Estradizione Giordania. No ai lavori forzati

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Estradizione Giordania. No ai lavori forzati

Con la sentenza emessa dalla Sez. VI n. 24348_2023 afferente l’interpretazione dell’art. 705 cpp la Suprema Corte di cassazione giudica un caso di estradizione Giordania. 

Vediamo nello specifico come si è deciso il caso.

RITENUTO IN FATTO

La difesa di propone ricorso avverso la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha accolto la domanda di estradizione presentata dal Governo del Regno Hashemita di Giordania nei confronti del ricorrente, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso in forza di una condanna alla pena di anni tre di lavori forzati perché ritenuto colpevole del reato di tratta di esseri umani previsto della legge giordana contro la tratta delle persone.

2. Vengono addotti due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla natura della pena che il ricorrente dovrà scontare in Giordania, che, ad avviso della difesa, attesa anche la estrema genericità dei chiarimenti offerti dall’Autorità richiedente su sollecitazione della stessa Corte territoriale, devono ritenersi in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento interno e convenzionale e in particolare con l’art. 4, paragrafo 2, Cedu, che vieta i lavori forzati.

Da qui l’affermata contrarietà del provvedimento gravato all’art. 705 comma 2, lettere b), c), cod. proc. pen., ancor più considerando le gravi condizioni di salute del ricorrente, emergenti dalla documentazione medica già in atti, all’evidenza incompatibili con le condizioni carcerarie dello Stato richiedente che ne avrebbero costituito, piuttosto, la ragione causale avuto riguardo al periodo di detenzione trascorso lungo il procedimento che ha portato alla condanna posta a fondamento della estradizione assentita.

2.2. Con il secondo motivo si rimarca la devalutazione operata dalla Corte del merito quanto al concreto pericolo di morte cui sarebbe sottoposto il ricorrente in caso di estradizione, come confermato dalla documentazione ufficiale rilasciata dal Ministero della Giustizia della Giordania dalla quale emerge che lo stesso sarebbe destinatario di numerose minacce di morte da parte dell’etnia sunnita, maggioritaria nel paese richiedente, offesa dalla condotta di reato realizzata da palestinese, di religione cattolica e appartenente a una etnia minoritaria.

Da qui la concretezza del pericolo di possibili atti discriminatori e persecutori in caso di ritorno in Giordania, per mano delle “angherie” che li ricorrente dovrà comunque subire nel corso della sua carcerazione, vieppiù considerando la difficoltà dell’Autorità richiedente di tutelarlo adeguatamente dai tentativi di vendetta extragiudiziale che lo stesso patirà, cosi come confermato dalla documentazione allegata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In linea con le conclusioni della Procura generale, il provvedimento gravato va annullato con rinvio alla Corte del merito per la riscontrata fondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Mutando l’ordine dei motivi prospettati dal ricorso, giova da subito evidenziare l’infondatezza della seconda doglianza rassegnata dall’impugnazione.

Rispondendo alla analoga censura difensiva prospettata in quella sede, la Corte del merito ha mostrato di fare corretta applicazione delle indicazioni interpretative offerte dalla costante giurisprudenza di legittimità in forza delle quali il divieto di pronuncia favorevole che l’art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l’allarmante situazione presa in considerazione dai suddetti sintagmi normativi debba ritenersi riferibile ad una scelta legislativa o comunque di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da situazioni estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia possibile comunque una tutela legale (ex multis Sez. 6, .n 4977 del 15/12/2015, dep. 2016, Rv. 265899); e tali non possono ritenersi le ipotesi di vendetta privata quali quelle paventate nel caso dal ricorso, per quanto concretamente prospettabili, che rappresentano comunque contingenze non estranee ad ipotesi di tutela legale apprestata dall’ordinamento dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Rv. 279851). 

3. Analoga condivisione non può essere prestata con riguardo all’altro tema di giudizio prospettato dal ricorso, anche questo portato dalla difesa all’attenzione della Corte del merito ma risolto con un argomentare all’evidenza inadeguato, frutto, a sua volta, di una verifica svolta presso l’autorità richiedente, definita in termini di inaccettabile superficialità.

3.1. Il tema posto dall’impugnazione attiene all’effettiva natura dei ” lavori forzati” previsti dalla legislazione giordana quale pena nel caso irrogata al ricorrente. Tanto al fine di escludere che gli stessi si sostanzino in un trattamento destinato a violare i diritti fondamentali della persona, letti anche alla luce della normativa convenzionale, (trattamento) come tale ostativo alla estradizione in base agli artt. 698, comma 1, cod. proc. pen. e 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Sollecitata sul punto, la Corte territoriale ha per un verso evidenziato che la possibilità di svolgere un lavoro durante lo stato di detenzione non sarebbe

preclusa dalla Cedu, che, all’art. 4, par. 3, definisce ammissibile li lavoro obbligatorio normalmente richiesto alle persone in stato di detenzione o di libertà condizionata, le cui prestazioni forzate, peraltro, non sarebbero in tesi vietate dalle convenzioni in materia di diritti umani, in linea, del resto, con quanto previsto nel nostro ordinamento ( si cita l’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 nonché l’art 216 cod. pen).

