Come comportarsi in caso di accertamento con etilometro – Alcoltest.

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Come comportarsi in caso di accertamento con etilometro – Alcoltest.

Quest’articolo non vuole certamente incentivare nessuno a fare uso o abuso di alcool ma può capitare che durante una serata trascorsa con gli amici, si alzi un po’ il gomito e ci si trovi al cospetto delle forze dell’ordine per il temutissimo accertamento con l’etilometro cd. alcoltest.

Ebbene, durante quest’attività espletata dagli agenti, la legge riconosce al conducente dell’autoveicolo una serie di diritti che spesso non sono garantiti a discapito della regolare esecuzione delle operazioni.

La prima cosa che bisogna sapere è che l’interessato può avvertire un difensore di fiducia il quale può essere presente al momento dell’accertamento secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen..

La legge prevede il tassativo obbligo per le forze dell’ordine di avvertire il soggetto circa la facoltà di avvisare il proprio legale di fiducia il quale può – come detto – intervenire prima del compimento dell’atto a tutela del diritto di difesa nonché per il controllo circa il regolare svolgimento dell’accertamento in corso.

L’avvertimento di tale facoltà deve essere rivolto dalle forze dell’ordine al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviato l’accertamento dell’etilometro.

Tale avvertimento, inoltre, deve essere dato anche in caso di rifiuto all’effettuazione dell’accertamento da parte del conducente dell’autovettura ed è da ritenersi valido anche per il caso di accertamento riguardante il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la condanna per il reato di guida in stato di ebrezza che si basa sull’accertamento dell’etilometro eseguito senza aver preventivamente informato il conducente del veicolo circa la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, è nulla (cfr. Cass. Sez. Unite Bianchi 2015).

Inoltre, gli apparecchi portatili attraverso i quali viene effettuato l’accertamento, devono essere costantemente sottoposti a revisione secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del Codice della Strada.

In riferimento a tale circostanza, infatti, la legge impone il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro nonché la sua omologazione proprio per consentire la verifica da parte dell’interessato.

Uno strumento non sottoposto a periodico controllo, può essere inattendibile e, dunque, invalidare il test effettuato.

Le forze dell’ordine, inoltre, hanno il preciso obbligo di espletare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e, tra i risultati ottenuti, di considerare quello con il valore inferiore.

Il mancato adempimento da parte degli agenti accertatori degli obblighi sopra imposti, invalida l’esame finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue e può comportare l’assoluzione dal reato di guida in stato di ebrezza alcolica nel successivo procedimento penale.

Se sei in procinto di essere sottoposto all’accertamento dell’alcoltest o sei stato sottoposto ad un procedimento penale per guida in stato di ebrezza, contatta il nostro studio, saremo in grado di far rispettare i diritti che la legge ti riconosce.

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