Direttiva UE 2024/1260 sul congelamento dei capitali applicabile ai casi di truffa online.

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Direttiva UE 2024/1260 sul congelamento dei capitali applicabile ai casi di truffa online.

In questo articolo voglio parlarti della direttiva emessa dall’Unione Europea 2024/1260 afferente il ‘recupero e la confisca dei beni’ quando sussistono ipotesi di reato. 

Ai fini che occupano tratteremo l’argomento con specifico riferimento ai casi di truffa online in quanto, nella maggior parte dei casi, i trasferimenti di denaro sono effettuati all’estero e dunque si necessita -giocoforza- una stringete cooperazione giudiziaria tra i paesi membri dell’Unione Europea.

La direttiva, dunque, facilita la possibilità di adottare provvedimenti di congelamento e confisca in tutti i paesi dell’Unione Europea allorquando si verificano -tra l’altro- ipotesi di reato di truffa.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la direttiva, come e quando può applicarsi ai casi di truffa online.

Cosa è una direttiva dell’Unione Europea?

Innanzitutto occorre chiarire, per chi non lo sapesse, cosa sia una direttiva adottata dall’Unione Europea.

Una direttiva costituisce un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione europea e rivolto agli Stati membri dell’Unione, come stabilito nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avente carattere vincolante per quanto riguarda il risultato da raggiungere. 

Lo Stato membro, tra cui l’Italia, ha l’obbligo di adottare una legge interna che recepisca la direttiva al fine di perseguire i risultati che quest’ultima si pone di raggiungere.

Nel caso di specie, l’obbligo di recepimento per gli Stati membri, come previsto dall’art. 33 della direttiva qui citata, è fissato per il giorno 23 novembre 2026. 

Orbene, nel caso in cui la direttiva non sia recepita per la data indicata, essa diventa direttamente esecutiva nello Stato membro a prescindere dall’adozione della richiesta legge di recepimento. 

Qual è l’oggetto della direttiva ed il suo ambito di applicazione?

La direttiva stabilisce norme minime riguardanti:

  • il reperimento;
  • l’identificazione;
  • il congelamento;
  • la confisca;
  • le gestione dei beni nel quadro di un procedimento in materia penale.

Dunque la direttiva (nonché la successiva legge interna di reperimento) deve necessariamente afferire un procedimento penale e, pertanto, la sussistenza di un’ipotesi delittuosa che -nel nostro caso- ben può riguardare una truffa perpetrata online.

Il provvedimento dall’Unione Europea stabilisce che 

‘onde agevolare la cooperazione transfrontaliera’ 

gli Stati membri devono adottare misure per 

‘consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell’ambito di un procedimento in materia penale’.

Le indagini -per quanto imposto dalla direttiva- devono essere effettuate immediatamente dalle autorità competenti.

Come concretamente deve essere effettuata la ‘cooperazione transfrontaliera’?

Secondo quanto previsto dall’art. 5 della direttiva citata, ciascuno Stato membro deve istituire almeno un ‘ufficio per il recupero dei beni’ per agevolare la cooperazione transfrontaliera.

Gli uffici per il recupero dei beni devono assolvere ai seguenti compiti:

  • a)  reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ove necessario per coadiuvare altre autorità competenti nazionali responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell’articolo 4 o la Procura europea (EPPO);
  • b)  reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un’autorità competente in un altro Stato membro;
  • c)  cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri e l’EPPO nel reperimento e nell’identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 della direttiva cit., gli uffici per il recupero dei beni devono avere accesso ad una serie di informazioni e, per quanto in questa sede interessa, fondamentale risulta la possibilità, per i predetti uffici, di avere accesso, in ambito sovranazionale, ad informazioni sui bonifici e saldi dei conti.

In base all’art. 9 della direttiva, dunque, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, qualsiasi informazione cui abbiano accesso tali uffici per il recupero dei beni. 

L’importanza della velocità nello scambio delle informazioni.

Come abbiamo sempre sostenuto nei nostri contenuti, nei casi di truffa online, è quanto mai opportuno essere veloci nel reperimento di informazioni utili.

I termini per lo scambio di informazioni devono dunque necessariamente essere brevi e devono intervenire ‘il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti’:

  • a)  sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;
  • b) otto ore, per le richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all’articolo 6 che sono contenute in banche dati e registri a cui tali uffici per il recupero dei beni hanno accesso diretto;
  • c) tre giorni calendario, per le richieste urgenti riguardanti informazioni a cui tali uffici per il recupero dei beni non hanno accesso diretto.

