Guida in stato di ebbrezza. Sanzione accessoria della sospensione della patente

Argomenti:

Guida in stato di ebbrezza. Sanzione accessoria della sospensione della patente

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere disposta per chi circola a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.

La Corte di Cassazione – sezione IV – nella recente pronuncia n. 54032/2018 ha affermato che “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione ad illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede”.

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida viene definita “sanzione penale amministrativa” poiché ha una natura intermedia tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative.

Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del Codice della Strada può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta poiché tale mezzo è comunque idoneo ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

La conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica è potenzialmente idonea alla creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada.

Ma poiché per la guida di una bicicletta non è richiesto alcun titolo abilitativo, in caso di circolazione a bordo di un velocipede in stato di ebbrezza non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

In generale, non può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che per legge trova applicazione nel caso di illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne’, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso» (Sez. U, n. 12316/2002; Sez. 3, n. 47589/17).

Contattaci qui per avere una consulenza o assistenza legale per violazione della Codice della Strada.

    RICHIEDI UNA PRIMA CHIAMATA GRATUITA