Diritto di Critica e Diritto di Cronaca: Quando non sussiste la diffamazione?

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Diritto di Critica e Diritto di Cronaca: Quando non sussiste la diffamazione?

DIFFERENZA TRA DIRITTO DI CRITICA E CRONACA

*Il diritto di critica si differenzia dunque da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l’altro, nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti (Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 26745; Trib. Potenza, 20 maggio 2020).

DIRITTO DI CRITICA

*Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, poiché tali modalità espressive siano proporzionale e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. Sez. 1, Sentenza n. 36045 del 13/0612014 Ud. (dep. 20/0812014) Rv. 261122.  In tema di diffamazione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione – rrra non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. Sez. 5, Sentenza n. 31669 del 1410412015 Ud. (dep- 21107/2015) Rv. 264442. In tenga di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato conce strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione alfine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticalo. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato. Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 3010412015) Rv. 263460 

*Così ricostruite le coordinate fattuali dell’imputazione, va, in punto di diritto, premesso come la sussistenza dell’esimente del diritto di critica presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 – dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708). Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell’attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell’interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell’attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, Sentenza n.25518 del 26/09/2016Ud. (dep. 23/05/2017) Rv. 270284, Sez. 5, Sentenza n.7715 del 04/11/2014Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 – dep. 10/02/2011, Rv. 249239).

*La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). Il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Fava, Rv. 269093).

*Il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La sentenza impugnata ha ritenuto superato, nel caso in scrutinio, il limite della continenza espressiva, con valutazione che il Collegio ritiene corretta. 2.1. Deve preliminarmente ribadirsi che la nozione di “critica” rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Limiti che sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nell’invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Quanto al requisito della continenza, è noto che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere l’ invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, sì, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 271434).

*Ciò che determina l’abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l’uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.

*Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca (a partire dalla notissima fissazione del cd. “decalogo del giornalista” da parte della Suprema Corte nella pronuncia n. 5259 del 1984) sono: 1. a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa; 2. b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la continenza, nel senso che l’informazione non deve trasmodare in argumenta ad hominem,né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; 3. c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l’oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti e riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

*A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione (di un giudizio valutativo). E’ vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. 

La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè “giudizi di valore”, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un “sufficiente riscontro fattuale” (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonchè sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).  Nella zona tra ciò che è sicuramente “fatto”, la sua rappresentazione connotata da aspetti valutativi, la valutazione, infine, spiccatamente critica, si colloca quindi della continenza, che concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.  La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha dunque riguardo alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale ad esso.  L’aspetto non viene però in considerazione nel caso in esame, in cui neppure i giudici del merito hanno mai dubitato, e non può in astratto dubitarsi, che esisteva non solo un diritto, ma addirittura un dovere militare, e civico, alla denunzia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l’assetto democratico dell’apparato statuale e con i principi costituzionali che regolano l’ordinamento delle Forze armate (art. 53 Cost., u.c.). La continenza formale attiene invece al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione. E per lo più riguarda, come nel caso in esame, proprio il giudizio critico, poco spazi di “originalità” descrittiva consentendo di regola i fatti. Essa postula dunque una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.  Questo comporta che le modalità espressive non devono essere gratuitamente offensive, o, come detto prima, mere contumelie.  Tuttavia coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per sè punibili quando siano proporzionati e funzionali all’opinione o alla protesta da esprimere.  La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi (Sez. 5, n. 45163 del 2/10/2001, Rv. 221013; Sez. 5, n. 22031 del 24/04/2003, Rv. 224674; Sez. 5, n. 19334 del 5.3.2004, Rv. 227754). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite.  D’altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU (v. sentenze citate), il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s’opporrebbe, ma è al contrario principalmente rivolta a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano. E ciò tanto più ove dette opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e siano dunque giustificate dalla sentita necessità di rispondere con violenza alla violenza del potere (salve, come detto, le espressioni dileggianti o che colpiscano senza ragione la sfera privata, ovverosia i non ammessi argumenta ad hominem).  Nel caso in esame, pertanto, termini ed espressione quali “angherie”, “Gestapo salentina”, “stato di terrore”, usati in senso non storico – letterale ma come figurato, evocative di gestioni esasperate e odiosamente antidemocratiche del potere poliziesco, costituiscono certamente esagerazioni, volte a scuotere, urtare e inquietare i destinatari. Ma, accompagnate come sono dall’illustrazione di adeguata base fattuale che consente di intenderle nel loro giusto valore di espediente retorico, non possono considerarsi estranee al diritto di critica o eccedenti i valori democratici e gli interessi umani che l’imputato pretendeva di difendere, e che la stessa Corte di appello riconosce gravemente lesi dai comportamenti vessatori, persecutori e violenti sicuramente posti in essere dallo Sc. nei confronti dei suoi sottoposti.  Per tali ragioni, con riferimento a tutti gli aspetti della diffamazione contestata ai danni del maggiore Sc., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè l’imputato ha agito nell’ambito del diritto di denunzia e del diritto di critica ed è perciò scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen. e dell’art. 21 Cost.. Cassazione penale sez. I Data: 13/06/2014 ( ud. 13/06/2014 , dep.20/08/2014 ) Numero:36045 

DIRITTO DI CRITICA SU SOCIAL NETWORK

*Conclusivamente si può dunque affermare che, ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., qualora le frasi diffamatorie siano formulate a mezzo social network, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo.

