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La normativa di riferimento per ottenere la cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992 nonché dai regolamenti di esecuzione n. 572/93 e n. 362/94.
Lo straniero che ha contratto matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana può ottenere la cittadinanza italiana, previa domanda e accettazione della stessa da parte dello Stato.
Requisiti previsti dalla legge.
Per ottenere tale status sono necessari alcuni requisiti.
Vediamo quali sono.
Se dal matrimonio non sono nati figli, è necessario il requisito della residenza in Italia che è di 24 mesi, cioè 2 anni di connivenza con il cittadino o la cittadina italiana.
Mentre se dal matrimonio sono nati figli, il periodo di tempo si accorcia a seconda dei casi.
La cittadinanza italiana può essere ottenuta anche se si risiede all’Estero ed in particolare se sono trascorsi almeno 18 mesi dal matrimonio (se sono nati dei figli dal matrimonio oppure sono stati adottati) ovvero dopo 36 mesi dalla data del matrimonio se – in caso contrario – non sono nati figli dal matrimonio.
E’ necessario, in tutti i casi sopra menzionati, che non siano sopraggiunti scioglimento, cessazione o annullamento del matrimonio.
Inoltre non deve essere pendente ed in corso una separazione legale.
L’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio non può essere conseguita se il richiedente ha riportato condanne per reati in Italia o anche all’estero (ciò avviene solo per alcuni reati e per determinate condizioni previste dalla legge).
Se la richiesta di cittadinanza non sia stata rigettata entro i due anni, il richiedente può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all’ottenimento della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
La procedura per la richiesta di cittadinanza.
La relativa domanda di cittadinanza può essere inviata all’autorità competente per la decisione della relativa richiesta.
Una volta individuata l’autorità competente – che varia a seconda dei casi specifici – la domanda potrà essere trasmessa insieme a:
- un documento di riconoscimento;
- gli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale);
la ricevuta del pagamento del contributo previsto dalla legge.
La richiesta è molto complicata e si consiglia di farsi aiutare da un legale specializzato in materia per non compromettere tutta la procedura finalizzata all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Competenza ad adottare il provvedimento richiesto.
La competenza ad adottare le decisioni di concessione o meno della cittadinanza per matrimonio spetta:
- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
- al Ministero dell’Interno – Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
- al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
I tempi per ottenere la cittadinanza.
Le disposizioni normative prevedono che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza debbano perentoriamente concludersi entro due anni dalla data di presentazione della relativa domanda.
Nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il richiedente può chiedere l’intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa amministrazione, il quale è tenuto a terminare, entro un termine pari alla metà di quello inizialmente previsto dalla legge, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990, introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012).
Acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria per il conseguimento della cittadinanza italiana.
Le autorità pubbliche italiane hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Il richiedente è, per tale motivazione, onerato dal fornire tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, non vi è alcuna necessità di esibire o produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma si potrà chiedere che gli stessi siano acquisiti d’ufficio.
Permesso di soggiorno temporaneo in attesa della conclusione della procedura.
Appare opportuno precisare che Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi ha fatto richiesta della cittadinanza italiana ed è in attesa della conclusione del relativo procedimento, può ottenere un permesso di soggiorno che lo autorizza a soggiornare in Italia fino al termine della procedura per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
Tale richiesta va inoltrata alla Questura competente, tramite il proprio legale di fiducia.
Casi precedenti decisi dal Giudice italiano.
La Giurisprudenza della S. Corte di Cassazione si è spesso pronunciata sul tema del riconoscimento della cittadinanza italiana sul presupposto del vincolo matrimoniale.
Secondo l’interpretazione della S. Corte di cassazione, I sez., 17 gennaio 2017, n. 969, fra le condizioni ostative all’acquisto della cittadinanza italiana, tanto ai sensi dell’art. 5 della l. 91 del 1992, quanto in ordine alle più rigorose condizioni contenute nella novella introdotta dalla l. n. 94 del 2009, non è annoverata la “separazione di fatto” dei coniugi.
Ciò poiché le predette condizioni ostative non possono essere fondate su clausole elastiche ma devono – di converso – basarsi su requisiti di natura esclusivamente giuridica, predeterminati e non rimessi ad un accertamento di fatto dell’autorità amministrativa.
Il cittadino straniero sposato con un’italiana, dunque, acquisisce la cittadinanza italiana anche se nei due anni successivi al matrimonio sia intervenuta una separazione di fatto.
La separazione – dunque – non deve essere legale: in questo caso non si può ottenere la cittadinanza italiana.
La nostra attività legale
Lo Studio Legale Avvocato Immigrazione mette al servizio dei propri assistiti una comprovata esperienza nel settore dell’immigrazione e, nello specifico, è in grado di ottenere velocemente il rilascio della cittadinanza italiana sul requisito del vincolo matrimoniale.
Il lavoro dello studio legale è, inoltre, quello di informare l’assistito circa i requisiti di legge e le modalità attraverso le quali si può ottenere il diritto di cittadinanza nella massima trasparenza e chiarezza del mandato professionale conferito.
Nel caso in cui non venga immediatamente riconosciuto il diritto alla cittadinanza per la lentezza della burocrazia italiana, lo studio legale Brancaccio&Esposito ha la competenza e la capacità di assistere il cliente nelle richieste di ricorso e solleciti inoltrate al Giudice ordinario competente il quale, verificati i presupposti di legge, valuterà la richiesta fatta in nome e per conto dell’assistito rilasciando immediatamente la cittadinanza ingiustamente e ritardatamente negata dalla Pubblica Amministrazione.
La richiesta al Giudice Ordinario, attraverso un ricorso fatto a regola d’arte, velocizza la pratica consentendo all’assistito di ottenere – in poco tempo – la cittadinanza italiana.
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