Avvocato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

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Avvocato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Se hai bisogno di consulenza o assistenza legale in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 scrivendo a info@avvocatopenalistah24.it, specializzato nei reati inerenti l’immigrazione clandestina.

Nel caso oggetto della sentenza n. 12748/2019 pronunciata dalla I sezione della Corte di Cassazione, i ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Gip, riqualificava il reato di falsità in titolo di soggiorno di cui all’art. 5 co. 8 bis del Testo Unico sull’immigrazione clandestina nel reato di favoreggiamento della permanenza illegale di cui all’art. 12 co. 5 del T.U. Imm.

Preliminarmente è opportuno fare delle precisazioni in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’art. 12 del T.U. Imm.  titolato “Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina” punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ed anche le condotte di vero e proprio favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La norma sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al comma 5 incrimina il “Favoreggiamento della permanenza illegale” ossia tutte quelle condotte volte a favorire la permanenza contra ius dello straniero in Italia; diversamente, quelle dirette a favorirne l’ingresso ricadono entro il raggio di operatività del reato di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Nel caso specifico, i ricorrenti dubitavano della qualificazione delle condotte contestate quale favoreggiamento della permanenza illegale.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso poiché la condotta degli imputati – che sotto la veste di imprenditori e/o amministratori di società non operative agivano come datori di lavoro fittizi ed effettuavano dichiarazioni di assunzioni, percependo per ogni pratica un compenso in denaro – andava qualificata quale favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, specificamente quale favoreggiamento della permanenza illegale.

La Corte richiamava l’orientamento di legittimità che, proprio con riguardo a un caso di fittizia assunzione di un lavoratore extracomunitario per fargli ottenere il permesso di soggiorno, secondo cui «integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso» (Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, P.M. in proc. Yaqub).

Nello specifico, i giudici della legittimità chiariscono che per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, atteso che la norma incriminatrice  contempla qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.

Nel caso in esame – ove gli imputati per favorire l’immigrazione clandestina avevano stipulato dei finti rapporti di lavoro facendosi pagare una somma in denaro dagli stranieri irregolari – il profitto conseguito è di per sé ingiusto, in quanto costituisce il corrispettivo per la illecita condotta di realizzazione della falsa documentazione idonea a trarre in inganno la pubblica amministrazione per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno; e d’altra parte, il cittadino irregolare è indotto a sottostare alla richiesta degli imputati perché si trova in una condizione di inferiorità caratterizzata proprio dall’assenza di un valido titolo di soggiorno e dalla necessità di ottenere, seppure in modo illecito, un titolo abilitativo.

Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenuta realizzata quella condotta di approfittamento consapevole della condizione di irregolare che la fattispecie sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pone a fondamento della punibilità, rigettava il ricorso.

Se hai bisogno di consulenza o assistenza legale in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24, o scrivere a info@avvocatopenalistah24.it, specializzato nei reati inerenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.