Patto di non concorrenza e concorrenza sleale

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Patto di non concorrenza e concorrenza sleale

Nell’articolo che segue Avvocato Penalista H24 esaminerà gli aspetti critici del patto di non concorrenza, facendo chiarezza sul contenuto e sui vizi di suddetto patto. Si tratteranno in seguito anche alcuni aspetti della cd. ‘concorrenza sleale’.

 Hai sottoscritto un patto di non concorrenza e vuoi sapere se è valido? Vuoi che il patto di non concorrenza che hai stipulato venga dichiarato nullo? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo!

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Cos’è il patto di non concorrenza e come viene disciplinato? 

Il patto di non concorrenza è disciplinato dal codice civile all’art. 2125 che recita:

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

A cosa serve il patto di non concorrenza?

Come è immediatamente desumibile dal dato normativo il patto di non concorrenza presuppone un rapporto di lavoro subordinato ed  è uno strumento che hanno a disposizione i datori di lavoro per tutelare il proprio know-how e il proprio patrimonio di conoscenze, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente.

Quali sono gli obblighi di fedeltà a cui il dipendente deve attenersi con la stipula del patto di non concorrenza?

Ai sensi dell’art. 2105 cod. civ. “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Quali sono i requisiti del patto di non concorrenza previsti a pena di nullità?

Il Patto di non concorrenza deve possedere determinati requisiti. Se questi requisiti non ci sono, il patto di non concorrenza deve ritenersi nullo.

Ecco quali sono i requisiti:

  • forma scritta;
  • definizione dell’oggetto;
  • durata predefinita;
  • individuazione di un ambito territoriale di operatività
  • determinazione di un corrispettivo

Vediamone alcuni.

Oggetto

Occorre indicare con sufficiente accuratezza quali attività non potranno essere svolte dall’ex dipendente. Deve essere indicato l’oggetto che non può essere estraneo alle attività produttive dell’azienda.  Infatti l’oggetto deve necessariamente avere un limite geografico, quindi devono essere indicati i territori entro i quali vale il patto e possono essere indicate anche le dirette aziende concorrenti.

Il corrispettivo

Passando al corrispettivo, in un contratto a prestazioni corrispettive  il corrispettivo, previsto a pena di nullità per i patto i non concorrenza, deve essere congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Sicchè il patto è nullo se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore e se il vincolo non è tenuto entro determinati limiti di oggetto tempo e luogo.

Il patto di non concorrenza può riguardare i dipendenti che svolgono mansioni direttive. Di alto livello o comunque i lavoratori che hanno maturato una lunga esperienza e numerose conoscenze in ragione del pregresso rapporto lavorativo.

Invece, nel caso in cui non ci sia alla base un rapporto lavorativo o un rapporto di agenzia, occorre fare riferimento alla pratica della ‘concorrenza sleale’ disciplinata dall’art. 2598 del codice civile.

In cosa consiste la concorrenza sleale?

Come detto la concorrenza sleale è disciplinata dall’art. 2598 del codice civile e compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che:

  • usi nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente utilizzati dagli altri;
  • imiti in modo servile i prodotti di un concorrente;
  • compia atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  • denigri l’impresa o i prodotti altrui;
  • si appropri, attribuendoli ai propri prodotti o alla propria impresa, di pregi di prodotti o dell’impresa di un concorrente. 

Oggetto della protezione delle norme di legge volte a reprimere la concorrenza sleale non sono i prodotti del soggetto passivo ma la libera concorrenza nel mercato.

La concorrenza è sleale quando vengono impiegati strumenti illeciti idonei a danneggiare l’altra azienda ed il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale va compiuto con riferimento ad una visione unitaria relativamente al comportamento complessivo del soggetto agente.

Purché possa configurarsi un illecito concorrenziale è necessario che sussista un rischio di confusione tra prodotti la quale non può esserci quando la parola usata dai due imprenditori per i loro prodotti sia una parola generica usata da tutti per contraddistinguere non già i prodotti specifici che provengono da una data fonte produttiva, ma proprio tutti i prodotti di quel genere, da chiunque fabbricati e messi in commercio.

Sussiste, inoltre, la concorrenza sleale sotto il profilo della cd. imitazione servile l’imprenditore che imiti un prodotto che possa generare confusione nella stessa nicchia di mercato.

Gli atti di concorrenza sleale

La legge descrive gli atti di concorrenza sleale in maniera generica. Sono atti di concorrenza sleale tutti quegli atti non conformi ai principi della correttezza professionale e che sono idonei a danneggiare l’altrui azienda. Si tratta di una nozione estremamente generica ed è stato dunque il compito della giurisprudenza declinare in quali casi concreti si può dire che una impresa ha effettuato un atto di concorrenza sleale nei confronti di un’altra impresa concorrente.

Oltre all’ipotesi sopra già descritte rientrano nella concorrenza sleale di cui all’art. 2598 cod. civ. anche lo storno dei dipendenti e lo sviamento della clientela.

Quando lo storno dei dipendenti  è concorrenza sleale?