La Corte milanese ha anche puntualizzato che, compulsata sul tema, l’Autorità richiedente ha precisato che il lavoro che il ricorrente dovrà svolgere sarà comunque commisurato”all’età e allo stato di salute del condannato”.

3.2. Ciò premesso, in linea di principio le valutazioni di fondo espresse dalla decisione gravata sono coerenti alla più recente giurisprudenza di questa Corte sul tema (Sez. 6 , n. 8616 del 30/01/2020, Rv. 278459), alla quale il Collegio aderisce integralmente.

Lascia, tuttavia, a desiderare la verifica in concreto operata sulle connotazioni, oggettive e specifiche, dei lavori forzati, previsti dalla legislazione giordana, che verranno applicati al ricorrente: verifica, attestatasi unicamente sul laconico portato letterale della risposta trasmessa dall’ Autorità richiedente, che, considerata l’estrema rilevanza del tema, se pedissequamente trasposta, porta ad un argomentare del tutto inadeguato, a confine con la motivazione meramente apparente rispetto alla puntuale sollecitazione difensiva svolta sul punto.

3.3. Riprendendo l’argomentare tracciato dall’arresto di questa Corte sopra richiamato (sentenza n. 8616 del 30/01/2020), alla quale la stessa Corte del merito si è espressamente rifatta pur senza applicarne correttamente le relative indicazioni di principio, vale ribadire che l’art. 4, par. 2, della Cedu stabilisce che “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o / C obbligatorio”, precisando nel paragrafo successivo ciò che non deve essere considerato lavoro forzato o obbligatorio nel senso di cui alla precedente previsione.

Poiché tra tali ipotesi viene annoverata anche quella inerente a “ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta”, sempre che siano rispettati i diritti alla libertà ed alla sicurezza del condannato sanciti dal successivo art. 5, si è dunque concluso che la detta previsione convenzionale, evocata dalla difesa a sostegno del proprio assunto, non è di per sé ostativa al lavoro obbligatorio applicato in termini di sanzione penale, in linea, del resto, con altre convenzioni internazionali (puntuale il riferimento reso in tal senso agli art 2 e 3 della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 29 del 1930).

3.4. Piuttosto, sull’abbrivio di tale indicazione di principio, è invece necessario chiarire cosa si intenda per ” lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta”, nozione non altrimenti precisata dalla Cedu.

Sotto questo versante, valorizzando le coordinate interpretative offerte dalla Corte EDU, è stato ribadito che deve necessariamente tenersi conto dei criteri prevalenti applicati dagli Stati membri per tali tipologie di misure. In ragione di tanto, mentre non è stata data rilevanza dirimente alla remunerazione della prestazione lavorativa imposta al detenuto (sentenza Zhelyazkov c. Bulgaria, 9/10/2012, § 36; Floroiu c. Romania, 12/03/2013), di contro si è ritenuto essenziale (decisione del 14/12/1979, X. C. Svizzera e più recentemente alla sentenza Meier .c Svizzera del 9/02/2016, § 62 e ss.) che accertare che la stessa si mantenga entro soglie di ordinarietà ( apprezzate in considerazione degli orari e della natura delle mansioni da svolgere, da leggere anche alla luce dell’età e delle condizioni di salute di quest’ultimo) e che il lavoro punitivo risulti comunque imprescindibilmente pervaso da istanze rieducative e orientato alla reintegrazione sociale del condannato, in linea, dunque, con i tratti fondamentali del diritto

interno in materia di pena ex art 27 Cost..

3.4. Tali canoni di giudizio rendono immediata l’inadeguatezza, sul punto, della sentenza gravata che, come anticipato, finisce per ribadire pedissequamente i chiarimenti, all’evidenza deficitari, trasmessi dall’autorità richiedente.

Piuttosto, occorreva verificare, in termini di concretezza e specificità, le caratteristiche della prestazione lavorativa alla quale verrà sottoposto il ricorrente; e, in termini più generali, acquisire elementi che consentano di confermare che il lavoro obbligatorio imposto al condannato dalla legislazione giordana si conformi ad istanze rieducative e di reintegrazione sociale tali da legittimarne il portato, nell’ottica della chiesta estradizione, senza dare luogo a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali dell’estradando.

3.5. Da qui l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per consentire alla Corte del merito di colmare, ove possibile, le rassegnate incongruenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

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