Se devi sporgere querela ed hai dubbi o perplessità sulle modalità di redazione della querela e sulla corretta identificazione del querelante, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24, o scrivere a info@avvocatopenalistah24.it, per chiedere consulenza o assistenza legale.
CHE COS’È LA QUERELA?
Vi sono ipotesi di reato per le quali il Pubblico Ministero può esercitare l’azione penale solo a seguito della manifestazione della volontà punitiva espressa dal soggetto legittimato mediante la proposizione della querela.
La querela rappresenta, quindi, una condizione di procedibilità che consente all’autorità procedente di individuare il fatto-reato denunciato. Il legislatore ha prescritto all’art. 337 c.p.p. alcune formalità necessarie per la corretta presentazione della querela e per l’identificazione del querelante. Per la redazione della querela è consigliabile rivolgersi ad un avvocato.
COME VA IDENTIFICATO IL QUERELANTE?
Nel caso oggetto della sentenza n. 12789 del 2019, la V sezione della Corte di Cassazione veniva investita della questione relativa proprio ad un aspetto formale della querela, concernente la corretta identificazione del querelante.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Jesi con la quale veniva dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 612 c.p. per difetto di querela, ritenuta viziata a causa dell’incertezza sull’identificazione del querelante, non essendo comprensibile la modalità con la quale il ricevente avesse proceduto alla suddetta identificazione.
Il Procuratore Generale eccepiva la piena individuazione della querelante, rammentando che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la mancata identificazione del querelante non genera l’invalidità della querela ove ne risulti accertata la sicura provenienza.
Difatti, l’art. 337, comma 4 c.p.p., prescrive soltanto che nell’atto di ratifica di querela sia “identificato” il soggetto querelante senza l’indicazione di ulteriori adempimenti formalistici in capo al pubblico ufficiale che riceve l’atto d’impulso processuale.
La Corte di Cassazione riteneva fondato il ricorso poiché in tema di identificazione del querelante le Sezioni Unite hanno ormai chiarito che la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza (SS. UU. Sent. n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli).
Per quanto concerne l’identificazione del querelante, l’articolo 337, comma 4, c.p.p. laddove prevede che l’autorità che riceve la querela deve provvedere – tra l’altro – alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione); di modo che, per la corretta identificazione del querelante, non solo non occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma, quando l’atto viene formato dall’autorità legittimata a riceverlo, l’identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell’atto medesimo (Sez. 5, n. 7408 del 02/10/2013)
Pertanto, la Corte di Cassazione annullava la sentenza con rinvio.
PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO COMPETENTE PER LA REDAZIONE DELLA QUERELA?
Se devi sporgere querela e hai dubbi o perplessità sulle modalità di redazione della querela, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24, o scrivere a info@avvocatopenalistah24.it, per chiedere consulenza o assistenza legale.