Se stai stato coinvolto in un incidente stradale e poi sottoposto ad alcoltest presso la struttura ospedaliera senza aver ricevuto l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24 o scrivere a info@avvocatopenalistah24.it.
Con la sentenza n. 11722 del 2019, emessa dalla IV sezione della Corte di Cassazione, sono state effettuate delle ulteriori precisazioni in tema di utilizzabilità degli accertamenti del tasso alcolemico a seguito di incidente stradale.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di guida in stato di ebbrezza da cui era scaturito un incidente stradale.
Il ricorrente a mezzo del proprio difensore censurava la sentenza di merito eccependo la nullità degli accertamenti del tasso alcolemico effettuati dai sanitari dopo l’incidente stradale e sollecitati dai Carabinieri, senza che fosse stato esperito l’avviso all’imputato di farsi assistere da un difensore di fiducia.
QUANDO È NECESSARIO L’AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA?
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l’orientamento secondo il quale gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico su persona che, a seguito di un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018).
Condizione essenziale è che “l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5,cod. strada“.
Invece, quando l’accertamento del tasso alcolemico sul conducente coinvolto in un incidente stradale viene effettuato dal personale sanitario seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica, poiché tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato ma alla cura della persona, non avendo nulla a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia
Quindi, ove l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia invece espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso.
VA FATTO L’AVVISO NEL CASO IN CUI GLI ACCERTAMENTI ESPLETATI PER RAGIONI SANITARIE VENGONO POI ESTESI AL TASSO ALCOLEMICO?
La distinzione operata sopra focalizza l’attenzione sull’atto del prelievo del campione biologico ma non esplicita quale disciplina deve trovare applicazione nei casi in cui i sanitari eseguono il prelievo ematico perché sul liquido biologico devono essere eseguite analisi per l’accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura, tra i quali non è ricompreso il tasso alcolemico, e poi, su questa stessa decisione, si innesta la richiesta della p.g. operante di eseguire le analisi del campione biologico anche alla ricerca dei valori del tasso alcolemico.
Secondo la Corte, l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi.
Invece, come nel caso specifico, quando il conducente, coinvolto in un incidente stradale e trasportato in una struttura sanitaria, viene sottoposto ad alcuni accertamenti terapeutici rispetto ai quali l’esame del tasso alcolemico è stato sollecitato dai carabinieri deve essere dato il previo avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l’omissione di tale adempimento determina l’inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento, con la conseguenza della assenza di prova dello stato di ebbrezza.
Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenendo che nel caso del ricorrente non vi fosse la prova dello stato di ebbrezza, annullava la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO ESPERTO NEI REATI SCATURENTI DAGLI INCIDENTI STRADALI?
Se sei stato coinvolto in un incidente stradale ed è stato accertato lo stato di ebbrezza alcolica senza i necessari avvisi, puoi chiedere qui consulenza o assistenza ad Avvocato Penalista H24 o scrivere a info@avvocatopenalistah24.it esperto nella difesa per i reati derivanti dagli incidenti stradali.