Convenzione Europea Assistenza Giudiziaria

Argomenti:

Convenzione Europea Assistenza Giudiziaria

Avvocato Penalista H24 in questo articolo si analizzerà gli aspetti della normativa italiana – decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52 – che  solo dopo diciassette anni ha dato attuazione nel nostro Paese alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria del 2000.

Sei interessato a conoscere cosa sia l’assistenza giudiziaria europea? Vuoi saperne di più in materia di assistenza giudiziaria europea? Vuoi conoscere come l’Italia ha dato attuazione alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria? Se la tua risposta è sì, leggi questo articolo!

Se sei coinvolto in un procedimento a carattere internazionale e vuoi conoscere quale disciplina si applica per l’acquisizione delle prove e come è disciplinata la collaborazione tra i Paesi coinvolti, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 specializzato in materia di assistenza giudiziaria e di Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria.

1.  La convenzione europea di assistenza giudiziaria: perché viene adottata?

1.1 La Convenzione di Bruxelles del 2000

La Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale risponde alla necessità degli Stati di collaborare per poter raccogliere le fonti di prova all’estero e dunque per poter svolgere la propria attività giurisdizionale con la collaborazione dello Stato ove occorre acquisire la prova, senza violare la sovranità nazionale dello Stato in cui è localizzata la prova e di cui è richiesta l’assistenza.

Lo svolgimento di attività di indagine e reperimento di prove all’estero costituiscono esercizio di potere di governo in territorio straniero, e pertanto la loro legittimità sul piano internazionale è sempre a valle del consenso preventivo dello Stato territoriale.

Tale consenso trova espressione nell’adesione degli Stati alle norme internazionali, in prevalenza di origine convenzionale tra cui la Convenzione  Europea di assistenza giudiziaria  – Convenzione di Bruxelles del 2000 – che pongono obblighi in materia di assistenza giudiziaria.

1.2 Gli sviluppi europei

Nell’Unione europea, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, con la conseguente “comunitarizzazione” dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il settore della cooperazione giudiziaria penale ha ricevuto un grande impulso normativo. Sono stati infatti adottati numerosi strumenti giuridici volti a migliorare l’assistenza giudiziaria, il più importante dei quali è senza dubbio la Direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (Direttiva OEI).

Tali sviluppi derivano dalla convinzione diffusa tra gli Stati dell’Unione europea, e più in generale della comunità internazionale, che la cooperazione giudiziaria penale costituisce uno strumento indispensabile per combattere la criminalità organizzata caratterizzata oramai dalla transnazionalità.

2. Come e quando in Italia viene attuata la convenzione europea di assistenza giudiziaria?

2.1 Il decreto legislativo n. 52 del 2017

L’Italia con il d. lgs. 5 aprile 2017, n. 52, ha emanato – in esecuzione della delega contenuta nella legge 21 luglio 2016, n. 149 – le norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000.

Purtroppo l’Italia ratifica e dà esecuzione alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria solo dopo diciassette anni dalla firma della Convenzione, in un contesto giuridico profondamente mutato, tanto che le sue disposizioni sono destinate ad avere un ambito di applicazione temporalmente e territorialmente circoscritto.

2.2 L’ambito di applicazione circoscritto della legge di attuazione della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria

Il decreto legislativo n. 52 del 2017 ha un ambito di applicazione molto circoscritto poiché deve lasciare spazio nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra Stati membri dell’Unione Europea alla direttiva 2014/41/UE concernente l’ordine europeo di indagine penale. Infatti la normativa nazionale, attraverso il decreto legislativo n. 108/2017, ha dato attuazione alla direttiva 2014/41/UE concernente l’ordine europeo di indagine penale.

Poiché la direttiva del 2014 prevede la definizione di un’unica normativa regolante l’acquisizione della prova nel territorio dell’Unione europea e, conseguentemente, dispone il superamento dei previgenti strumenti giuridici, compresa la Convenzione di assistenza giudiziaria europea del 2000, il decreto legislativo n. 52 del 2017 è destinato ad operare per le richieste di assistenza giudiziaria che interesseranno gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2014/41/UE ed i Paesi firmatari della Convenzione di assistenza giudiziaria non appartenenti all’Unione europea.

3.  Cosa prevede il decreto legislativo n. 52/2017  in materia di assistenza giudiziaria?

3.1 La ratio della legge di ratifica della convenzione europea di assistenza giudiziaria

La disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 52/2017 mira al raggiungimento di una progressiva omogeneizzazione dei sistemi penali nazionali in tema di acquisizione della prova.

3.2 Il contenuto

La legge è suddivisa in quattro titoli:

  • il primo sulle disposizioni generali, chiarisce l’ambito applicativo della normativa e raggruppa le più significative novità introdotte dalla Convenzione, volte alla semplificazione dei rapporti tra autorità giudiziarie straniere;
  • il secondo e il terzo titolo riguardano, rispettivamente, le specifiche forme di assistenza giudiziaria e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
  • il titolo quarto contiene le disposizioni finali, dove sono specificate le modalità di entrata in vigore della nuova disciplina.

3.3 La procedura di assistenza giudiziaria

Il procedimento di assistenza per attività probatoria  è fondato sulla trasmissione diretta delle richieste tra autorità giudiziarie, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione e della provenienza.

