La Corte d’appello di Catania condanna un uomo ai sensi dell’art. 650 c.p. per non aver rispettato l’ordine del direttore dell’aeroporto di Catania di cessazione dell’attività di parcheggiatore abusivo, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La Cassazione annulla.
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Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 gennaio – 16 luglio 2014, n. 31248 Presidente Giordano – Relatore Caiazzo
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 13.11.2012 la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza emessa il 29.9.2011 dal Tribunale di Catania con la quale D.M.P. era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all’art. 650 c.p., non avendo il predetto osservato l’ordine del Direttore dell’aeroporto di Catania Fontanarossa di cessare l’attività di parcheggiatore abusivo. In Catania fino al 25.9.2009.
La Corte d’appello rilevava che il Direttore dell’aeroporto aveva ordinato all’imputato di cessare dallo svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nell’area aeroportuale per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta attività recava pregiudizio alle operazioni che si svolgevano nella suddetta area.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, in quanto l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. ha carattere sussidiario e trova applicazione solo quando l’inosservanza non sia sanzionata da altra norma penale, amministrativa o processuale.
All’imputato, per la sua condotta di parcheggiatore abusivo, erano state contestate in una occasione la violazione dell’art. 7/15 C.d.S. e in altra occasione la violazione dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, violazioni previste come illeciti amministrativi.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen., stante l’operatività dei principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689 del 1981 (V. Sez. 1 sentenza n. 47886 del 6.12.2011, Rv. 251184)
L’inosservanza punita dall’art.650 c.p. deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione, mentre nel caso in esame l’attività di parcheggiatore abusivo svolta dall’imputato era stata già contestata dagli operanti come violazione dell’art. 7/15-bis C.d.S. e come violazione dell’art.1174 dei Codice della Navigazione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.