Il rilevamento elettronico delle infrazioni deve essere segnalato in modo adeguato: il cartello deve trovarsi a non meno di 400 metri dalla postazione della polizia dotata dell’apparecchio elettronico.
L’autovelox deve essere sempre segnalato con congruo anticipo in modo da avvisare gli automobilisti della presenza dell’apparecchio. Lo prevede la normativa, le direttive del ministero degli Interni e ormai tutta la giurisprudenza [1].
Se manca tale avviso, o se quest’ultimo si trova a meno di 400 metri dal luogo ove si trova l’autovelox o se, ancora, lo strumento di rilevamento elettronico si trova su di un’auto della polizia a “sirene” spente, allora la multa è nulla.
La precisazione proviene da una recente sentenza del giudice di pace di Gallarate [2].
Deve essere dunque annullata la multa dell’autovelox quando la postazione per il rilevamento, presidiata dalla polizia locale, non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come avviene, ad esempio, se l’auto della polizia ha i lampeggianti spenti.
Peraltro è lo stesso Codice della strada [3] a imporre che il velox debba essere distinguibile da lontano.
[1] Dm 15 agosto 2007, circolare del Ministero Interni del 3 agosto 2007 e cosiddetta direttiva Maroni.
[2] G.d.P. Gallarate sent. n. 101/14.
[3] Art. 142 Cod. str.