DIRITTO DI CRONACA

*La scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è quindi ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l’affidamento riposto in buona fede sulla fonte (Sez. 5, n. 7967 del 08/05/1998 – dep. 07/07/1998, Calamita U, Rv. 211539); il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esigibile dall’agente, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità (Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 – dep. 2000, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792).

*Pacificamente, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché l’esercizio del diritto di cronaca abbia efficacia scriminante in riferimento al fatto diffamatorio, la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, deve essere vera, il che implica che sia riportata in modo completo (Sez. 5, sentenza n. 44024 del 04/11/2010, P.C. in proc. Biondani ed altro, Rv. 249126: nella specie il giornalista, nel pubblicare un articolo in cui si sosteneva l’aumento del tasso di mortalità nel reparto di chirurgia di un ospedale, aveva omesso di dare atto dell’esito dell’indagine amministrativa che ne era seguita, già noto un mese prima della pubblicazione, favorevole al primario del reparto).

*Il requisito della continenza non può, al contrario, essere evocato come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest’ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, all’art. 21, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti i e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla. (Sez. 5, sentenza n. 18170 del 09/03/2015, Mauro ed altri, Rv. 263460; Sez. 5, sentenza n. 36602 del 15/07/2010, P.C. in proc. Selmi, Rv. 248432).

*Secondo la più autorevole giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è sempre scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto sul giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca; l’individuazione dei presupposti del diritto di cronaca è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità. Sez. U, Sentenza n. 37140 del 30/05/2001 Ud. (dep. 16/10/2001).

CRITICA AL PROFESSIONISTA

*E questo in conformità della giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza di annullamento, secondo la quale “l’esposto o segnalazione al competente Consiglio dell’ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente rilevanti, tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciarne, costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest’ultimo, attraverso il diritto di critica, sub specie di esposto, di cui all’art. 51 cod. pen., per il quale valgono i limiti ad esso connaturati, occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma; tali limiti, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione” (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, dep. 15/07/2011, Tarante, Rv. 250406; conformi: n. 3565 del 2008, Rv. 238909). 

*« Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., “sub specie” di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche» (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044).

CRITICA AD UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO

*Come è noto, infatti, ai fini dell’efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l’obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell’addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell’esimente in questione. È, d’altra parte, necessaria, oltre all’interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell’esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica – in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni – nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista — che ben può avere un’opinione al riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato, sino a sentenza definitiva (cfr. Cass., sez. V, 11/05/2012, n. 39503, rv. 254789, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, 18.9.2014, n. 4158, rv. 262169). In tema di cronaca giudiziaria, pertanto, la verità della notizia mutuata da un’indagine o da un provvedimento giudiziario sussiste, ai fini della scriminante di cui all’art. 51, c.p., ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario ai fini informativi (cfr. Cass., sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487)

*Va, inoltre, ribadito il principio, del pari fatto proprio dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’operatività dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, soltanto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale, non determinano il superamento della verità del fatto stesso (cfr. Cass., sez. V, 08/04/2009, n. 28258, rv. 244200), non potendosi ritenere certamente irrilevante per la reputazione di un soggetto, l’attribuzione allo stesso di un fatto-reato, diverso da quello effettivamente accertato nel corso delle indagini (cfr., in questo senso, Cass., sez. V, 4.12.2012, n. 5760, rv. 254970; Cass., sez. V, 11.5.2012, n. 39503, rv. 254790). Ed invero il bene della reputazione, costituente oggetto della protezione giuridica accordata dal delitto di diffamazione, definibile come il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico ovvero come la stima diffusa nell’ambiente sociale nel quale l’uomo vive ed opera (cfr. Cass., sez. V, 28.2.2005, n. 3247, rv. 201054; Cass., sez. V, 22.9.2004, n. 47452), risulta leso dalla semplice attribuzione di un fatto non rispondente al vero, quali sono risultati, per tornare alla fattispecie in esame, l’arresto della R. (cfr., a tale ultimo riguardo, la già citata Cass., sez. V, 3.6.1998, n. 8036, rv. 211487) e la notizia che i due magistrati innanzi indicati fossero indagati per fatti di corruzione, anche finalizzati ad agevolare, indirettamente, l’attività della “cosca Ma. “, invece che per abuso d’ufficio. 

