Guida in stato di ebbrezza. Due questioni rimesse alle sezioni unite

Guida in stato di ebbrezza. Due questioni rimesse alle sezioni unite

Guida in stato di ebbrezza. Due questioni rimesse alle Sezioni Unite: 1) sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada; 2) violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione della sanzione amministrativa, avendo il giudice applicato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca, sanzione che è prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. str. nel caso il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 9 – 15 aprile 2015, n. 15757 Presidente Zecca – Relatore Montagni

Ritenuto in fatto

1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 4.11.2014, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di Z.A. , chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada, con l’aggravante specifica di cui al comma 2-bis, del medesimo art. 186, per aver provocato un incidente stradale. Il giudicante sostituiva la pena con lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, denunciando la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte osserva che il giudice ha disposto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada. L’esponente osserva che, erroneamente, il giudice ha considerato che non risultasse dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in cui versava lo Z. , al momento del fatto, poiché il prevenuto si era rifiutato di sottoporsi al test strumentale. La parte pubblica assume che il responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada è da considerarsi “conducente in stato di ebbrezza” ex lege; osserva che il responsabile del predetto reato è infatti assoggettato alle pene previste dal comma 2, lett. e), dell’art. 186, citato; e considera, conclusivamente, che deve ritenersi operante la preclusione prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, anche in riferimento alla fattispecie del rifiuto, di cui al comma 7, dell’art. 186, cod. strada.
3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte accolga il ricorso.

Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che il tema di diritto dedotto con ricorso in esame è stato esaminato in recenti decisioni della Corte regolatrice, con diversi approdi di ordine interpretativo.
Il principio di diritto, al quale si è conformato il giudice procedente, muove dalla non configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell’art. 186, cod. strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada.
2. Sul punto, giova subito evidenziare che alcuna rilevanza sortisce, rispetto al tema in esame, l’intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Invero, la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che il giudizio di comparazione tra circostanze opera soltanto ai fini della quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente di escludere la rilevanza della circostanza oggetto della valutazione, qualora la legge riconnetta all’esistenza della stessa, determinati effetti. Al riguardo, si è osservato che il giudizio di comparazione tre le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Cass. Sez. 4, sentenza n. 14502 del 12.10.1999, dep. 23.12.1999, Rv. 215542; Cass. Sez. 2, sentenza n. 24862 del 29.05.2009, dep. 16.06.2009, Rv. 244340). E la Corte regolatrice, soffermandosi specificamente sulla questione che oggi viene in rilievo, ha osservato che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti, rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma I-bis, cod. strada, non incide sul trattamento sanzionatorio, in riferimento alla applicabilità della sanzioni amministrative accessorie ed alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (Cass. Sez. 4, sentenza n. 2377 del 6.12.2013, dep. 20.01.2014, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 26/06/2013, dep. 12/07/2013, Rv. 257742).
3. Tanto premesso, deve allora considerarsi che il tema di rilievo è dato proprio dalla astratta configurabilità, o meno, della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale “in stato di ebbrezza”, prevista dall’art. 186, comma 1-bis, cod. strada, in riferimento alla autonoma fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada.
Come puntualmente rilevato dall’Ufficio del Massimario, con relazione di contrasto n. 18/2015, la questione interpretativa oggi all’esame è stata diversamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1 Secondo un primo orientamento interpretativo, in verità coevo a quello contrapposto, che di seguito si verrà a richiamare, si è giunti ad affermare il principio in base al quale “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza”. A sostegno dell’assunto, viene valorizzato il convergente richiamo, al comma 2, lett. c), dell’art. 186, cod. strada, operato sia dal comma 7, che dal comma 2-bis, dell’art. 186 citato (vedi: Cass. Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215; ed anche Cass. Sez. 4, sentenza n. 43845 del 26.09.2014, dep. 21.10.2014, Rv 260602). In base a tale indirizzo, il richiamo operato dall’art. 186, comma 7, cod. strada, alle “pene” di cui al comma 2, lett. c), deve necessariamente comprendere anche l’aggravante prevista dal comma 2-bis, poiché detta ultima disposizione a sua volta richiama le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo, prevedendone il raddoppio.
3.2 Altro indirizzo interpretativo ritiene, di converso, che l’aggravante di cui si tratta sia ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dal comma 7, dell’art. 186, cod. strada, per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale (in tal senso: Cass. Sez. 4, sentenza n. 22687 del 9.05.2014, dep. 30.05.2014, Rv 259242; conforme Cass. Sez. 4, sentenza n. 51731 del 10.07.2014, dep. 12.12.2014, Rv. 261568). A sostegno dell’assunto, nella sentenza n. 22687/2014 cit., dopo aver rilevato che deve escludersi che il mancato esplicito richiamo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche normative, che hanno interessato le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto, si sottolinea che l’argomento che appare dirimente discende dal dato di ordine testuale e, segnatamente, dal raffronto tra la definizione normativa dell’aggravante di cui al comma 2-bis (“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale…”) e quella del reato di cui al comma 7 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito…”). E proprio la diversità strutturale tra l’azione di condurre un veicolo “in stato di ebbrezza”, che integra l’elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi “di sottoporsi all’accertamento di tale stato”, conduce a rilevare che, rispetto alla struttura di quest’ultima fattispecie incriminatrice, risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza. Sulla scorta di tali rilievi, nella sentenza in commento, si osserva che, in riferimento al reato di rifiuto, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo “in stato di ebbrezza”, poiché manca il dato fattuale necessario perché possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma 2-bis, cioè a dire l’accertamento dello “stato di ebbrezza”, in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale.
In tale ambito ricostruttivo, viene pure evidenziato che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie incriminatrici (la guida in stato di ebbrezza, ex art. 186, comma 2; ed il rifiuto, di cui al comma 7), giustifica l’eventuale concorso materiale delle predette ipotesi di reato (v. Cass. Sez. 4, sentenza n. 6355 in data 08/05/1997, dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7 costituiscano autonome fattispecie di reato e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Cass. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013, dep. 22/03/2013, Sternieri, Rv. 254753).
4. In conclusione, deve osservarsi che si registrano difformi orientamenti, in seno alla Corte regolatrice, rispetto alla soluzione del problema afferente alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2-bis, dell’art. 186, cod. strada, in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall’ari. 186, comma 7, cod. strada; ed i diversi approdi interpretativi, dei quali sopra si è dato conto, involgono la stessa ricostruzione sistematica della fattispecie del rifiuto, che viene in rilievo, ed il significato giuridico dei rinvii operati dal legislatore, tra le disposizioni precettizie, e quelle sanzionatorie, comprese nell’art. 186, cod. strada. Deve pure considerarsi che si tratta di questione di speciale rilevanza sostanziale, atteso che il legislatore annette, alla ricorrenza della predetta circostanza aggravante, significativi effetti, anche rispetto alla possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Si tratta, per quanto detto, di una situazione che giustifica l’intervento chiarificatore del Supremo consesso, di talché il Collegio rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento R.G. 512/2015 alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 9 – 15 aprile 2015, n. 15756
Presidente Zecca – Relatore Zoso