Nell’ambito della concorrenza sleale vi è una specifica ipotesi in cui la concorrenza sleale si realizza tramite lo storno di dipendenti, ovvero, il passaggio di dipendenti da una azienda ad un’altra impresa concorrente .

Fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di dimettersi dal proprio posto di lavoro e fermo restando che ciascuna impresa è libera di assumere alle proprie dipendenze il lavoratore che reputa utile alla propria organizzazione, il passaggio di dipendenti da una società ad un’altra non deve mai avvenire in modo tale da arrecare danno all’ex datore di lavoro. Infatti, in alcuni casi, le particolari modalità con cui il passaggio del personale da un’impresa ad un’altra viene ad estrinsecarsi sono tali da rendere tale passaggio una fattispecie di concorrenza sleale.

Lo storno dei dipendenti

Lo storno dei dipendenti, ossia il passaggio di uno o più dipendenti da una impresa ad un’altra impresa concorrente non è, di per sé, concorrenza sleale. Nella gran parte dei casi, questo passaggio è assolutamente legittimo e fisiologico.

È stata la giurisprudenza a chiarire quando lo storno dei dipendenti configura l’ipotesi patologica della concorrenza sleale.

In particolare, la sussistenza di una ipotesi di concorrenza sleale per storno di dipendenti si evince da una serie di elementi, tra cui:

  • il fatto che i dipendenti stornati hanno una particolare professionalità difficilmente reperibile sul mercato;
  • il numero di dipendenti transitati;
  • il fatto che i dipendenti transitati non hanno rispettato i termini di preavviso di dimissioni nei confronti dell’ex datore di lavoro;
  • il fatto che i dipendenti transitati hanno anche traslato al nuovo datore di lavoro contratti o clienti dell’ex datore di lavoro;
  • la velocità con cui l’operazione di acquisizione del personale è avvenuta;
  • lo svuotamento della possibilità per l’ex datore di lavoro di continuare ad operare senza la presenza del team che è transitato al nuovo datore di lavoro;
  • la difficoltà dell’ex datore di lavoro di rimpiazzare le professionalità che sono passate alla concorrenza.

La concorrenza sleale e lo sviamento della clientela. Quando si verifica?

La fattispecie dello sviamento di clientela rientra negli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un’altra azienda, ed invero ai sensi dell’art.  2598 cod.civ.:

Compie atti di concorrenza sleale chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

La concorrenza sleale veste le forme dello sviamento della clientela quando ad esempio un ex dipendente sottrae all’azienda per cui ha lavorato un numero cospicuo di clienti in modo scorretto e lo fa sfruttando informazioni riservate, contatti e rapporti appartenenti, di fatto, al suo ex datore di lavoro.

Si parla, infatti, di concorrenza sleale per sviamento della clientela quando un ex dipendente utilizza conoscenze, competente e know how acquisiti nel corso del suo precedente impiego per accaparrarsi i clienti del suo ex datore di lavoro arrecandogli un danno. Ma la concorrenza sleale per sviamento della clientela può essere messa in atto anche da ex manager, competitor diretti o indiretti, dipendenti persino.

Quando l’attività dell’ex dipendente non configura un atto di concorrenza sleale?

Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente.

Ed infatti, le capacità professionali acquisite dal dipendente, costituiscono un suo esclusivo patrimonio professionale liberamente utilizzabile, mentre le conoscenze specifiche inerenti all’ambito riservato dell’altrui impresa permangono riservate ed inutilizzabili in virtù delle regole di correttezza attinenti alla sua nuova professionalità imprenditoriale.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di non concorrenza?

Spesso accade che il patto di non concorrenza determini una situazione di grave svantaggio per il prestatore di lavoro e, di contro, rafforza la posizione del datore di lavoro, soprattutto quando tale patto non rispetti le forme previste dall’articolo 2596 cod. civ.

Il patto di non concorrenza potrebbe, quindi, sfociare in un’ipotesi di concorrenza sleale che pregiudichi il prestatore di lavoro. Ciò non toglie che la concorrenza sleale possa anche assumere forme in cui è il datore di lavoro a subire un danno, si pensi all’ipotesi di sviamento della clientela.

Per evitare che un patto di non concorrenza possa pregiudicare la posizione del lavoratore a tutto vantaggio del datore di lavoro è opportuno prima di sottoscrivere il patto di non concorrenza chiedere l’assistenza legale di un avvocato patto di non concorrenza che saprà rilevare se la vessatorietà di tale patto.

Inoltre, puoi affidarti ad un avvocato per patto di non concorrenza se vuoi sapere in che termini potrai svolgere un’attività concorrenziale al tuo ex datore di lavoro dopo aver firmato un patto di non concorrenza e, inoltre, non incorrere nella concorrenza sleale.

Se hai sottoscritto un patto di non concorrenza e ritieni che sia oltremodo svantaggioso oppure non vuoi incappare nei meandri della concorrenza sleale, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un competente avvocato patto non concorrenza che fornirà l’assistenza legale di cui necessiti.

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