CRITICA FUNZIONARI PUBBLICI

*In relazione al diritto di denuncia della condotta, ritenuta scorretta, del pubblico funzionario, giova citare l’arresto della Corte EDU n. 14881/2003 Zakharov c. Russia, in riferimento alla denunciata violazione dell’art. 10 della convenzione (sulla “libertà di espressione” ed i suoi limiti), in cui si è affermato che i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorità competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengano irregolari o illegali. Una principio di diritto che si attaglia perfettamente al caso di specie ove il cittadino Coco aveva denunciato agli organi preposti al controllo dell’azione del funzionario Messina la condotta che questi aveva tenuto, nel trattare una pratica di suo interesse, che appariva, nella fase in cui era stata sporta la denuncia, irregolare, come aveva ex post dimostrato la ritenuta responsabilità dell’ente pur sotto il solo profilo della responsabilità precontrattuale. 

ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

*Infatti, è stato già chiarito dalla Corte di cassazione che la scriminante relativa all’adempimento di un dovere, prevista dall’art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo, quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza (Sez. 1, n. 20123 del 20/01/2011, P.C. in proc. Lops e altri, Rv. 25002701). In proposito, è stato rilevato che l’esimente dell’adempimento di un dovere è in pieno e palese contrasto logico-giuridico con un atteggiamento psichico di colpa per negligenza ed imprudenza, vale a dire di trascuratezza ed avventatezza, in sostanza di mancanza della sufficiente e corretta cura che la situazione (alla quale l’imputato è chiamato quale titolare della posizione di garanzia) di fatto richiede, infatti, già sul piano strettamente logico, è di tutta evidenza come non si possa essere né negligenti, né imprudenti, ed in definitiva inadeguati alla bisogna, per comando o direttiva di un superiore.

*Secondo un risalente orientamento, di recente riproposto e che va qui ribadito, la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 cod. pen. è applicabile esclusivamente ai rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche a quelli di diritto privato, sicché il dipendente privato che riceva dal proprio datore di lavoro una qualunque disposizione operativa, è tenuto a verificarne la rispondenza alla legge secondo gli ordinari canoni di diligenza e, qualora ne riscontri l’illegittimità, deve rifiutarne l’esecuzione, senza che, altrimenti, possa ravvisarsi l’impossibilità di sottrarsi all’ordine che esclude la punibilità della condotta (Sez. 3, n. 50760 del 13/10/2016, Banzato, Rv. 268661; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185894)

OFFESE PRONUNCIATE DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE 

* Deve tra l’altro rilevarsi come, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, non risulta pertinente il riferimento alla presunta comune matrice esistente tra l’art. 51 cod. pen. e l’art. 598 cod. pen., tenuto conto che la causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. operano su piani tra loro differenti: la prima non escludendo l’antigiuridicità del fatto ma solo l’applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all’esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le offese non punibili ai sensi dell’art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all’oggetto della causa ed hanno una qualche finalità difensiva) (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017 – dep. 24/03/2017, Palmieri, Rv. 26973401). 

* Tuttavia in tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall’art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. operano su piani diversi; la prima non esclude l’antigiuridicità del fatto ma solo l’applicazione della pena e ricomprende anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda si ricollega, invece, all’esercizio del diritto di difesa richiede il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734). ​

VOX POPULI

*Premesso che la responsabilità è stata affermata con riferimento al solo contenuto dell’articolo, e non altresì al tenore del titolo, che di solito esula dalla competenza del giornalista, la sentenza impugnata appare dunque immune da censure, in quanto, come già ripetutamente affermato da questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini della operatività della esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una “vox populi”, perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell’esercizio del diritto/dovere di informare (Sez. 5, n. 21840 del 11/02/2014, Nascetti, Rv. 260405); inoltre, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628); onere di approfondimento e verifica che, come si è già evidenziato, non risulta in alcun modo essere stato assolto dalla giornalista, che, anche in sede di rettifica, non ha smentito la notizia pubblicata il giorno precedente, continuando a menzionare “le segnalazioni pervenute alla nostra redazione da familiari di ex degenti”.

ATTRIBUZIONE DI UN FATTO ILLECITO

*Questa Corte di cassazione ha già affermato che non è scriminato dal diritto di critica il reato di diffamazione commesso dal giornalista che, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, dep. 2016, Bisignano, Rv. 266026). Più in generale si è osservato che perché sia rispettato il limite della continenza, la critica non deve trasmodare in un attacco personale consapevolmente lesivo della sfera privata altrui, senza alcuna finalità di pubblico interesse, cosicché anche le mere espressioni dubitative possono collocarsi fuori del limite della continenza, e quindi integrare il delitto di diffamazione specie nella forma della insinuazione (Sez. 5, n. 4492 del 12/01/1982, Lo Greco, Rv. 153478).

DIRITTO DI CRITICA POLITICA

*Preme in primo luogo alla Corte precisare, in termini generali, che – in tema di diffamazione – il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (così si è espressa questa Corte, Sez. 5, Sentenza n. 25518 del 26/09/2016 Ud. (dep. 23/05/2017 ) Rv. 270284).È stato altresì affermato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione che sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica qualora l’espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario (Sez. 5, Sentenza n. 46132 del 13/06/2014 Cc. (dep. 07/11/2014) Rv. 262184).

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