Divieto di ricevere e spedire libri e riviste. Art. 41bis

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Divieto di ricevere e spedire libri e riviste. Art. 41bis

Art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario La Corte costituzionale, nell’odierna Camera di Consiglio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e lett. c), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui consente all’amministrazione penitenziaria, in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di appartenenza, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a stampa. Dal Palazzo della Consulta, 8 febbraio 2017

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