Minaccia: ‘Ti faccio vedere io’ non è reato.

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Minaccia: ‘Ti faccio vedere io’ non è reato.

La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 53228/2018, esaminando il ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Udine con la quale la ricorrente è stata condannata oltre che per il reato di percosse anche per quello di minaccia, escludeva tale ultimo delitto poiché la presunta minaccia era oggettivamente priva di qualsivoglia valenza minatoria.

È, a tal punto, opportuno fare delle precisazioni in ordine al reato di minaccia.

L’art. 612 c.p. al primo comma punisce “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno” con la multa fino a 1.032 euro.  

Il secondo comma punisce, invece, con la reclusione fino ad un anno se la minaccia è grave o è fatta nei modi di cui all’art. 339 c.p.

Nell’ipotesi di minaccia semplice e di minaccia grave, il reato è procedibile a querela di parte, quindi è necessaria l’iniziativa della persona offesa affinchè si proceda penalmente nei confronti del soggetto agente.

Invece, tale delitto è procedibile d’ufficio  se la minaccia è effettuata nei modi di cui all’art. 339 c.p., ovvero se la minaccia è stata compiuta avvalendosi di armi o da persona travisata o mediante uno scritto anonimo, o  avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete oppure, ancora, qualora ricorra l’aggravante delle più persone riunite.

La minaccia è un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore, e cioè a suscitare in altri la preoccupazione di soffrire un male ingiusto e che comunque offende o diminuisce l’altrui libertà morale.

Il danno ingiusto, invece, consiste nel pregiudizio arrecato ad una situazione giuridicamente rilevante, contrario a disposizione di legge, alle regole di convivenza civile o provocato per perseguire scopi vietati dalla legge.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione nel reato in disamina l’elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore della vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass. sez. V, n. 11621/2012).

Appare quindi dirimente al fine di verificare l’idoneità minatoria di una frase pronunciata anche la valutazione della situazione contingente, tanto da poter escludere che taluni comportamenti assumano un valore “inequivocabilmente intimidatorio” qualora si versi in quei contesti caratterizzati da una discussione animata che coinvolga le parti reciprocamente.

Nel caso che ci occupa, la difesa della ricorrente, tra i diversi motivi proposti, eccepiva l’insussistenza della minaccia perché la persona offesa non era stata intimorita e perché i testi escussi non avevano confermato il contenuto della frase incriminata.

La Corte, ritenendo fondato tale motivo, annullava la sentenza impugnata per il reato di minaccia evidenziando che “il Giudice di Pace ha ritenuto dimostrata non già la minaccia indicata nel capo di imputazione (“Stai attenta a dove vai e a cosa fai”), ma la diversa espressione “Ti faccio vedere io”. Ebbene, si tratta di un enunciato oggettivamente privo di qualsiasi valenza minatoria univoca e neanche larvata, trattandosi di un’espressione generica non evocativa di un male ingiusto per la destinataria” (Cass. pen. sez.V, sent. 53228/2018).

È stata esclusa, altresì, la configurabilità del reato in oggetto ove l’espressione minatoria si riferisca alla prospettazione dell’esercizio di azioni giudiziarie, tale generica espressione, in quanto esplicazione di un diritto, non implica un danno ingiusto e, quindi, il reato di minaccia (Cass. pen. sent. n. 44381/2017).

In ultimo, altro aspetto che è necessario valutare è quello psicologico: difatti, perché si perfezioni il delitto in disamina, è necessario che l’agente prospetti un male ingiusto che, quand’anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà,  tenuto conto del particolare contesto in cui è stata pronunciata o delle peculiari modalità della vicenda o della qualità delle persone coinvolte.

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