Motivazione DASPO: quando è illegittima ed il provvedimento va annullato

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Motivazione DASPO: quando è illegittima ed il provvedimento va annullato

La motivazione del DASPO, deve avere dei requisiti ben precisi, altrimenti il provvedimento non è legittimo.

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Il caso oggetto della sentenza 11475/2019. Nel caso sottoposto alla III sezione della Corte di Cassazione, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo aveva convalidato il provvedimento del Questore concernente  l’obbligo per il ricorrente di presentarsi presso il competente Ufficio di Polizia, in occasione delle partite giocate dalla squadra di calcio del Palermo, oltre che il divieto di accesso a tutte le competizioni calcistiche.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione per due motivi:

  1. violazione del diritto di difesa: infatti, la scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento al ricorrente, utile per consentire all’indagato di presentare memorie, cadeva in un giorno festivo e benché il difensore avesse  inoltrato tempestivamente una memoria difensiva a mezzo pec presso l’ufficio del Gip, questi aveva convalidato il provvedimento senza esaminare la citata memoria che gli era stata trasmessa dal personale di cancelleria solo dopo la convalida;
  2. difetto di motivazione del decreto di convalida del GIP che ha effettuato un controllo del provvedimento del Questore meramente formale, senza valutare la pericolosità del ricorrente né gli indizi a carico, oltre a non formulare alcuna considerazione sia in ordine alla durata dell’obbligo di presentazione alla PG, sia riguardo alle ragioni eccezionali di necessità ed urgenza che devono essere sottese a tale durata.

 

È AMMISSIBILE LA MEMORIA DIFENSIVA TRASMESSA A MEZZO PEC AL GIP CHE DELLA CONVALIDA?

Per quanto concerne il primo motivo la Corte innanzitutto chiariva che il termine per la presentazione della memoria difensiva coincideva in effetti con un giorno festivo ma, trattandosi  di termini espressi in ore, ai quali non è applicabile l’art. 172 comma 3 cod. proc. pen. ai sensi del quale «il termine stabilito a giorni il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo», la decisione di convalida del Gip era da ritenersi rispettosa del termine di 48 ore concesso all’interessato per rappresentare le proprie ragioni.

La Corte, però, chiariva che vi era un ulteriore problema attinente la mancata valutazione da parte del Gip della memoria inviata a mezzo p.e.c. presso il suo ufficio.

In proposito, occorre premettere che l’orientamento della Suprema Corte non è unanime: in quanto, in alcuni casi, sono state ritenute irregolari le istanze o comunicazioni indirizzate agli uffici giudiziari mediante pec; in altri, la Corte ha ammesso l’efficacia giuridica di comunicazioni tra parti del processo.

La Corte di Cassazione attesa la peculiarità del procedimento afferente al cd. DASPO, ha manifestato aperture a forme di comunicazione ulteriori rispetto al rituale deposito presso la cancelleria o segreteria dell’AG, come la pec o il fax, ed ha valorizzato la necessità di regole che assicurino le esigenze della difesa in materia di libertà personale, nella ristrettezza dei tempi stabiliti (ad horas) per la convalida.

Va però precisato che la pec produce effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non quando la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale.

Nel caso di specie, la memoria difensiva era stata inviata tempestivamente con p.e.c. indirizzata all’ufficio G.i.p. del tribunale prima che il giudice decidesse sulla convalida; per poi essere sottoposta al Gip solo successivamente alla convalida.

Pertanto, la Corte riconosceva l’ammissibilità e l’efficacia della presentazione della memoria a mezzo p.e.c.

 

QUALE DEVE ESSERE IL CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE DASPO?

Il Daspo, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401/1989, è un provvedimento disciplinare che vieta ad un soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive specificamente indicate e può essere accompagnata dall’obbligo di presentarsi all’ufficio di P.S.

L’art. 6 cit. mentre al primo comma descrive un’atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di P.S., al secondo comma delinea la possibile imposizione di un obbligo che assume un carattere accessorio, eventuale e strumentale, con la funzione di assicurare l’effettiva osservanza del provvedimento del Questore.

Quando il DASPO è accompagnato dall’obbligo di firma – che impone al soggetto di  presentarsi in un ufficio di Polizia nel periodo in cui è previsto lo svolgimento della manifestazione vietatagli- , è prescritta la convalida da parte del Gip poiché tale misura incide sulla libertà personale del soggetto.

Orbene, quanto ai profili da esaminare da parte del Gip in sede di convalida, la Suprema Corte ha evidenziato la necessità di una completa analisi dei presupposti legittimanti l’imposizione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S., che quindi non può consistere in una verifica meramente formale.

Il G.i.p. della convalida del provvedimento impositivo dell’obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a fornire una motivazione adeguata sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale.

Per l’applicazione dell’ulteriore misura di prevenzione dell’ordine di comparizione nell’ufficio di Polizia competente, è richiesto un “quid pluris” di pericolosità sociale rispetto al semplice dato fattuale della sussistenza del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive; infatti, occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l’adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.

Il giudice della convalida deve compiere una  valutazione dei fatti indicati dall’autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, e deve specificare nella motivazione su quali elemento fonda il proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

Altra valutazione che deve essere fatta in motivazione concerne la necessità e l’urgenza che costituiscono requisiti di legittimità dell’atto e devono riguardare non gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive.

La motivazione deve attenere anche alla valutazione della durata dell’obbligo accessorio al DASPO, che deve essere congrua tanto che, se ritenuta eccessiva, può essere ridotta dal giudice della convalida.

Per quanto concerne il vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida del Daspo con l’obbligo di firma, la Corte afferma che la mancata valutazione della memoria presentata, non configura di per sé alcuna nullità, ma, piuttosto, può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento.

Quindi, sola la conoscenza delle questioni sviluppate nella memoria e delle ragioni sottese, consentono di valutare l’effettiva mancata valutazione da parte del giudice dei profili in essa dedotti e la rilevanza delle argomentazioni per la decisione.

Nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza del G.i.p., esaminate alla luce delle  questioni prospettate dal ricorrente in memoria, risulta inadeguata poiché non consente di individuare le ragioni che hanno portato all’obbligo di presentazione al commissariato, con riferimento alla determinazione delle modalità di presentazione, alla durata dell’obbligo di presentazione, all’individuazione delle esigenze di necessità della adozione della misura stessa.

Si tratta di profili che, a fronte delle prospettazioni difensive concentrate nell’incensuratezza dell’istante, nell’assenza di esigenze di necessità, nell’assenza di elementi che facciano ritenere probabile la violazione della prescrizione del divieto di accesso a manifestazioni sportive, avrebbero dovuto essere esaminati dal Gip nella motivazione Daspo dell’ordinanza di convalida.

Sicché la carenza di motivazione Daspo implica l’illegittimità del provvedimento di convalida nella parte in cui si riferisce alla prescrizione dell’obbligo.

Pertanto, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso annullando l’ordinanza impugnata nella parte inerente la prescrizione dell’obbligo di presentazione e rinviando al Gip per un nuovo esame in cui si valuti anche la memoria suddetta, dichiarando contestualmente sospesa l’efficacia dell’obbligo di presentazione alla PS.

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