Falso Grossolano dei medici ASL

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Falso Grossolano dei medici ASL

Un medico modifica la data di centinaia di impegnative di prestazioni sanitarie. Non è falso grossolano se per accertare il fatto sono stati necessari accertamenti presso il sistema informatico dell’ASL.

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Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 giugno – 26 luglio 2013, n. 32769
Presidente Palla – Relatore Settembre
 
Ritenuto in fatto
 
1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 7/6/2012, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Casarano, ha condannato L.C.M. a pena di giustizia per la falsificazione materiale di varie centinaia di impegnative di prestazioni sanitarie, emesse dai medici curanti di altrettanti pazienti.
Secondo l’accusa il L. , medico specialista in odontostomatologia che, con contratti stipulati annualmente con l’ASL di Lecce, si era impegnato ad erogare prestazioni relative alla sua branca in regime di convenzionamento, alterò le impegnative suddette, modificandone la data, per ottenere il pagamento delle prestazioni nonostante il superamento del tetto annuale convenzionalmente pattuito.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse dell’imputato, l’avv. Viola Messa, e, nell’interesse dell’ASL di Lecce, costituita parte civile, l’avv. Riccardo Giannuzzi.
2.1. L’avv. Messa, per l’imputato, si duole dell’erronea applicazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in relazione all’art. 476 cod. penale. Lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la ricorrenza del falso grossolano con motivazione inadeguata, laddove ha fatto riferimento alla necessità di ricorrere, per l’accertamento della falsità, al sistema informatico della ASL, mentre questo era servito solo per risalire alla data originaria delle impegnative.
Lamenta poi che la Corte di merito abbia escluso la ricorrenza del falso innocuo con motivazione contraddittoria e non abbia svolto alcuna indagine per verificare la idoneità della falsificazione a porre in pericolo l’interesse protetto, rappresentato sia dalla pubblica fede che dagli “specifici interessi concreti direttamente riferibili al soggetto passivo”, e quindi se le modifiche apportate al documento fossero in grado di determinare una immutatio veri penalmente rilevante. Tale indagine si imponeva, aggiunge, perché le “impegnative” rilasciate dai medici curanti venivano prese in considerazione esclusivamente attraverso il codice a barre su di esse apposto, e quindi la falsificazione della data non era idonea ad ingannare la ASL (motivo per cui, aggiunge ancora, l’imputato è stato assolto dai tentativi di truffa pure a lui contestati).
2.2. L’avv. Giannuzzi, per l’ASL di Lecce, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 585 cod. pen. e il vizio di motivazione in tema di quantificazione del danno morale liquidato. Deduce che la Corte di merito ha omesso di indicare i parametri di determinazione del danno ed ha adottato una motivazione generica e di stile e, seppur rimarcando la gravità della condotta, ha effettuato una liquidazione “irrisoria” in considerazione della durata della condotta antigiuridica e del numero delle impegnative contraffatte.
 