I termini sopra indicati possono essere ritardati solo quando le informazioni non siano direttamente disponibili o qualora la richiesta di informazioni imponga un onere sproporzionato all’ufficio che deve rilasciare le predette informazioni.

Cosa è il ‘provvedimento di congelamento’?

Una volta reperite le informazioni necessarie, qualora possibile, secondo quanto previsto dall’art. 11 della direttiva, gli ‘Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni necessario per garantire un’eventuale confisca’.

Il provvedimento di congelamento, dunque, viene adottato da un giudice il quale impone il blocco del bene affinché questo non vada disperso.

Ad esempio, nei casi di truffa online, il provvedimento di congelamento (ai fini della successiva confisca) non può che afferire al capitale trasferito ai truffatori il quale deve (e può) essere reperito proprio mediante l’accesso alle informazioni transfrontaliere di cui gli uffici per il recupero dei beni possono entrare in possesso.

  Il provvedimento di congelamento resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un’eventuale e successiva confisca; i beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono resi disponibili senza indebito ritardo.

Cosa è il ‘provvedimento di confisca’?

Dunque, una volta reperito il bene sulla scorta delle informazioni scambiate dai vari uffici ed una volta che il bene è stato sottoposto a congelamento per evitare la sua dispersione, l’autorità giudiziaria, qualora vi fossero i presupposti di legge, può adottare il provvedimento definitivo di ‘confisca’.

Per presupposti di legge deve intendersi la sussistenza di reato (nel nostro caso la truffa online) e la strumentalità del bene appreso rispetto al reato oggetto di contestazione (nel nostro caso la valuta appresa alla persona offesa sulla base mediante l’artifizio ed il raggiro caratteristico della truffa).

Il provvedimento di confisca interviene a valle di un processo definitivo. 

La stessa confisca può essere totale o parziale ed afferente beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato.

Il provvedimento di confisca può aggredire i beni anche se sono stati trasferiti dall’indagato a soggetti terzi.

Per ‘confisca estesa’ (cfr. art. 14 direttiva), invece, deve intendersi quella misura che apprende beni i quali appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose. 

Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata.

L’adozione della confisca estesa è riservata a provvedimenti afferenti reati punibili con una pena privativa della libertà personale di durata massima non inferiore a quattro anni.

Appare opportuno chiarire, però, che la confisca può anche essere adottata senza l’intervento di una sentenza di condanna quando ricorrono casi particolari ovverosia quando ‘un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti’:

  • a)  malattia dell’indagato o imputato;
  • b)  fuga dell’indagato o imputato;
  • c)  decesso dell’indagato o imputato;
  • d)  i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l’avvio del procedimento penale.

Diritto al risarcimento delle vittime.

Una volta adottati i provvedimenti sopra menzionati (congelamento e successiva confisca), secondo quanto previsto dall’art. 18 della direttiva, gli Stati membri prendono misure adeguate affinché qualora, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva.

Gli Stati membri, dunque, devono adottare misure adeguate per la restituzione alle vittime dei beni in questione.

Nei casi di truffa online, qualora siano reperite le informazioni necessarie per la successiva adozione dei provvedimenti di congelamento e confisca, e dunque i fondi vengano reperiti, gli stessi devono essere immediatamente restituiti alla vittima del reato.

Considerazioni di carattere conclusivo.

La direttiva che qui viene trattata assume una importanza fondamentale nei casi di truffa online perché viene ad essere semplificato il processo di cooperazione giudiziaria che deve necessariamente sussistere allorquando i fondi vengono trasferiti all’estero.

L’istituzione di uffici preposti per lo scambio di informazione tra i paesi dell’Unione Europea sicuramente avvantaggia la rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni proventi di delitto tra cui le truffe on line.

Il nostro studio legale internazionale potrà aiutarti ad attivare i meccanismi di cooperazione giudiziaria attualmente in vigore in attesa del recepimento della direttiva che ho trattato in questo articolo.

Attraverso i canali che trovi qui sotto puoi metterti in contatto con uno dei nostri avvocati per richiedere una consulenza specifica in tema di truffa online e richiesta di congelamento dei capitali inviati all’estero.

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