie Europee) si afferma il dovere delle Autorità di facilitare ” i contatti con il mondo esterno” e di “permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali”.

Nella stessa direzione, il disegno di legge governativo n.2798, approvato di recente alla Camera ed ora ali esame al Senato, prevede all’art. 31 (Principi e criteri direttivi per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario) di sostenere il diritto all’affettività in carcere e di favorire le relazioni familiari, anche utilizzando i collegamenti audiovisivi.

A questo riguardo, con nota del Vice Capo Vicario n. 0034193 del 29/01/2014 veniva richiesto alle Direzioni degli istituti di fornire notizie in merito ad eventuale avvio del sistema di comunicazione via Skype. ove le dotazioni informatiche lo consentissero.

Nei monitoraggio espletato nella scorsa estate, non sono emerse criticità in merito ali utilizzo di tale strumento. Pertanto, tutte le strutture ove sono allocali detenuti comuni, sono invitate ad implementare l’utilizzo di tale strumento o. ove ritenuto di maggiore garanzia per le esigenze di sicurezza, la piattaforma Microsoft Lync.

Roma, 2 novembre 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Santi Consolo

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