Favoreggiamento personale: esclusa la punibilità per il convivente

Argomenti:

Favoreggiamento personale: esclusa la punibilità per il convivente

Se vuoi ricevere assistenza o consulenza legale in tema di favoreggiamento personale, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24 o scriverci all’indirizzo info@avvocatopenalistah24.it esperto nelle cause di non punibilità applicabili al favoreggiamento personale.

L’art. 378 c.p. disciplina il reato di favoreggiamento personale e punisce con la reclusione fino a quattro anni chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

L’art. 384 c.p. in caso di favoreggiamento personale, ed in generale in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, prevede l’esclusione della punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto  da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

 

QUANDO LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ ESCLUDE LA PUNIBILITÀ PER IL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE?

Il caso oggetto della sentenza n. 11476/19. La VI sezione della Corte di Cassazione  è stata chiamata a pronunciarsi in tema di applicabilità della causa di non punibilità al caso in cui il favoreggiamento personale sia stato compiuto da un soggetto legato da un rapporto di convivenza di fatto.

Il ricorrente, infatti, impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia che aveva confermato la sentenza di condanna per favoreggiamento personale ed aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. ritenendo che il ricorrente (che aveva ospitato un soggetto evaso nella propria abitazione), quale convivente della sorella dell’evaso, non potesse essere considerato prossimo congiunto.

La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso, effettuava delle precisazioni in tema di convivenza di fatto che coinvolge non solo la scusante di cui all’art. 384 c.p. (applicabile nel caso di specie per il favoreggiamento personale), ma anche altre disposizioni penali come la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. in materia dei delitti contro il patrimonio.

Con riferimento alla convivenza more uxorio, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che la famiglia di fatto, rapporto ormai entrato nell’uso e comunemente accettato, è fondata sull’affectio quotidiana di ciascuna della parti, liberamente ed in ogni istante revocabile  e, al pari della famiglia legittima, assume rilevanza costituzionale ma nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali garantite dall’art. 2 Cost (Corte Cost. sent. n. 140/2009)

La convivenza di fatto riveste le stesse connotazioni nascenti dal rapporto matrimoniale, sicché le due situazioni divergerebbero soltanto per il dato estrinseco del vincolo formale.

In tale contesto è intervenuta la legge n. 76 del 20016 titolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persona dello stesso sesso e disciplina delle convivenza” , nota come legge Cirinnà.

Con le unioni civili sono stati riconosciuti effetti giuridici alle relazioni affettive tra persone dello stesso sesso e maggiorenni che istituiscono il relativo vincolo con dichiarazione resa in presenza di testimoni, davanti ad un giudice dello stato civile.

La legge amplia i diritti e le facoltà anche ai conviventi il cui rapporto di convivenza sia formalizzato da una dichiarazione anagrafica.

A seguito della legge Cirinnà, è stato necessario un intervento legislativo attuato mediante il d. lgs. n. 6 del 2017 con cui è stata modificata la definizione di prossimi congiunti dettata agli effetti della legge penale dall’art. 307 co. 4 c.p. inserendo nel concetto di prossimi congiunti anche “la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Ovviamente la modifica della definizione di prossimi congiunti di cui all’art. 307 c.p. si è riflettuta su tutte quelle disposizioni penali nelle quali ricorre il concetto di prossimo congiunto.

Quindi, la suddetta riforma ha attratto le unioni civili nello statuto penale della tradizionale famiglia legittima eterosessuale ma allo stesso tempo non è intervenuta sulle coppie di fatto: nella legge Cirinnà sono infatti minime le novità che interessano il ramo penalistico dell’ordinamento relativamente alle convivenze di fatto.

Difatti,  non vi è stato il coordinamento del diritto penale con le convivenze di fatto; anzi, le situazioni di disparità di trattamento sono state acuite con l’introduzione delle unioni civili: la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. – applicabile nel caso di specie per il favoreggiamento personale – e quella di cui all’art. 649 c.p. sono ora configurabili per le parti delle unioni civili, ma formalmente non sono riferibili ai fatti commessi dai conviventi more uxorio.

Sebbene il quadro normativo delinea due ipotesi di convivenza – l’una di fatto, ossia una relazione di coppia  in cui manca un atto formale per qualificarlo giuridicamente quale convivenza e l’altra, disciplinata dalla legge Cirinnà, che  è consolidata da un certificato anagrafico di convivenza – sia la giurisprudenza di legittimità che quella costituzionale hanno inteso tale concetto in senso ampio, comprensivo di entrambe le ipotesi, facendone applicazione proprio con riferimento all’esclusione della punibilità per il favoreggiamento personale (Corte Cost. sent. n. 416/1996; Corte Cass. sent. n. 34147/2015).

Anche perché una conclusione diversa implicherebbe il rischio di una disparità di trattamento anticostituzionale in punto di diversificazione delle tutele offerte alla parte dell’unione civile rispetto al convivente di fatto.

Un’interpretazione conforme alla Costituzione consente di applicare, anche dopo la legge Cirinnà, la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. anche ai rapporti di convivenza more uxorio (quindi, nel caso di specie escluderebbe la punibilità per il favoreggiamento personale del ricorrente, convivente di fatto con la sorella dell’evaso).

Tale interpretazione è anche conforme all’art. 8 della CEDU: la Corte di Strasburgo accoglie una nozione onnicomprensiva di matrimonio secondo la quale “la nozione di famiglia accolta dall’art. 8 CEDU non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza” (sentenza Emonet ed altri contro Svizzera del 2007).

La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che gli istituti di cui agli artt. 384 c.p. e 649 c.p. dovevano essere interpretati in senso conforme al concetto di famiglia sovranazionale.

Pertanto, nel caso del favoreggiamento personale che ci occupa, la Corte di Cassazione, applicando la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché in fatto non costituisce reato.

 

PERCHE’ RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO COMPETENTE PER IL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE?

Se sei indagato/imputato per il reato di favoreggiamento personale, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta esperienza nell’individuazione delle ipotesi di applicabilità della causa di non punibilità  per il reato di favoreggiamento personale e saprà fornirti l’assistenza che fa al tuo caso.