Ritenuto in fatto

Il GIP presso il tribunale di Teramo, con sentenza in data 1.4.2014, applicava a P.E. la pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c, e 7 cod. str. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica ed essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento tramite prelievo ematico, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e dell’ora notturna. Il fatto era stato accertato in (omissis) .
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di L’Aquila deducendo violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione della sanzione amministrativa, avendo il giudice applicato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca, sanzione che è prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. str. nel caso il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale.
Il difensore dell’imputato ha depositato in data 20.3.2015 memoria difensiva.

Considerato in diritto

Osserva la corte che sulla questione relativa al se la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza sussiste contrasto di decisioni, come segnalato dall’Ufficio del Massimario con relazione del 3 marzo 2015.
Invero, secondo un orientamento (Sez. IV, 10 luglio 2014, n. 51731, Crisopulli, Rv. 261568; Sez. IV, 9 maggio 2014, n. 22687, Caldarelli, Rv. 259242) “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”.
Secondo altro orientamento (Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 9318/14, Stagnaro, Rv. 258215; Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 43845, Lambiase, Rv. 260602) “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in oggetto”. In base a tale diverso orientamento, il richiamo dell’art. 186, comma 7, cod. strada, alle pene di cui al comma 2, lett. e), dello stesso articolo deve necessariamente comprendere anche l’aggravante de qua, perché il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse.
Stante l’assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio e trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Si evidenzia, peraltro, che nel caso che occupa il Procuratore Generale chiede sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, giusta la norma di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. str., presuppone che a carico del conducente che ha provocato l’incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a grammi 1,5 per litro.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento RG 54442/2014 alle Sezioni Unite.

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