Risarcimento Colpa medica al Pronto Soccorso. Esperti nel risarcimento del danno.

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Risarcimento Colpa medica al Pronto Soccorso. Esperti nel risarcimento del danno.

In tema di colpa medica pronto soccorso rivolgiti ad uno studio legale specializzato per conseguire il risarcimento del danno.

Quando sussiste la colpa medica e quando può ottenersi il risarcimento del danno.
 
Medico del pronto soccorso dimette un paziente senza accorgersi di una perforazione gastrica in corso. L’omissione determina la morte del paziente. Omicidio colposo.

Venerdì 30 Agosto 2013, 20.07

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 30 agosto 2013 n. 35828 
Confermata dalla Cassazione la condanna per il medico del pronto soccorso che dimette un paziente senza accorgersi di una perforazione gastrica in corso anche se poi segue un successivo ricovero ed una operazione con nuove dimissioni una volta accertato che la situazione è disperata. Secondo la Corte di cassazione, 35828/2013, infatti il nesso causale con il primo fatale errore non viene interrotto. 
La sentenza affronta anche l’orientamento della Cassazione “sull’equivalenza delle cause”, per cui “se al primo tragico errore medico, causa dell’evento, sia seguito errore di altro sanitario, successivamente intervenuto, la condotta sopraggiunta, salvo i casi dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, giammai può costituire causa sopravvenuta escludente li rapporto di causalità”. 
Al momento della sua ultima dimissione trovavasi in condizioni irreversibilmente indirizzate verso l’assai prossimo decesso”. Per cui “in una tale situazione la decisione di sospendere Il trattamento ospedaliero non assume affatto i connotati di un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla tipicità della sequela eziologica”. 
 
La Cassazione precisa in sentenza “la successiva condotta, costituente colpa medica, pur se grave (se del caso, quindi, la decisione di dimettere Il paziente), ove non abbia le caratteristiche dell’imprevedibilità ed inopinabilità (nel senso di estemporaneità, integrante fatto atipico), non interrompe il nesso dl causalità; né la mera accelerazione della produzione dell’evento, destinato comunque a compiersi, sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale, tenuto conto dell’evidenza disponibile, è capace di ingenerare l’effetto sperato dai ricorrente”.

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