Inutilizzabilità dell’Alcooltest: Quali sono i casi in cui non è valido ?

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Inutilizzabilità dell’Alcooltest: Quali sono i casi in cui non è valido ?

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e poi sottoposto ad alcoltest presso la struttura ospedaliera senza aver ricevuto l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, puoi rivolgerti qui ad Avvocato Penalista H24, esperto nelle eccezioni di inutilizzabilità dell’alcoltest.

In tema di inutilizzabilità dell’alcoltest si sono registrate diverse pronunce della Corte di Cassazione che hanno chiarito quando è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. pen. a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’alcoltest.

Di seguito, attraverso l’esame della sentenza n. 1758 del 2019 emessa dalla IV sezione della Corte di Cassazione, si cercherà di far luce su come e quando eccepire l’inutilizzabilità dell’alcoltest.

Quando è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?

La Cassazione afferma che bisogna distinguere tra due situazioni: quella in cui il prelievo sarebbe stato compiuto nell’ambito delle cure mediche prestate al ferito per fini terapeutici e quella in cui il prelievo avviene solo perché richiesto dalla polizia giudiziaria.

Nel primo caso, quando l’alcoltest è stato compiuto nell’ambito di un protocollo medico- terapeutico, pur in mancanza dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, gli esiti del prelievo ematico potranno essere utilizzati ai fini della prova in giudizio.

Nel secondo caso, quando l’accertamento  viene compiuto esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari della struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame è stato ricoverato subito dopo l’incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. F, Sentenza n. 34886 del 06/08/2015 )

Infatti, questa ultima ipotesi di accertamento (eseguito o tramite etilometro, o previo prelievo ematico all’interno di struttura nosocomiale) nasce da esigenze meramente investigative, risultando, quindi, espressione di una attività di polizia amministrativa.

Il caso oggetto della sentenza 1758/2019

Nel caso specifico sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Milano in riforma della pronuncia del Tribunale di Milano, dichiarava il ricorrente responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato  un incidente stradale.

Mentre il Tribunale di Milano aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, attesa l’inutilizzabilità degli esiti dell’alcoltest, effettuato senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, benché la richiesta dell’alcoltest provenisse dagli operanti di polizia; diversamente, la Corte di Appello, a seguito dell’impugnazione del Procuratore Generale, riteneva utilizzabili le analisi effettuate senza il predetto avviso poiché effettuate nell’ambito del protocollo medico-terapeutico, e condannava il ricorrente perché responsabile del reato contestatogli.

Ebbene, la Corte chiariva che l’aspetto rilevante nella vicenda in esame non era la verifica del consenso del ricorrente al prelievo ematico, essendo questo irrilevante ai fini dell’utilizzabilità dell’esito delle analisi, bensì la verifica che il prelievo fosse avvenuto o meno nell’ambito di protocolli attivati dalla struttura sanitaria per fini terapeutici.

Nel caso specifico, il prelievo era stato richiesto dall’autorità di polizia e non vi era alcuna prova circa la circostanza che il suddetto prelievo fosse stato effettuato anche per finalità terapeutiche, pertanto gli esiti dell’alcoltest in assenza dell’avviso di cui all’art. 114 disp.att.cod.pen. erano palesemente inutilizzabili.

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso per le argomentazioni sopra esposte annullava senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste.

Se sei stato sottoposto all’alcoltest senza l’avviso della facoltà del diritto all’assistenza legale e vuoi ricevere una consulenza legale, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 esperto nell’eccezione di inutilizzabilità dell’alcoltest.

In cosa consiste l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia?

L’art. 114 disp. att. cod. pen. stabilisce che nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del cod. pen.  (ossia le attività di iniziativa della polizia), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Secondo tale disposizione,  in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

Quando va eccepita l’inutilizzabilità dell’alcooltest?

La violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Pertanto, quanto al termine per proporre l’eccezione di inutilizzabilità dell’alcoltest le Sezioni Unite della Corte di Cassazione  hanno affermato il principio secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (SS. UU., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi).

L’inutilizzabilità dell’alcoltest incide non su tutti gli atti del processo penale susseguenti all’ accertamento irripetibile ma (solo) sul procedimento di assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello di rendere inutilizzabile a fini probatori l’esito di quell’accertamento, il che incide sul merito della decisione impugnata, risolvendosi in un error in judicando, non anche sulla validità formale degli atti processuali diversi da quello.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale ed è stato accertato lo stato di ebbrezza alcolica senza i necessari avvisi, puoi chiedere consulenza o assistenza ad Avvocato penalista H24 esperto in tema di inutilizzabilità dell’alcoltest.