Se hai difficoltà con i termini contenuti in questo articolo, puoi consultare il nostro Glossario di Legge e Giurisprudenza
Legge 11 agosto 2014, n. 117
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 192 del 20 agosto 2014.
In vigore dal 21 agosto 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 agosto 2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 192 del 20 agosto 2014.
In vigore dal 21 agosto 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92
All’articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e’ soppresso.
All’articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di eta’.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta’, sempre che, per quanti abbiano gia’ compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi’ delle finalita’ rieducative.».
Dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, puo’ attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita’».
Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). – 1. All’articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2014”.
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuita’ e il raccordo delle attivita’ gia’ svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».
All’articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92
All’articolo 4, capoverso Art. 97-bis, il comma 3 e’ soppresso.
All’articolo 5, comma 1, le parole: «venticinquesimo anno di eta’.» sono sostituite dalle seguenti: «venticinquesimo anno di eta’, sempre che, per quanti abbiano gia’ compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi’ delle finalita’ rieducative.».
Dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, puo’ attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita’».
Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria). – 1. All’articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2014”.
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuita’ e il raccordo delle attivita’ gia’ svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1».
All’articolo 7, comma 1, dopo la parola: «presso» sono inserite le seguenti: «altri Ministeri o».
All’articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-bis:
al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal
comma 3 e ferma restando l’applicabilita’ degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche’ all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione i
ndicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice».
All’articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».
al comma 1, capoverso 2-bis:
al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal
comma 3 e ferma restando l’applicabilita’ degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3,» e le parole: «da eseguire» sono sostituite dalla seguente: «irrogata»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonche’ all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione i
ndicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice».
All’articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1 e 2 del presente decreto».