Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata: quali sono le differenze ?

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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata: quali sono le differenze ?

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QUALE È LA SANZIONE PREVISTA PER IL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI?

L’art. 393 c.p. rubricato “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone” punisce con la pena della reclusione fino ad un anno chi, al fine di esercitare un preteso diritto, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone.

Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone va distinto da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 c.p., che è punito con la sola multa.

 

È NECESSARIO SPORGERE QUERELA?

Sì. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, è procedibile  a querela della persona offesa, quindi è necessaria l’iniziativa di parte affinché venga correttamente avviato un procedimento penale – anche con l’ausilio di un avvocato esperto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

 

Il caso oggetto della sentenza n. 8710/2019, Cass. pen. sez. V.

Nel caso sottoposto all’esame della V sezione Corte di Cassazione, i ricorrenti erano stati condannati per il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. per aver costretto con minacce la persona offesa a firmare una lettera di dimissioni volontarie paventandogli gravi conseguenze ed estromettendolo dalla compagine societaria della cooperativa di cui era socio.

La difesa dei ricorrenti  si doleva della erronea qualificazione della vicenda nel reato di violenza privata invece che nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. punisce chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Secondo la difesa, la vicenda andava ricondotta nei crismi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché il licenziamento era stato determinato dallo scorretto comportamento assunto dalla persona offesa nell’ambito della cooperativa di cui era socio; il licenziamento era avvenuto mediante una lettera di dimissioni volontarie redatta da un legale e tale atto non aveva dato luogo alla estromissione automatica dalla società per la qual cosa, invece, sarebbe stata necessaria una delibera da parte dei soci.

 

COME DISTINGUERE LA VIOLENZA PRIVATA DALL’ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI?

I giudici della Corte di Cassazione, ai fini di una netta demarcazione tra i reati di violenza privata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, hanno ricordato che non sono integrati i presupposti del reato di cui all’art. 393 c.p. ma quello di violenza privata, quando il diritto rivendicato non coincida con il bene della vita conseguito attraverso la condotta arbitraria.

L’art. 393 cod.pen. punisce la condotta di colui che, al fine di esercitare un preteso diritto, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto.

Il farsi arbitrariamente ragione consiste nel soddisfare il diritto rivendicato, suscettibile di tutela giurisdizionale, mediante il ricorso alla violenza o alla minaccia: il contenuto del diritto rivendicato deve coincidere con il bene della vita conseguito attraverso la condotta di arbitraria soddisfazione (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 10133 del 05/02/2018).

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non ricorre il delitto di ragion fattasi, ma quello di violenza privata, allorché l’esplicazione di attività costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale, perché la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Cass. pen. Sez. 5, n. 38820 del 26/10/2006, Barattelli e altri).

Ebbene nel caso di specie, secondo la Corte, manca la coincidenza tra il diritto azionabile in sede civile innanzi all’autorità giudiziaria (ossia l’esclusione della persona offesa dalla compagine societaria a seguito dei comportamenti scorretti) ed il bene della vita conseguito mediante la condotta “arbitraria” (individuabile nella forzosa sottoscrizione della lettera di dimissioni).

Altro elemento che contraddistingue il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste nel verificare l’azionabilità in concreto della pretesa ovvero l’effettiva sussistenza della ricorribilità al giudice in relazione alla pretesa arbitrariamente fatta valere: nel caso in esame, la Corte esclude la ricorribilità al giudice al fine di ottenere la forzosa sottoscrizione della lettera di dimissioni.

Per le suddette ragioni, la Corte rigettava il riscorso in quanto infondato.

 

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