Nel procedimento di assistenza giudiziaria il Ministro della giustizia deve essere semplicemente informato dell’attività di assistenza da parte dell’autorità giudiziaria competente – attraverso l’invio di una copia della richiesta –, senza alcun potere di intervento nella fase di scambio e trasmissione delle relative domande, salvo che ciò risulti necessario.

Invece, l’autorità competente all’esecuzione delle richieste di assistenza è individuata nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, il quale provvede, senza ritardo, con decreto motivato.

3.4 Come vengono eseguite le richieste di assistenza giudiziaria?

La normativa italiana impone l’osservanza delle forme indicate dall’autorità richiedente, allo scopo di assicurarne l’effettiva utilizzabilità processuale, ferma restando la compatibilità di tali forme con i principi dell’ordinamento nazionale. Qualora il rispetto delle formalità prescritte dall’autorità estera non sia possibile, quest’ultima ne sarà informata da parte del Procuratore, il quale preciserà le condizioni a cui sarà subordinato l’accoglimento della richiesta

3.5 Specifiche forme di assistenza giudiziaria:

3.5.1 sequestro e alla consegna di beni provenienti da reato

Su richiesta dell’autorità straniera, il Procuratore della Repubblica provvede al sequestro e alla consegna di beni provenienti da reato, presenti sul territorio nazionale, ai fini della loro restituzione all’avente diritto. La domanda proveniente dall’estero è accolta qualora l’appartenenza delle cose non sia dubbia e sempre che «non sia necessario mantenere il sequestro ai fini di prova o di confisca», salvaguardando così le esigenze di giustizia interna.

3.5.2 Audizione di testimoni, periti, indagati e imputati tramite videoconferenza

Un ulteriore strumento peculiare di assistenza, disciplinato dal decreto, consiste nell’audizione di testimoni, periti, indagati e imputati tramite videoconferenza. Le modalità di svolgimento di tale attività di acquisizione della prova sono concordate tra le autorità giudiziarie, le quali dovranno anche disporre le misure volte alla tutela della persona da sentire, nonché la nomina di un interprete. L’audizione dell’imputato e della persona sottoposta alle indagini può essere disposta unicamente ove essi vi consentano.

3.5.3 consegne controllate e ad attività di indagine sotto copertura

Sul punto  il decreto non prevede un’autonoma disciplina disponendo un rinvio integrale a quanto previsto dall’art. 9 legge n. 146 del 2006. Il decreto legislativo in commento provvede solo a disciplinare lo status dei funzionari dello Stato estero che partecipano a questo tipo di attività, i quali assumono la qualifica di pubblici ufficiali.

I danni eventualmente causati a terzi da tali soggetti sono risarciti dallo Stato italiano, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

3.5.4 squadre investigative comuni

In un’ottica di collaborazione nell’attività di acquisizione delle prove, il decreto prevede l’istituzione di squadre investigative comuni.

3.5.5 intercettazione di conversazioni o comunicazioni

Il decreto di attuazione della Convenzione di Bruxelles distingue diverse ipotesi, a seconda del luogo in cui si trova la persona da intercettare e della necessità o meno di assistenza tecnica da parte dello Stato richiesto.

Quando viene domandato allo Stato italiano di prestare assistenza tecnica alle operazioni di intercettazione, che si svolgono nel territorio dello Stato richiedente o in quello di un altro Stato Parte,  il Procuratore della Repubblica è tenuto a verificare che l’autorità richiedente abbia indicato nella domanda: l’autorità procedente; l’esistenza del titolo che dispone lo svolgimento delle operazioni, unitamente al reato per cui si procede; i dati tecnici necessari allo svolgimento dell’intercettazione e la durata della stessa.

Regolamentazione diversa è prevista nel caso in cui il soggetto sottoposto ad intercettazione si trovi in territorio italiano . In tal caso, infatti, il Procuratore dovrà richiedere al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione all’esecuzione della richiesta di assistenza tecnica.

Il giudice autorizzerà le operazioni qualora l’autorità richiedente abbia fornito le informazioni sopra indicate, una sommaria descrizione del fatto per cui si procede, e che l’attività sia disposta in relazione ad un illecito corrispondente a quelli per cui l’intercettazione è ammessa dall’ordinamento giuridico nazionale.

4. Perchè rivolgersi ad un avvocato esperto in convenzione europea assistenza giudiziaria?  

Come chiarito nel presente articolo, l’acquisizione delle prove e quindi l’attività di assistenza giudiziaria è disciplinata da convenzioni Internazionali oltre che da fonti dell’Unione Europea ed in via residuale da fonti interne.

Ovviamente il rispetto di tale disciplina incide sull’utilizzabilità in un processo penale delle prove acquisite, pertanto è importante affidarsi a professionisti che conoscano bene le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria.

Avvocato Penalista H24 vanta professionisti specializzati in materia di assistenza giudiziaria e che conoscono bene la relativa disciplina e le disposizioni della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria.

Se sei coinvolto in un procedimento a carattere transnazionale e vuoi conoscere quale disciplina si applica per l’acquisizione delle prove e come è disciplinata la collaborazione tra i Paesi coinvolti, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 specializzato in materia di assistenza giudiziaria e di Convenzione Europea Assistenza Giudiziaria.

0 0 votes
Punteggio Articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments