Il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma, ha fatto piena luce sul quadro normativo vigente in materia di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazione sportive) risultante dalla combinazione del provvedimento legislativo d’urgenza e del successivo atto di conversione (D.L. 22/08/2014 n. 119, convertito dalla legge 17/10/2014 n.146):
“l’automatica ed obbligata imposizione della prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge 401/1989 (obbligo di presentarsi presso l’ufficio di P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra) si applica al trasgressore che sia stato in passato destinatario di DASPO, soltanto nelle ipotesi di condotta di gruppo“.
(Tribunale di Roma, GIP Dott. A. ARTURI, ordinanza 22 ottobre 2015)
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