Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

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Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

Quando sussiste il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

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Cassazione Penale, Sezione VI, 21 agosto 2013 (ud. 9 maggio 2013), n. 35220
Presidente De Roberto, Estensore Rotundo

Depositata il 21 agosto 2013 la pronuncia numero 35220 della sesta sezione penale della Suprema Corte relativamente alla natura del delitto di cui all’art. 316 ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato”) a norma del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’art. 316-ter c.p. è un reato di pericolo, configurabile anche “con la mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l’adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti a prescindere dalla prova di condotte di tal genere, che, se sussistenti, consentirebbero di ravvisare ulteriori figure criminose”.
In applicazione di tale principio, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla scorta di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l’agente “otteneva un finanziamento sulla base di attività non realmente esplicate”, sia perché “il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero integralmente destinate alla realizzazione dell’opera prevista”.