Considerato in diritto
 
Entrambi i ricorsi sono infondati.
1. L’imputato si duole del fatto che non sia stato riconosciuto il falso grossolano, né il falso innocuo, con argomenti che non possono essere condivisi.
1.1. Per costante giurisprudenza, in tema di falso documentale, il falso grossolano è quello intrinsecamente e irrimediabilmente inidoneo a ledere o mettere in pericolo la pubblica fede, siccome realizzato con modalità percepibili ictu oculi e senza bisogno di speciali accertamenti da parte di chicchessia (ex multis, Cass. Pen., 31-12-2005, Mauri).
Tale carattere è stato motivatamente escluso, nello specifico, dal giudice di merito, il quale ha rilevato che le “impegnative” erano state corrette nella data di emissione mediante operazioni di cancellatura del timbro a umido e sovrascrittura e/o aggiunta a penna di tratti inchiostrati dell’ultima cifra e che i militari del Ra.C.I.S. avevano accertato l’alterazione delle date suddette attraverso “esami strumentali” (pag. 3). Ha poi aggiunto che la data reale non era rilevabile dal documento e che per accertare la stessa “è stato necessario acquisire il dato proveniente dal sistema informatico” della ASL (pag. 4). Tanto basta ad escluderei la grossolanità lamentata, giacché il ricorso agli “esami strumentali” rende evidente che il falso non era affatto percepibile ictu oculi e che molti potevano essere ingannati dall’apparenza dei documenti.
Non coglie nel segno quindi, la critica del ricorrente, che centra l’attenzione sull’ultima notazione della Corte di merito e tralascia di considerare che la grossolanità è stata esclusa in radice dal giudicante, il quale ha piuttosto fermato l’attenzione sulla “innocuità” del falso, pure sostenuta nell’atto d’appello, per escluderla motivatamente. D’altra parte, va pure considerato che, ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua modificazione grafica. Pertanto, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare,
ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore (ex multis, Cass. Pen., 2/12/2011, n. 3711).
1.2. Immune da censure è anche la vantazione, operata dai giudici di merito, in tema di irrilevanza (o “non innocuità”) del falso perpetrato dall’imputato.
Sussiste, invero, il falso innocuo allorché la falsità, pur se astrattamente idonea ad ingannare il pubblico, risulta però inoffensiva, stante la concreta inidoneità ad aggredire gli interessi da esso potenzialmente minacciati (Cass., SU, 25/10/2007, Pasquini, in motivazione). Più in particolare, in tema di falso documentale, in giurisprudenza la falsità è stata ritenuta innocua o irrilevante quando l’alterazione o contraffazione del documento sia irrilevante ai fini del significato dell’atto o del suo valore probatorio (Cass., 21-4-2010, Immordino; Cass., 19/6/2008, Rocca; Cass., 22/1/2010, De Vincenzi).
Tale caratteristica è senz’altro da escludere nel caso di specie, sia per il motivo ritenuto dalla Corte d’appello che per motivi ulteriori. La falsificazione ha riguardato, invero, un elemento fondamentale delle “impegnative” (la data), in base a cui maturava il diritto al pagamento ed era possibile stabilire se il dr. L. avesse o meno superato, in ogni anno, il tetto convenzionalmente stabilito di prestazioni, con la conseguenza che la sua modifica faceva apparire come dovuti gli emolumenti maturati in relazione ad esse. Si è trattato, pertanto, di una modifica rilevante per il significato dell’atto e per il suo valore probatorio, con la conseguenza che di “innocuità” non è proprio possibile parlare. Né ha rilievo il fatto che l’ASL si fosse attrezzata per rilevare il codice a barre presente sulle ricette, giacché si tratta di precauzione adottata dall’ente erogatore che non impediva, in circostanze particolari, di dar corso ai pagamenti sulla base delle indicazioni provenienti dall’atto falsificato (distrazione dell’operatore, malfunzionamento del sistema informatico, perdita dei dati informatici, scelta di un diverso modus operandi, ecc.). E ciò senza contare che non possono essere le precauzioni adottata dai contro interessati a rendere innocua, in materia di falso, l’attività, conforme al modello legale, perpetrata dagli autori del reato, giacché ciò che rende veramente innocua l’attività falsificatrice è la sua totale e originaria inidoneità a mettere in pericolo la pubblica fede.
Ugualmente decisivo è poi il rilievo, espresso dalla Corte d’appello, che l’innocuità non deve essere valutata in relazione all’uso che dell’atto venga fatto, giacché la funzione dell’atto (specie quello pubblico) è di attestare i dati in esso indicati, sicché ogni modifica dell’atto che comporti un’alterazione del suo significato logico o letterale porta fuori del campo dell’innocuità e resta penalmente rilevante (Cass. Pen., 23-1-2008, n. 3564; Cass. Pen., 21-4-2010, n. 35076; Cass., 27-9-2011, n. 34901).
2. Infondato è anche il ricorso della ASL, che si duole dell’ammontare del risarcimento ad essa riconosciuto. In realtà, trattasi di determinazione equitativa del danno, di natura morale, che non è collegata ad un accertato danno patrimoniale e che deve necessariamente sopportare, per questo, una determinazione equitativa, sicché il giudice non è tenuto ad una analitica motivazione, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell’indennizzo, e dovendo tale sua conclusiva determinazione al riguardo essere valutata solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuto, come nella specie è adeguatamente e congruamente riscontrabile. Del resto, a parte il generico riferimento alla gravità del reato, nemmeno la ricorrente è stata in grado di addurre circostanze idonee a rappresentare o solo ipotizzare voci di danno obbiettivamente apprezzabili, trattandosi di attività illecita che si è risolta nel rapporto interpersonale e non ha causato danni – collegati alla pubblicità della vicenda – incidenti sull’immagine dell’Ente.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali. 

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